← Torna a Ammortizzatori sociali e CIG
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riorganizzazione aziendale: durata massima 24 mesi nel quinquennio mobile per ciascuna unità produttiva.
  • Crisi aziendale: durata massima 12 mesi anche continuativi; nuova autorizzazione possibile solo dopo un periodo pari ai due terzi di quello precedente.
  • Contratto di solidarietà: durata massima 24 mesi nel quinquennio mobile, elevabile a 36 in presenza delle condizioni previste dalla norma.
  • Per riorganizzazione e crisi, le sospensioni totali dell'attività non possono superare l'80% delle ore lavorabili nell'arco del programma autorizzato.
  • La durata del contratto di solidarietà concorre al limite complessivo di 24 mesi dell'articolo 4 nella misura della metà per la parte non eccedente 24 mesi, e per intero per la parte eccedente; regola non applicabile alle imprese edili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 148/2015 — Durata

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

2. Per la causale di crisi aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.

Commento

I limiti temporali della CIGS: un sistema differenziato per causale

L'articolo 22 del D.Lgs. 148/2015 stabilisce la durata massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, differenziandola in base alla causale invocata. La distinzione non è arbitraria: le tre causali dell'articolo 21 hanno natura e obiettivi diversi, e i limiti temporali ne riflettono l'intensità e la complessità.

Riorganizzazione aziendale: 24 mesi nel quinquennio mobile

Per la riorganizzazione aziendale (articolo 21, comma 1, lettera a), il trattamento può durare fino a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Il quinquennio mobile si calcola retroattivamente rispetto al periodo richiesto: si sommano tutti i periodi di CIGS per riorganizzazione fruiti nei 60 mesi precedenti la nuova domanda. La scelta di un limite quinquennale consente piani di riorganizzazione pluriennali — tipicamente 12-24 mesi — ma impedisce che la medesima unità produttiva resti in CIGS per riorganizzazione indefinitamente. Il limite «anche continuativi» chiarisce che non è necessario che i 24 mesi siano frazionati in periodi intermittenti: un programma che prevede 24 mesi continuativi di riduzione oraria è perfettamente ammissibile.

Crisi aziendale: 12 mesi con cooldown

La causale di crisi aziendale ha una durata massima più breve — 12 mesi anche continuativi — senza riferimento al quinquennio mobile. La logica è che una crisi aziendale è per definizione una situazione urgente che dovrebbe risolversi in tempi brevi: se il risanamento non è raggiunto in 12 mesi, la situazione è presumibilmente strutturale e richiederebbe un intervento diverso. Il comma 2 aggiunge un meccanismo di cooldown: una nuova autorizzazione per crisi non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari ai due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione. Se la precedente CIGS per crisi è durata 12 mesi, occorrono almeno 8 mesi di «pausa» prima della nuova domanda. Il tetto dell'80% delle ore sospendibili (comma 4) si applica sia alla riorganizzazione che alla crisi.

Contratto di solidarietà: 24 mesi estendibili a 36

Il contratto di solidarietà ha una durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile, che alle condizioni del comma 5 può essere estesa a 36 mesi. Le condizioni per l'estensione a 36 mesi non sono specificate nel testo dell'articolo 22, che si limita a rinviare «alle condizioni previste dal comma 5»: in pratica, la proroga è concessa quando sia dimostrata la persistenza della situazione che ha originato il contratto e la continuazione del suo effetto di salvaguardia occupazionale. La durata maggiore rispetto alla crisi (24 mesi contro 12) riflette la natura preventiva del contratto di solidarietà: non è un rimedio alla crisi, ma uno strumento per evitarla o mitigarla, e può richiedere tempi più lunghi per produrre i suoi effetti.

Il tetto dell'80% delle ore sospendibili

Il comma 4, applicabile alle causali di riorganizzazione e crisi (non al contratto di solidarietà), impone che le sospensioni totali dell'attività non superino l'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo del programma autorizzato. Questo limite ha un significato pratico preciso: l'impresa non può sospendere l'intero organico per l'intera durata del programma. Una sospensione al 100% per tutti i lavoratori per tutta la durata non è ammissibile. Il vincolo spinge verso utilizzi parziali della CIGS (rotazione dei lavoratori, riduzione oraria anziché sospensione totale) che siano coerenti con la prosecuzione dell'attività produttiva almeno a livello ridotto.

