Art. 19 D.Lgs. 209/2005 – Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' IVASS , entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L' IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l' IVASS adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall' IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
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In sintesi
L'IVASS trasmette entro 30 giorni le informazioni all'autorità dello Stato ospitante
Il termine è dimezzato rispetto a quello dello stabilimento
L'IVASS può respingere per dubbi su governance o solidità finanziaria
L'attività inizia dal momento in cui l'impresa riceve l'avviso di avvenuta trasmissione
Niente attesa delle norme di interesse generale per l'avvio operativo
Indice dei contenuti
Una procedura accelerata
L'articolo 19 disciplina la procedura attraverso cui l'IVASS attiva il passaporto LPS in uscita. Rispetto alla procedura dell'articolo 17 per lo stabilimento, i tempi sono significativamente ridotti: trenta giorni anziché tre mesi. La logica è che la LPS, non implicando una presenza permanente, comporta minori rischi sistemici e quindi una valutazione meno approfondita.
I trenta giorni dell'IVASS
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di cui all'articolo 18, l'IVASS:
- trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato ospitante le informazioni indicate dal regolamento attuativo (Regolamento IVASS n. 24/2016); - comunica contestualmente all'impresa l'avvenuta trasmissione.
La trasmissione non è automatica: l'IVASS verifica preliminarmente la completezza della documentazione e la coerenza del programma di attività con la situazione patrimoniale e organizzativa dell'impresa.
I motivi di rifiuto
Il comma 2 elenca i motivi di diniego, identici a quelli dell'art. 17: dubbi sull'adeguatezza del sistema di governo societario o sulla stabilità della situazione finanziaria. Il provvedimento è motivato e impugnabile davanti al TAR Lazio.
Va notato che la valutazione IVASS è prognostica: deve considerare l'impatto della nuova attività cross-border sui margini di solvibilità e sulla capacità organizzativa esistente. Un'impresa con SCR ratio elevato ma con un sistema di gestione dei rischi (art. 30-bis) inadeguato per la complessità del nuovo business può ricevere un diniego.
L'inizio dell'attività
Il comma 3 prevede che l'impresa possa dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione. È una differenza sostanziale rispetto allo stabilimento: nella LPS non occorre attendere la comunicazione delle norme di interesse generale dallo Stato ospitante.
L'impresa è comunque tenuta a informarsi autonomamente sulla normativa contrattuale e di consumer protection applicabile, in coerenza con il Regolamento Roma I (CE 593/2008) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Comunicazione delle variazioni
Il programma di LPS deve essere aggiornato in caso di estensione a nuovi Stati membri, di ampliamento dei rami trattati o di sostanziali modifiche della rete distributiva. La procedura semplificata segue le stesse cadenze.
Termini di silenzio-assenso e procedura
La procedura disciplinata da art. 19 è scandita da termini precisi: l'impresa italiana che intende operare all'estero comunica a IVASS il programma di attività; IVASS ha 3 mesi (stabilimento) o 1 mese (prestazione di servizi) per trasmettere la comunicazione all'autorità ospitante o opporsi motivatamente. L'eventuale diniego va comunicato all'impresa con la possibilità di ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni. Decorsi i termini, l'impresa può avviare l'operatività. Analogo meccanismo, a parti rovesciate, vale per le imprese UE che intendono operare in Italia (artt. 23 e 24).
Obblighi informativi al contraente in libera prestazione
L'impresa estera operante in Italia in libera prestazione di servizi resta soggetta agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali previsti dal Codice (artt. 165 e 185) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, perché qualificati come norme di interesse generale ex art. 19. In particolare deve fornire al contraente italiano il fascicolo informativo, il set informativo IBIP (Insurance-Based Investment Products), le condizioni di polizza in lingua italiana e l'indicazione di un canale di reclamo accessibile in Italia. La mancanza anche di una sola di queste informazioni configura ipotesi di vizio del consenso e legittima il recesso senza penali oltre il termine ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Avvio LPS in tre Stati UE
Caso 2: Rifiuto per rete distributiva inadeguata
Domande frequenti
Quanto è veloce la procedura LPS rispetto allo stabilimento?
È circa tre volte più rapida: 30 giorni per l'attivazione IVASS contro i 3 mesi dello stabilimento. Inoltre l'attività può iniziare subito dopo l'avviso di trasmissione, senza attendere la comunicazione delle norme dello Stato ospitante.
Quando l'impresa può effettivamente iniziare l'attività in LPS?
Nel momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso che le informazioni sono state trasmesse all'autorità dello Stato ospitante. Non occorre attendere il completamento del flusso informativo da quest'ultima.
