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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa italiana che intende operare in libertà di prestazione di servizi in altro Stato UE comunica preventivamente all'IVASS
  • Comunicazione meno articolata rispetto allo stabilimento: niente sede, niente rappresentante
  • Richiesto un programma con stabilimenti di origine, Stati di destinazione, natura dei rischi
  • La LPS consente di vendere polizze a distanza senza presenza fisica permanente
  • Strumento elastico per coperture B2B e rami specializzati

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 18 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall' IVASS .

In sintesi

  • L'impresa italiana che intende operare in libertà di prestazione di servizi in altro Stato UE comunica preventivamente all'IVASS
  • Comunicazione meno articolata rispetto allo stabilimento: niente sede, niente rappresentante
  • Richiesto un programma con stabilimenti di origine, Stati di destinazione, natura dei rischi
  • La LPS consente di vendere polizze a distanza senza presenza fisica permanente
  • Strumento elastico per coperture B2B e rami specializzati
Indice dei contenuti

La libera prestazione di servizi nel mercato unico

L'articolo 18 disciplina la cosiddetta LPS (libera prestazione di servizi), modalità di accesso ai mercati assicurativi europei alternativa allo stabilimento. La distinzione è netta: nello stabilimento c'è una presenza permanente, nella LPS l'impresa opera dall'Italia verso clienti localizzati in altri Stati UE senza istituire né succursali né strutture stabili.

Una procedura più snella

La comunicazione richiesta è meno articolata di quella prevista dall'articolo 16. L'impresa indica:

- gli stabilimenti italiani da cui intende operare;
- gli Stati membri target;
- la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
- ulteriori informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento.

Non sono richiesti né un rappresentante generale né un domicilio nello Stato ospitante. L'attività si svolge a distanza, prevalentemente attraverso canali digitali, intermediari iscritti al RUI o broker locali.

Stabilimento vs LPS: la giurisprudenza UE

La Corte di Giustizia (sentenza Commissione c. Germania, C-205/84 del 1986) ha fissato il criterio distintivo: c'è stabilimento quando l'impresa dispone di una presenza permanente nello Stato ospitante, anche senza succursale formale, attraverso uffici, ufficio postale o un agente munito di poteri stabili. La presenza di un singolo broker non integra stabilimento.

Il D.Lgs. 209/2005 ha recepito questa interpretazione all'art. 23, comma 1-bis, secondo cui qualsiasi presenza permanente nel territorio rileva come stabilimento.

Ambito tipico di utilizzo

La LPS è particolarmente diffusa per:

- coperture B2B di rischi industriali e marittimi;
- assicurazioni di responsabilità professionale per gruppi multinazionali;
- polizze vita unit-linked sottoscritte tramite consulenti finanziari;
- riassicurazione (in parte ora esente da autorizzazione).

Per i rami massa (auto, casa, infortuni), invece, è di solito più efficiente operare in regime di stabilimento per ragioni commerciali e di gestione sinistri.

L'obbligo di rispetto delle norme di interesse generale

L'impresa che opera in LPS resta soggetta alla disciplina contrattuale e di consumer protection dello Stato in cui è ubicato il rischio o, per la vita, in cui risiede il contraente. Il principio è ribadito dall'art. 27, che vieta contratti e pubblicità in contrasto con le norme nazionali di interesse generale.

Rappresentante per la gestione dei sinistri

Per i rami responsabilità civile auto, la nomina del rappresentante per la gestione dei sinistri (art. 25) è obbligo specifico delle imprese UE che assumono rischi in Italia: il rappresentante deve risiedere in Italia, conoscere la lingua italiana, disporre di pieni poteri per istruire, gestire e liquidare il sinistro. La sua nomina si comunica a IVASS e all'IVASS rende pubblico l'elenco. La giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. III, 24 maggio 2024 n. 14638, in continuità) ha confermato che la citazione del rappresentante è idonea a interrompere la prescrizione anche nei confronti dell'impresa estera mandante.

Casi pratici

Caso 1: LPS per ramo cauzioni in Francia

Caso 2: LPS vita per cittadini UE residenti in Italia

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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