L'interazione con il limite complessivo dell'articolo 4

Il comma 5 dell'articolo 22 introduce una regola speciale per il calcolo del contratto di solidarietà nel limite complessivo dell'articolo 4 (24 mesi nel quinquennio mobile): la durata dei trattamenti per solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente. In pratica, 24 mesi di contratto di solidarietà «consumano» solo 12 mesi del plafond complessivo del quinquennio mobile. Questo meccanismo è un incentivo all'utilizzo del contratto di solidarietà rispetto alla sospensione totale: ha un costo minore in termini di «consumo» del plafond. Il comma 6 precisa che questa regola agevolata non si applica alle imprese edili e affini.

Casi pratici

Caso 1: Piano di riorganizzazione biennale: calcolo del quinquennio

Alfa S.p.A. presenta nel 2024 una domanda di CIGS per riorganizzazione per 18 mesi. In precedenza, nello stesso quinquennio 2020-2024, aveva già usufruito di 8 mesi di CIGS per riorganizzazione. Il consulente verifica: 8 + 18 = 26 mesi, superiori al limite di 24 mesi nel quinquennio. La nuova domanda può essere concessa per soli 16 mesi (24 - 8 già fruiti). L'impresa deve rivedere il piano industriale per adattarlo ai 16 mesi disponibili o attendere che i periodi più vecchi escano dal quinquennio mobile.

Caso 2: CIGS per crisi e cooldown: rispettare i tempi

La società Beta S.r.l. ha fruito di 12 mesi di CIGS per crisi aziendale conclusi il 30 giugno 2024. La situazione di mercato tarda a migliorare e a marzo 2025 il management vorrebbe una nuova CIGS per crisi. Il consulente verifica: il cooldown richiede che siano trascorsi due terzi dei 12 mesi precedenti, cioè 8 mesi dalla fine del trattamento. L'8° mese scade il 28 febbraio 2025. A marzo 2025, il cooldown è superato e Beta S.r.l. può presentare una nuova domanda per altri 12 mesi, purché presenti un nuovo piano di risanamento.

Caso 3: Contratto di solidarietà e plafond del quinquennio

La società Gamma S.p.A. ha usufruito di 20 mesi di CIGS per riorganizzazione nel quinquennio in corso. Ora vuole attivare un contratto di solidarietà per 24 mesi. Il consulente calcola l'impatto sul plafond: i 24 mesi di solidarietà consumano solo 12 mesi del plafond dell'articolo 4 (metà dei 24 mesi, non eccedenti il limite). Totale consumato: 20 + 12 = 32 mesi > 24 mesi. Il plafond complessivo risulta superato. Tuttavia, se il contratto di solidarietà fosse limitato a 8 mesi, consumerebbe 4 mesi (la metà), portando il totale a 24 mesi esatti, compatibile con il limite.

Domande frequenti

Qual è la differenza di durata tra riorganizzazione e crisi nella CIGS?

La riorganizzazione ha una durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile; la crisi aziendale ha una durata massima di 12 mesi (senza riferimento al quinquennio, ma con cooldown di due terzi prima della nuova autorizzazione). Il contratto di solidarietà ha anch'esso un limite di 24 mesi nel quinquennio, estendibile a 36 mesi in particolari condizioni.

Il limite dell'80% delle sospensioni vale anche per il contratto di solidarietà?

No. Il comma 4 dell'articolo 22 si applica solo alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Il contratto di solidarietà ha invece propri limiti sulla percentuale di riduzione oraria (60% o 80% della media, e 70% o 90% per il singolo lavoratore), stabiliti dall'articolo 21, comma 5.

Come funziona il 'consumo dimezzato' del contratto di solidarietà sul plafond?

Ai sensi dell'articolo 22, comma 5, la durata del contratto di solidarietà concorre al limite di 24 mesi dell'articolo 4 nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi: 24 mesi di solidarietà consumano solo 12 mesi del plafond quinquennale. Per la parte eccedente i 24 mesi (ad esempio, i mesi dal 25° al 36° in caso di proroga), il consumo è integrale (un mese di solidarietà = un mese del plafond).

Dopo 12 mesi di CIGS per crisi, l'impresa può richiedere subito la CIGS per riorganizzazione?

In linea di principio sì, se la situazione effettiva è cambiata e ora corrisponde alla causale di riorganizzazione. Il cooldown dei due terzi del comma 2 vale solo per la medesima causale (crisi aziendale). Un cambio di causale non è soggetto allo stesso cooldown, ma il Ministero del lavoro valuterà la coerenza del piano con la nuova causale invocata.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.