- L'impresa già autorizzata può chiedere l'estensione dell'attività ad altri rami.
- Procedura semplificata rispetto a quella iniziale, ma fondata su nuova istruttoria.
- Verifica del capitale aggiuntivo necessario per il nuovo ramo (Solvency Capital Requirement).
- Aggiornamento del programma di attività per le linee di prodotto aggiunte.
- Termine di sei mesi per la decisione, con impugnabilità davanti al TAR Lazio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 209/2005 — (Estensione ad altri rami)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis. Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale minimo assoluto.
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un nuovo programma di attività conforme all'articolo 14-bis.
2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attività ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attività ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
6. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 14, comma 5-bis.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 15 D.Lgs. 504/1995 — Recupero dell'accisa e prescrizione del diritto all'imposta
- Articolo 15 L. 184/1983: Sentenza di adottabilità
- Art. 15 Reg. (UE) 2024/1689 — Accuratezza, robustezza e cibersicurezza
- Art. 15 Cod. Amb. — Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione
- Art. 15 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 15 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata
In sintesi
L'articolo 15 governa l'estensione dell'autorizzazione. Un'impresa che opera in alcuni rami può desiderare di entrare in altri segmenti: il legislatore richiede una nuova istruttoria, ma più snella rispetto all'autorizzazione iniziale, perché molti requisiti soggettivi e organizzativi sono già stati valutati.
Procedura
L'impresa presenta domanda con programma di attività aggiornato per i nuovi rami, evidenziando le variazioni di capitale, di organizzazione e di modello distributivo. L'IVASS valuta l'impatto del nuovo ramo sull'equilibrio patrimoniale complessivo e sui sistemi di controllo.
Capitale aggiuntivo
Il calcolo del Solvency Capital Requirement viene aggiornato per includere i rischi del nuovo ramo. Se i fondi propri esistenti sono sufficienti, l'estensione non richiede aumento di capitale; altrimenti l'impresa deve dimostrare la copertura con nuove risorse.
Limite alla specializzazione
Resta fermo il divieto di esercizio congiunto vita-danni (art. 11). Un'impresa danni che voglia operare anche nel ramo vita deve costituire una società separata. L'estensione si applica solo all'interno dello stesso comparto.
Termini e ricorsi
Il termine standard è di sei mesi dalla domanda completa. In caso di silenzio l'interessato può ricorrere al TAR Lazio per silenzio-rifiuto; il diniego espresso è impugnabile entro 60 giorni. La decisione amministrativa è soggetta al sindacato di legittimità del giudice, con particolare attenzione alla coerenza istruttoria.
Modello organizzativo per il nuovo ramo
L'estensione richiede di adeguare la struttura: nuova funzione di pricing e riservazione per il ramo aggiunto, eventuale espansione della rete liquidativa, integrazione con i sistemi informativi esistenti. L'IVASS valuta che la compagnia abbia competenze sufficienti: un'impresa storicamente dedicata al ramo danni che voglia entrare nel ramo malattia deve dimostrare competenze attuariali specifiche.
Strategia commerciale e canali distributivi
Il nuovo ramo può comportare nuovi canali: per esempio, l'ingresso in RC auto rende opportuna la presenza di una rete agenziale capillare, mentre il ramo 18 assistenza può funzionare con accordi B2B (assistenza viaggio, assistenza casa abbinata a contratti di fornitura). Il programma aggiornato descrive la strategia distributiva specifica.
Impatto sui sistemi di controllo
Le funzioni fondamentali (attuariale, risk management, compliance, internal audit) devono coprire anche il nuovo ramo. Spesso l'estensione comporta nuove assunzioni in funzioni chiave e investimenti in sistemi informativi specifici. L'IVASS verifica che la struttura sia operativa fin dalla data di estensione, evitando il rischio di carenze nei primi mesi di operatività.
Profilo prudenziale post-estensione
Dopo l'estensione, la compagnia integra il nuovo ramo nel calcolo del Solvency Capital Requirement, nel reporting periodico (Quantitative Reporting Templates Solvency II) e nelle valutazioni ORSA. L'IVASS può richiedere reporting intensificato per i primi due o tre anni di operatività, in modo da monitorare l'andamento effettivo rispetto al business plan presentato.
Casi pratici
Caso 1: Estensione dal ramo 1 al ramo 10
Caso 2: Diniego per concentrazione di rischio
Domande frequenti