- Imprese e intermediari devono adottare un processo interno di approvazione (POG) per ogni prodotto assicurativo.
- Il processo individua mercato di riferimento, rischi e strategia distributiva coerente.
- Prodotti e clientela vanno riesaminati periodicamente alla luce di eventi rilevanti.
- IVASS, sentita Consob, adotta la disciplina attuativa per uniformare la vendita dei prodotti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 30-decies D.Lgs. 209/2005 — (Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.
4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
5. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all' articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163 .))
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Commento
Il POG come standard di governance del prodotto
L'art. 30-decies recepisce nel cod. ass. il modello Product Oversight and Governance introdotto dalla direttiva IDD (2016/97) e completato dal regolamento delegato UE 2017/2358. Imprese e intermediari che concepiscono prodotti assicurativi sono tenuti a strutturare un processo interno che presidi l'intero ciclo di vita del prodotto: dall'ideazione, all'analisi del mercato di riferimento, alla strategia distributiva, fino al monitoraggio sulle vendite. La norma costruisce un argine ulteriore rispetto alla mera disciplina precontrattuale del Titolo IX cod. ass.
Mercato di riferimento positivo e negativo
Il comma 4 fissa l'obbligo di individuare per ciascun prodotto un mercato di riferimento (target market positivo) e — in chiave speculare — le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (target market negativo). La distinzione è centrale: una polizza vita con sottostante azionario non può essere distribuita a clientela con orizzonte temporale breve o profilo di rischio basso. La strategia distributiva deve riflettere questa profilatura. L'inosservanza espone l'impresa o l'intermediario alle sanzioni previste dall'art. 324-ter cod. ass.
Riesame periodico del prodotto
Il comma 5 introduce un obbligo di riesame strutturato. Eventi rilevanti — un mutamento dei tassi, un cambiamento normativo, dati negativi sulla sinistralità — impongono di verificare se il prodotto sia ancora coerente con il mercato di riferimento e se la strategia distributiva resti adeguata. Si tratta di una verifica documentata, che integra il sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 30-bis e che dialoga con la funzione di compliance.
Flusso informativo verso i distributori
Il comma 6 obbliga il produttore a trasmettere ai distributori (agenti, broker, banche, intermediari finanziari iscritti al RUI) tutte le informazioni rilevanti sul prodotto e sul processo POG, compreso il mercato di riferimento. Il distributore non può cioè essere un terminale neutro: è parte attiva del presidio. La norma chiude il cerchio rinviando alla potestà regolamentare congiunta IVASS-Consob per assicurare uniformità di disciplina e parità di tutela su prodotti assicurativi e finanziari concorrenti.
Effetti civilistici sulla validità del contratto
Il POG non si limita a un adempimento amministrativo. La giurisprudenza tende a leggere la violazione delle regole di governance del prodotto come elemento sintomatico di violazioni anche sul piano precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.) e degli obblighi informativi del cod. ass. (artt. 185 e ss.). In caso di prodotto distribuito al target market negativo, il cliente può azionare la responsabilità precontrattuale o, se ricorrono i presupposti, l'invalidità derivante da violazione di norme imperative. Il coordinamento con il regolamento UE 2017/2358 e con le linee guida EIOPA sul POG completa il quadro: l'art. 30-decies è la cerniera nazionale di un impianto europeo profondamente armonizzato.
Casi pratici
Caso 1: Mercato negativo non rispettato
Caso 2: Riesame dopo mutamento di scenario
Domande frequenti
Cos'è il POG?
Il Product Oversight and Governance è il processo interno con cui le imprese e gli intermediari producono, approvano e riesaminano periodicamente i prodotti assicurativi. Disciplinato dall'art. 30-decies cod. ass. e dal regolamento UE 2017/2358.
Il POG si applica anche agli intermediari?
Sì, agli intermediari che 'realizzano' prodotti assicurativi — ovvero ai cosiddetti co-manufacturer che partecipano alla costruzione del prodotto, non al mero distributore.
Cosa rischia chi non rispetta il POG?
Le violazioni in materia di POG sono sanzionate ai sensi degli artt. 324-ter e seguenti del cod. ass., con misure pecuniarie e interdittive proporzionate alla gravità.
Vedi anche