Art. 21 D.Lgs. 209/2005 – Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l' IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l' IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26 .
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In sintesi
Norma speculare per l'impresa italiana che opera in LPS in Italia tramite sede secondaria già aperta in altro Stato UE
Comunicazione preventiva all'IVASS, attività ammessa dopo la conferma di ricezione
Ogni modifica della comunicazione richiede preavviso
L'attività resta soggetta alle regole italiane applicabili alle imprese con sede in Italia
Coordinamento con artt. 23 e 26 del Codice
Indice dei contenuti
L'ipotesi speculare: dalla succursale UE al mercato italiano
L'articolo 21 disciplina un'ipotesi particolare: l'impresa italiana che, avendo già aperto una sede secondaria in altro Stato membro, decide di esercitare attività in libertà di prestazione di servizi sul territorio italiano operando da quella sede estera. È una configurazione meno frequente ma rilevante per la struttura distributiva di alcuni gruppi assicurativi multinazionali.
La logica della disciplina
La ratio della norma è impedire arbitraggi regolatori: un'impresa italiana non può creare una sede secondaria in Lussemburgo o Malta solo per "delegare" a quella sede operazioni che poi vengono indirizzate al mercato italiano in LPS. Il Codice impone comunque la comunicazione all'IVASS e l'osservanza della disciplina italiana.
La comunicazione preventiva
L'impresa comunica all'IVASS l'intenzione di operare in LPS in Italia attraverso la sede secondaria estera. L'IVASS conferma la ricezione, e da quel momento l'attività può iniziare. Non è prevista una vera istruttoria di merito: la sede secondaria è già stata oggetto della procedura ex artt. 16-17.
Obbligo di preavviso per le modifiche
Il comma 2 richiede che l'impresa informi preventivamente l'IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata. La formulazione è ampia e include il cambio dei rami trattati, l'estensione del raggio territoriale, le variazioni della struttura gestionale della sede estera.
Il rinvio a disposizioni nazionali
Il comma 3 chiarisce un punto centrale: l'esercizio dell'attività è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli artt. 23, comma 1-bis (definizione estensiva di stabilimento) e 26 (elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia).
Il richiamo è significativo: per quanto la sede sia estera, l'impresa madre è italiana e quindi resta sottoposta integralmente alla normativa nazionale per l'attività indirizzata a contraenti italiani. È una clausola anti-aggiramento che vale come garanzia per gli assicurati.
Coordinamento europeo
La norma riflette i principi della direttiva Solvency II in materia di vigilanza consolidata: l'autorità del Paese d'origine ha sempre l'ultima parola sui flussi di attività dell'impresa, indipendentemente dal luogo da cui formalmente questi sono originati.
Rappresentante per la gestione dei sinistri
Per i rami responsabilità civile auto, la nomina del rappresentante per la gestione dei sinistri (art. 25) è obbligo specifico delle imprese UE che assumono rischi in Italia: il rappresentante deve risiedere in Italia, conoscere la lingua italiana, disporre di pieni poteri per istruire, gestire e liquidare il sinistro. La sua nomina si comunica a IVASS e all'IVASS rende pubblico l'elenco. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. III, 24 maggio 2024 n. 14638, in continuità) ha confermato che la citazione del rappresentante è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'impresa estera mandante.
Casi pratici
Caso 1: Distribuzione vita dal Lussemburgo
Caso 2: Estensione a nuovi rami
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 21?
Quando un'impresa con sede legale in Italia, che ha già aperto una sede secondaria in altro Stato UE, intende offrire polizze a contraenti italiani operando direttamente da quella sede estera in libera prestazione di servizi.
Perché esiste una norma specifica per questo caso?
Per impedire arbitraggi regolatori. L'impresa italiana non può creare una sede in altro Stato UE per "esternalizzare" attività che restano sostanzialmente rivolte al mercato italiano. La normativa nazionale resta applicabile.
Quali norme italiane si applicano in questo caso?
Tutte le disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia: regole prudenziali, di trasparenza contrattuale, di tutela del consumatore, oltre agli specifici articoli 23, comma 1-bis e 26 del Codice.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'ipotesi speculare: dalla succursale UE al mercato italiano
L'articolo 21 disciplina un'ipotesi particolare: l'impresa italiana che, avendo già aperto una sede secondaria in altro Stato membro, decide di esercitare attività in libertà di prestazione di servizi sul territorio italiano operando da quella sede estera. È una configurazione meno frequente ma rilevante per la struttura distributiva di alcuni gruppi assicurativi multinazionali.
La logica della disciplina
La ratio della norma è impedire arbitraggi regolatori: un'impresa italiana non può creare una sede secondaria in Lussemburgo o Malta solo per "delegare" a quella sede operazioni che poi vengono indirizzate al mercato italiano in LPS. Il Codice impone comunque la comunicazione all'IVASS e l'osservanza della disciplina italiana.
La comunicazione preventiva
L'impresa comunica all'IVASS l'intenzione di operare in LPS in Italia attraverso la sede secondaria estera. L'IVASS conferma la ricezione, e da quel momento l'attività può iniziare. Non è prevista una vera istruttoria di merito: la sede secondaria è già stata oggetto della procedura ex artt. 16-17.
Obbligo di preavviso per le modifiche
Il comma 2 richiede che l'impresa informi preventivamente l'IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata. La formulazione è ampia e include il cambio dei rami trattati, l'estensione del raggio territoriale, le variazioni della struttura gestionale della sede estera.
Il rinvio a disposizioni nazionali
Il comma 3 chiarisce un punto centrale: l'esercizio dell'attività è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli artt. 23, comma 1-bis (definizione estensiva di stabilimento) e 26 (elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia).
Il richiamo è significativo: per quanto la sede sia estera, l'impresa madre è italiana e quindi resta sottoposta integralmente alla normativa nazionale per l'attività indirizzata a contraenti italiani. È una clausola anti-aggiramento che vale come garanzia per gli assicurati.
Coordinamento europeo
La norma riflette i principi della direttiva Solvency II in materia di vigilanza consolidata: l'autorità del Paese d'origine ha sempre l'ultima parola sui flussi di attività dell'impresa, indipendentemente dal luogo da cui formalmente questi sono originati.
Rappresentante per la gestione dei sinistri
Per i rami responsabilità civile auto, la nomina del rappresentante per la gestione dei sinistri (art. 25) è obbligo specifico delle imprese UE che assumono rischi in Italia: il rappresentante deve risiedere in Italia, conoscere la lingua italiana, disporre di pieni poteri per istruire, gestire e liquidare il sinistro. La sua nomina si comunica a IVASS e all'IVASS rende pubblico l'elenco. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. III, 24 maggio 2024 n. 14638, in continuità) ha confermato che la citazione del rappresentante è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'impresa estera mandante.
Casi pratici
Caso 1: Distribuzione vita dal Lussemburgo
Caso 2: Estensione a nuovi rami
Domande frequenti
Quando si applica l'articolo 21?
Quando un'impresa con sede legale in Italia, che ha già aperto una sede secondaria in altro Stato UE, intende offrire polizze a contraenti italiani operando direttamente da quella sede estera in libera prestazione di servizi.
Perché esiste una norma specifica per questo caso?
Per impedire arbitraggi regolatori. L'impresa italiana non può creare una sede in altro Stato UE per "esternalizzare" attività che restano sostanzialmente rivolte al mercato italiano. La normativa nazionale resta applicabile.
Quali norme italiane si applicano in questo caso?
Tutte le disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia: regole prudenziali, di trasparenza contrattuale, di tutela del consumatore, oltre agli specifici articoli 23, comma 1-bis e 26 del Codice.