In sintesi
- L'impresa italiana che intende aprire una sede in Stato extra-UE comunica preventivamente all'IVASS
- L'IVASS può vietare l'insediamento se la situazione finanziaria non è sufficientemente stabile
- Valutata anche l'adeguatezza della struttura organizzativa della sede secondaria estera
- Stesse regole per l'attività in LPS verso Paesi terzi
- Disciplina più cautelativa perché manca il passaporto europeo
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 209/2005 — Attività in uno Stato terzo
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .
2. L' IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 22 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
- Articolo 22 L. 184/1983: Domanda di adozione e affidamento preadottivo
- Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'espansione fuori dall'Unione europea
L'articolo 22 disciplina un'ipotesi sensibile: l'apertura di una sede secondaria o l'esercizio in LPS verso uno Stato terzo, cioè un Paese extra-UE. Manca qui il meccanismo del passaporto europeo e della home country control, sostituiti da regimi bilaterali o, in assenza, da una mera applicazione della normativa locale.
Una valutazione più stringente
La logica della norma è cautelativa. La comunicazione preventiva all'IVASS apre un procedimento in cui l'autorità non si limita a trasmettere informazioni: valuta direttamente se autorizzare o vietare l'insediamento. I due criteri di vaglio sono:
- la stabilità della situazione finanziaria dell'impresa;
- l'adeguatezza della struttura organizzativa della sede secondaria, sulla base del programma di attività presentato.
L'IVASS può vietare l'insediamento con provvedimento motivato. La discrezionalità è ampia ma sindacabile davanti al TAR Lazio.
Perché il regime è più severo
Quando un'impresa italiana apre una succursale a Londra, Zurigo, New York o Singapore, l'autorità locale (PRA, FINMA, NYDFS, MAS) esercita la propria vigilanza, ma l'IVASS non ha gli strumenti di home country control tipici del mercato unico. Le informazioni circolano sulla base di accordi di cooperazione (MoU) non equiparabili al sistema integrato europeo.
Il rischio è duplice: l'impresa potrebbe esporsi a obblighi locali onerosi che indeboliscono la solvibilità complessiva, e l'IVASS potrebbe perdere visibilità su una porzione rilevante del business assicurativo.
Estensione alla LPS
Il comma 3 chiarisce che le stesse regole si applicano all'attività in regime di LPS in Stati terzi. La logica è coerente: anche senza presenza permanente, l'esposizione cross-border verso Paesi extra-UE comporta rischi specifici (cambio, sovrano, legali) che devono essere valutati preventivamente.
Le best practice nel programma di attività
Il programma di attività verso uno Stato terzo deve essere particolarmente dettagliato: business plan triennale, organigramma della sede, sistemi IT e di gestione sinistri, mappatura dei rischi specifici del Paese, sistema di reporting verso la sede italiana. Gli orientamenti IVASS richiamano anche le linee guida EIOPA sui rapporti con third country branches (EIOPA-BoS-22-358).
Cross-reference
La norma si raccorda con l'art. 2086 c.c. sull'adeguatezza dell'organizzazione, con l'art. 2447 c.c. e con il Regolamento IVASS n. 38/2018 sul sistema di governo societario. Per gli aspetti antiriciclaggio rileva il D.Lgs. 231/2007 e il Regolamento Banca d'Italia-IVASS sui rapporti con giurisdizioni a rischio.
Coordinamento con il regolamento Solvency II
La libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi richiamate da art. 22 si basano sul principio di home country control: l'autorità dello Stato membro d'origine vigila sull'impresa in modo unitario, mentre l'autorità ospitante verifica il rispetto delle norme di interesse generale (art. 27) e tutela il consumatore. Lo scambio informativo fra autorità avviene tramite le piattaforme EIOPA (Bos - Board of Supervisors, Cross-Border Cooperation Platforms) attivate quando il portafoglio italiano in libera prestazione superi soglie predefinite. Recenti casi di crisi di compagnie maltesi e gibilterrine operanti in Italia hanno spinto IVASS a richiedere informazioni più granulari ai sensi dell'art. 26.
Casi pratici
Caso 1: Apertura succursale a Londra post-Brexit
Caso 2: Diniego per Paese ad alto rischio
Domande frequenti