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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile previdenziale: 0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
  • Dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai Fondi bilaterali versano lo stesso 0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore.
  • Le imprese e i partiti politici che presentano domanda di CIGS sono soggetti anche al contributo addizionale dell'articolo 5, che si aggiunge a quello ordinario.
  • La ripartizione tra datore di lavoro e lavoratore differenzia la CIGS dalla CIGO, in cui il contributo ordinario è interamente a carico del datore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. È stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore. 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, nonché dei datori di lavoro delle categorie di cui all’articolo 20, comma 3-ter, è stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento è a carico del lavoratore

2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all’articolo 5. articolo precedente articolo successivo

Commento

La contribuzione CIGS: struttura e logica del sistema

L'articolo 23 del D.Lgs. 148/2015 disciplina la contribuzione ordinaria per la cassa integrazione guadagni straordinaria. A differenza della CIGO (articolo 13), dove il contributo ordinario è interamente a carico del datore di lavoro, la CIGS prevede una quota — seppur ridotta — a carico del lavoratore. Questa differenza riflette la natura dello strumento: la CIGS copre situazioni più gravi e prolungate, e la partecipazione contributiva del lavoratore testimonia una corresponsabilità nella gestione dell'evento.

L'aliquota ordinaria CIGS: 0,90% con ripartizione datore-lavoratore

Il comma 1 fissa l'aliquota del contributo ordinario allo 0,90% della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita tra datore di lavoro (0,60%) e lavoratore (0,30%). La misura complessiva è modesta rispetto alla CIGO (dove le aliquote variano dall'1,70% al 4,70%), ma si spiega con il fatto che la CIGS è finanziata anche dall'apporto dello Stato (articolo 19) e con il fatto che la base contributiva è più ampia: la CIGS si applica a tutte le imprese con più di 15 (o 50) dipendenti nei settori indicati, mentre la CIGO copre un perimetro più ristretto. Le quote di contribuzione sono versate con le consuete modalità previdenziali, tramite modello UniEmens, sul codice specifico della Gestione degli interventi assistenziali (articolo 19).

L'estensione dal 2022 e il comma 1-bis

Il comma 1-bis, introdotto dalla riforma del 2022, estende l'obbligo contributivo ordinario CIGS ai datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2022, occupino mediamente più di 15 dipendenti e non siano coperti da Fondi bilaterali (articoli 26, 27 e 40). L'aliquota rimane lo 0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore. Questa estensione ha una logica sistematica coerente: la riforma del 2022 ha ampliato il campo applicativo della CIGS (articolo 20, commi 3-bis e 3-ter), e parallelamente ha esteso l'obbligo contributivo ai nuovi soggetti inclusi nel perimetro, per finanziare i trattamenti cui ora possono accedere.

Il contributo addizionale: un onere aggiuntivo sull'utilizzo

Il comma 2 rinvia all'articolo 5 per il contributo addizionale, dovuto dalle imprese o dai partiti politici che presentano domanda di CIGS. Come per la CIGO, il contributo addizionale si aggiunge a quello ordinario e si calcola sulla retribuzione globale per le ore non prestate, con aliquote progressive (9%, 12%, 15%) in funzione dell'intensità di utilizzo nel quinquennio mobile. La caratteristica speciale — analoga a quella della CIGO — è che il contributo addizionale è dovuto solo in caso di effettivo utilizzo della CIGS, non per il solo fatto di essere soggetti alla contribuzione ordinaria. Il totale del costo contributivo per un'impresa che utilizza intensivamente la CIGS è quindi: 0,60% ordinario fisso + (9% / 12% / 15%) addizionale sulla retribuzione delle ore non prestate.

Confronto con la CIGO: differenze operative

Il raffronto tra articolo 13 (CIGO) e articolo 23 (CIGS) mette in luce alcune differenze operative rilevanti. Primo, la quota lavoratore: nella CIGS il lavoratore contribuisce per lo 0,30%, che il datore trattiene dallo stipendio; nella CIGO la contribuzione ordinaria è solo a carico dell'azienda. Secondo, il livello dell'aliquota: la CIGO ha aliquote molto più alte (soprattutto per l'edilizia) ma nessuna quota lavoratore; la CIGS ha aliquota bassa ma bipartita. Terzo, la base contributiva: entrambe si calcolano sulla retribuzione imponibile previdenziale, quindi comprendono tutti gli elementi retributivi soggetti a contribuzione. Sul libro paga, il cedolino deve mostrare la trattenuta dello 0,30% CIGS a carico del dipendente come voce di ritenuta specifica.