I motivi di rifiuto IVASS sono gli stessi dello stabilimento?
Sì, identici: dubbi sull'adeguatezza del sistema di governo societario o sulla stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, considerati anche alla luce del programma di attività presentato per la LPS.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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Una procedura accelerata
L'articolo 19 disciplina la procedura attraverso cui l'IVASS attiva il passaporto LPS in uscita. Rispetto alla procedura dell'articolo 17 per lo stabilimento, i tempi sono significativamente ridotti: trenta giorni anziché tre mesi. La logica è che la LPS, non implicando una presenza permanente, comporta minori rischi sistemici e quindi una valutazione meno approfondita.
I trenta giorni dell'IVASS
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di cui all'articolo 18, l'IVASS:
- trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato ospitante le informazioni indicate dal regolamento attuativo (Regolamento IVASS n. 24/2016);
- comunica contestualmente all'impresa l'avvenuta trasmissione.
La trasmissione non è automatica: l'IVASS verifica preliminarmente la completezza della documentazione e la coerenza del programma di attività con la situazione patrimoniale e organizzativa dell'impresa.
I motivi di rifiuto
Il comma 2 elenca i motivi di diniego, identici a quelli dell'art. 17: dubbi sull'adeguatezza del sistema di governo societario o sulla stabilità della situazione finanziaria. Il provvedimento è motivato e impugnabile davanti al TAR Lazio.
Va notato che la valutazione IVASS è prognostica: deve considerare l'impatto della nuova attività cross-border sui margini di solvibilità e sulla capacità organizzativa esistente. Un'impresa con SCR ratio elevato ma con un sistema di gestione dei rischi (art. 30-bis) inadeguato per la complessità del nuovo business può ricevere un diniego.
L'inizio dell'attività
Il comma 3 prevede che l'impresa possa dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione. È una differenza sostanziale rispetto allo stabilimento: nella LPS non occorre attendere la comunicazione delle norme di interesse generale dallo Stato ospitante.
L'impresa è comunque tenuta a informarsi autonomamente sulla normativa contrattuale e di consumer protection applicabile, in coerenza con il Regolamento Roma I (CE 593/2008) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Comunicazione delle variazioni
Il programma di LPS deve essere aggiornato in caso di estensione a nuovi Stati membri, di ampliamento dei rami trattati o di sostanziali modifiche della rete distributiva. La procedura semplificata segue le stesse cadenze.
Termini di silenzio-assenso e procedura
La procedura disciplinata da art. 19 è scandita da termini precisi: l'impresa italiana che intende operare all'estero comunica a IVASS il programma di attività; IVASS ha 3 mesi (stabilimento) o 1 mese (prestazione di servizi) per trasmettere la comunicazione all'autorità ospitante o opporsi motivatamente. L'eventuale diniego va comunicato all'impresa con la possibilità di ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni. Decorsi i termini, l'impresa può avviare l'operatività. Analogo meccanismo, a parti rovesciate, vale per le imprese UE che intendono operare in Italia (artt. 23 e 24).
Obblighi informativi al contraente in libera prestazione
L'impresa estera operante in Italia in libera prestazione di servizi resta soggetta agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali previsti dal Codice (artt. 165 e 185) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, perché qualificati come norme di interesse generale ex art. 19. In particolare deve fornire al contraente italiano il fascicolo informativo, il set informativo IBIP (Insurance-Based Investment Products), le condizioni di polizza in lingua italiana e l'indicazione di un canale di reclamo accessibile in Italia. La mancanza anche di una sola di queste informazioni configura ipotesi di vizio del consenso e legittima il recesso senza penali oltre il termine ordinario.
Casi pratici
Caso 1: Avvio LPS in tre Stati UE
Caso 2: Rifiuto per rete distributiva inadeguata
Domande frequenti
Quanto è veloce la procedura LPS rispetto allo stabilimento?
È circa tre volte più rapida: 30 giorni per l'attivazione IVASS contro i 3 mesi dello stabilimento. Inoltre l'attività può iniziare subito dopo l'avviso di trasmissione, senza attendere la comunicazione delle norme dello Stato ospitante.
Quando l'impresa può effettivamente iniziare l'attività in LPS?
Nel momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso che le informazioni sono state trasmesse all'autorità dello Stato ospitante. Non occorre attendere il completamento del flusso informativo da quest'ultima.
I motivi di rifiuto IVASS sono gli stessi dello stabilimento?
Sì, identici: dubbi sull'adeguatezza del sistema di governo societario o sulla stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, considerati anche alla luce del programma di attività presentato per la LPS.