- L'impresa istituisce un'efficace funzione di revisione interna
- Autonomia di giudizio e indipendenza rispetto alle funzioni operative
- Valuta adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e della governance complessiva
- Comunica risultanze e raccomandazioni al CdA
- Il CdA definisce gli interventi correttivi e ne garantisce l'attuazione
Testo dell'articoloVigente
Art. 30-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Funzione di revisione interna)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.
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Commento
L'occhio terzo dell'impresa
L'articolo 30-quinquies disciplina la funzione di revisione interna (internal audit), terza linea di difesa nel modello three lines of defence che orienta la governance assicurativa europea. È una funzione di assurance: verifica indipendente sull'efficacia di tutto il sistema di controllo interno e della governance complessiva.
Autonomia di giudizio e indipendenza
Il comma 1 sottolinea due caratteristiche essenziali:
Autonomia di giudizio: la funzione formula valutazioni proprie, non condizionate dalle posizioni delle aree auditate. Le metodologie di audit, i giudizi sui livelli di rischio e di controllo, le raccomandazioni sono espressione autonoma.
Indipendenza rispetto alle funzioni operative: la funzione non è gerarchicamente subordinata a quelle che è chiamata a controllare. Riporta direttamente al CdA o a un comitato endoconsiliare (tipicamente il Comitato Controllo e Rischi).
L'indipendenza è anche personale: il responsabile dell'internal audit non può ricoprire ruoli operativi e i suoi compensi non possono essere collegati ai risultati delle aree auditate.
Il perimetro di valutazione
Il comma 2 definisce l'oggetto della revisione interna:
1. Adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno. Verifica che il sistema disegnato (art. 30-quater) sia idoneo a presidiare i rischi e che funzioni effettivamente nella pratica.
2. Altre componenti del sistema di governo societario: gestione dei rischi (art. 30-bis), ORSA (art. 30-ter), funzione attuariale (art. 30-sexies), esternalizzazione (art. 30-septies), politica di remunerazione.
In sostanza, l'internal audit è la funzione che valuta tutte le altre funzioni e l'organizzazione complessiva.
Comunicazione al CdA
Il comma 3 stabilisce un flusso comunicativo strutturato: la funzione comunica al consiglio le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi necessari in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità.
Lo strumento principale è la relazione annuale, integrata da relazioni tematiche su singole missioni di audit. Per i casi gravi è prevista la comunicazione immediata (red flag reporting).
Il follow-up: responsabilità del CdA
Il comma 3 chiude con un punto cruciale: il CdA definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione e individua le misure per eliminare le carenze, garantendone l'attuazione.
È applicazione del principio di accountability ultima del CdA (art. 29-bis). La funzione internal audit individua i problemi e propone soluzioni; il consiglio decide e fa eseguire. Senza follow-up effettivo, le risultanze audit restano lettera morta e l'IVASS può sanzionare il consiglio.
Piano di audit
L'attività della funzione è strutturata da un piano di audit annuale (e pluriennale), approvato dal CdA, costruito secondo logica risk-based: maggiore presidio sulle aree a maggior rischio. Le missioni tipiche riguardano:
- riserve tecniche e politiche di sottoscrizione;
- investimenti e gestione del portafoglio;
- gestione sinistri e antifrode;
- IT e cybersecurity;
- antiriciclaggio;
- privacy e protezione dei dati;
- esternalizzazioni rilevanti.
Coordinamento con altri controlli
L'internal audit coopera ma resta distinto da:
- collegio sindacale (art. 2403 c.c.) - controllo di legalità;
- società di revisione esterna - revisione contabile (artt. 14-15 D.Lgs. 39/2010);
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- IVASS - vigilanza pubblica.
Standard professionali
L'attività si conforma agli standard internazionali (IIA - Institute of Internal Auditors) e alle linee guida EIOPA. Il responsabile deve possedere requisiti professionali specifici (Regolamento IVASS n. 38/2018, art. 8).
Casi pratici
Caso 1: Audit sulle politiche di sottoscrizione
Caso 2: Mancato follow-up sanzionato dall'IVASS
Domande frequenti
Qual è la differenza tra internal audit e funzione di compliance?
La compliance verifica in via preventiva e continuativa l'osservanza delle norme; l'internal audit valuta a posteriori e con metodo strutturato l'efficacia complessiva del sistema di controllo, inclusa la funzione compliance stessa. La prima è la seconda linea, il secondo è la terza.
Chi nomina il responsabile dell'internal audit?
Il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tipicamente su proposta del Comitato Controllo e Rischi. La nomina deve garantire indipendenza: il responsabile non può ricoprire ruoli operativi e riporta direttamente al consiglio.
Cosa accade se il CdA non recepisce le raccomandazioni dell'audit?
Il CdA viola l'obbligo di follow-up del comma 3. L'IVASS può rilevarlo nelle ispezioni e adottare provvedimenti sanzionatori sia verso la società sia verso i singoli amministratori, anche ex art. 29-bis. Il consiglio resta inoltre civilmente responsabile per gli eventuali danni.
Vedi anche