Casi pratici

Caso 1: Cedolino con trattenuta CIGS: come trattare la quota lavoratore

Alfa S.p.A. (150 dipendenti, impresa industriale soggetta a CIGS) deve gestire la trattenuta mensile dello 0,30% sulla busta paga di ogni dipendente. Il responsabile paghe configura il gestionale con la voce di ritenuta specifica «contributo CIGS lavoratore 0,30%» calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale. Ogni mese, la voce compare nel cedolino come ritenuta a debito del lavoratore. L'azienda versa all'INPS il totale (0,60% azienda + 0,30% lavoratori = 0,90%) tramite F24 con il codice contribuzione CIGS.

Caso 2: Impresa del commercio dal 2022: nuovo obbligo contributivo

La società Beta Distribuzione S.r.l. (commercio all'ingrosso, 80 dipendenti) non aveva in precedenza obblighi contributivi CIGS, essendo coperta da un Fondo bilaterale del commercio. Dal 2022, il suo Fondo bilaterale non si è adeguato ai nuovi requisiti e confluisce nel FIS. In questo scenario, Beta Distribuzione entra nel campo applicativo del comma 1-bis dell'articolo 23: deve iniziare a versare lo 0,90% di contributo ordinario CIGS, con la quota di 0,30% a carico dei lavoratori. Il consulente aggiorna immediatamente la configurazione dei cedolini e il codice contributivo INPS.

Caso 3: Costo totale della CIGS: ordinario più addizionale

Gamma S.p.A. (200 dipendenti) usa la CIGS per riorganizzazione per 18 mesi, sospendendo 50 lavoratori con retribuzione lorda media di 2.000 euro mensili. Il costo contributivo totale comprende: (1) contributo ordinario CIGS: 0,60% × retribuzione imponibile di tutti i 200 dipendenti per 18 mesi (costo fisso); (2) contributo addizionale: 9% × 2.000 × ore sospese per 50 lavoratori per 18 mesi (le prime 52 settimane nel quinquennio). Il consulente stima il costo addizionale in circa 130.000 euro per l'intero periodo, un importo rilevante che l'impresa deve considerare nel piano finanziario della riorganizzazione.

Domande frequenti

Il contributo CIGS ordinario è a carico del datore o del lavoratore?

Entrambi. L'aliquota totale è lo 0,90%: lo 0,60% è a carico del datore di lavoro e lo 0,30% è a carico del lavoratore, trattenuto direttamente dal cedolino. Questo differenzia la CIGS dalla CIGO, il cui contributo ordinario è interamente a carico del datore.

Il contributo ordinario CIGS si versa anche senza usare la cassa integrazione?

Sì. Come per la CIGO, il contributo ordinario CIGS è dovuto in via continuativa da tutte le imprese soggette alla disciplina, indipendentemente dall'utilizzo effettivo del trattamento. È un contributo mutualistico obbligatorio.

Quali imprese devono versare il contributo CIGS dal 2022?

Dal 1° gennaio 2022, il contributo ordinario CIGS (comma 1-bis) è dovuto dai datori di lavoro che nel semestre precedente la domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e non siano coperti dai Fondi bilaterali degli articoli 26, 27 e 40. Rientrano anche le categorie del trasporto aereo e dei partiti politici a prescindere dalle dimensioni.

Il contributo addizionale CIGS si applica anche al contratto di solidarietà?

Sì. Il comma 2 dell'articolo 23 rinvia all'articolo 5 senza distinzioni tra le causali: il contributo addizionale si applica a tutte le domande di CIGS, incluso il contratto di solidarietà, con le aliquote progressive (9%, 12%, 15%) previste dall'articolo 5 in base all'intensità di utilizzo nel quinquennio mobile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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