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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il ramo assistenza, classificato al n. 18 dell'art. 2 cod. ass., richiede personale qualificato e attrezzature idonee.
  • I requisiti di professionalità tecnica sono fissati da IVASS con regolamento attuativo.
  • La norma traduce in chiave organizzativa il principio di sana e prudente gestione (art. 3 cod. ass.).
  • Si pone in continuità con la governance dell'impresa disciplinata dagli artt. 30 e 30-bis.

Testo dell'articoloVigente

Art. 30-octies D.Lgs. 209/2005 — (Requisiti organizzativi dell’impresa che esercita il ramo assistenza)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.

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Commento

La specificità del ramo assistenza

L'art. 30-octies opera su un ramo dai contorni peculiari: nel n. 18 dell'elenco dei rami danni (art. 2 cod. ass.) il legislatore raccoglie le prestazioni di assistenza dovute a persone che si trovino in difficoltà, tipicamente durante un viaggio o lontano dal domicilio. La copertura non è soltanto un rimborso monetario, ma una prestazione di fare: invio di un carro attrezzi, organizzazione del rimpatrio sanitario, sostituzione di un'autovettura, supporto medico telefonico. Per questa ragione il legislatore richiede all'impresa requisiti che vanno oltre quelli patrimoniali e attuariali comuni agli altri rami.

Professionalità del personale e dotazione tecnica

La disposizione individua due grandezze regolate: la professionalità del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature. Il rinvio al regolamento IVASS — in particolare al Regolamento 24/2008 e successive integrazioni — consente alla normativa primaria di restare snella mentre l'Autorità calibra le dotazioni concrete: centrali operative attive ventiquattro ore, sistemi di geolocalizzazione, contratti con prestatori medico-sanitari, rete di soccorso stradale convenzionata. Un'impresa che operi nel ramo 18 senza una centrale operativa permanente non potrebbe in concreto adempiere la prestazione e violerebbe l'art. 30-octies.

Innesto con la governance dell'impresa

L'articolo si legge in coordinamento con gli artt. 30 e 30-bis del cod. ass., che disciplinano l'assetto organizzativo complessivo dell'impresa di assicurazione: la professionalità del personale è funzione tipica della funzione di gestione dei rischi, mentre l'adeguatezza delle attrezzature attiene alla funzione operativa. La violazione dei requisiti può tradursi in misure di intervento IVASS ai sensi dell'art. 188 cod. ass., fino alla limitazione dell'operatività nel ramo.

Profili civilistici della prestazione di assistenza

Sul piano contrattuale l'assistenza si discosta dalla struttura indennitaria classica prevista dagli artt. 1882 e seguenti del codice civile: l'obbligazione dell'assicuratore non è il pagamento di una somma ma l'organizzazione di un servizio. Il contraente, però, conserva le tutele consumeristiche e la disciplina speciale del cod. ass. sul precontrattuale (artt. 185 e ss.). Il regime dei requisiti organizzativi assolve in questo quadro a una funzione di garanzia ulteriore: l'impresa autorizzata al ramo 18 deve essere strutturalmente in grado di erogare il servizio promesso, non solo di liquidarne l'equivalente monetario.

Rilievo operativo e governance interna

In sede di autorizzazione all'esercizio del ramo 18 (art. 14 cod. ass.), IVASS verifica preventivamente la presenza dei requisiti organizzativi. Successivamente l'impresa è tenuta a un'auto-valutazione periodica integrata nella funzione di gestione dei rischi e a renderne conto nella relazione ORSA (art. 30-ter, comma 5). Il consiglio di amministrazione, in coerenza con gli artt. 2381 e 2392 c.c., è responsabile di garantire che la struttura tecnica resti adeguata nel tempo; il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza, ai sensi dell'art. 2403 c.c. e in coordinamento con il regolamento IVASS 38/2018, vigila sul rispetto dei requisiti. L'art. 30-octies, pur essenziale nella formulazione, fa così da cerniera fra disciplina di vigilanza, governance d'impresa e tutela sostanziale degli assicurati.

Casi pratici

Caso 1: Centrale operativa esternalizzata

Caso 2: Personale privo di qualificazione medica

Domande frequenti

Quale norma fissa i requisiti tecnici per il ramo assistenza?

L'art. 30-octies cod. ass. demanda a IVASS, con regolamento, la determinazione dei requisiti di professionalità del personale e delle caratteristiche delle attrezzature.

Il ramo assistenza è un ramo vita o danni?

È un ramo danni, classificato al n. 18 nell'elenco dell'art. 2 cod. ass. La prestazione tipica consiste in un servizio organizzato e non in un mero pagamento.

Cosa accade se un'impresa non possiede i requisiti richiesti?

IVASS può adottare misure di intervento ai sensi dell'art. 188 cod. ass., compresa la limitazione o la sospensione dell'attività nel ramo interessato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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