Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 16 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.

3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.

In sintesi

  • L'impresa italiana che apre una sede secondaria in altro Stato UE comunica preventivamente all'IVASS
  • Necessario un programma di attività con rischi, obbligazioni e struttura organizzativa
  • Obbligatoria la nomina di un rappresentante generale con poteri di rappresentanza e firma
  • Il rappresentante deve avere domicilio presso la sede secondaria
  • Requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 76 per tutta la durata dell'incarico
Indice dei contenuti

Il quadro europeo del passporting assicurativo

L'articolo 16 disciplina l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento (Freedom of Establishment) da parte di un'impresa italiana che intende operare in un altro Stato membro tramite sede secondaria. La norma traspone i principi della direttiva Solvency II (2009/138/CE), in particolare gli articoli 145-149, e si inquadra nel sistema del passaporto unico europeo che consente alle imprese autorizzate in uno Stato di operare ovunque nell'Unione senza necessità di una seconda autorizzazione.

La logica è quella della home country control: la vigilanza prudenziale resta in capo all'IVASS quale autorità del Paese d'origine, mentre lo Stato ospitante esercita un controllo limitato alle regole di interesse generale.

La comunicazione preventiva all'IVASS

Il primo presupposto è la comunicazione preventiva. Non si tratta di una richiesta di autorizzazione in senso stretto, ma di una notifica strutturata. L'impresa deve trasmettere un programma di attività che indichi i rischi e le obbligazioni che intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria. Questo programma è funzionale alla valutazione di adeguatezza prevista dal successivo articolo 17.

Il rappresentante generale: figura cardine

L'elemento più rilevante è la nomina del rappresentante generale, munito di un mandato che comprende espressamente i poteri di rappresentanza in giudizio, davanti alle autorità dello Stato di stabilimento e per la conclusione dei contratti. Il domicilio deve coincidere con l'indirizzo della sede secondaria.

La disciplina richiama l'art. 2086 c.c. sull'organizzazione adeguata dell'impresa e si raccorda con l'art. 2447 c.c. quanto ai presidi sulla solidità patrimoniale. Se il rappresentante è una persona giuridica, deve a sua volta designare una persona fisica con poteri equivalenti.

Requisiti di onorabilità e professionalità

Il rappresentante generale, e l'eventuale diversa persona preposta alla gestione effettiva, deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 76, declinati dal Regolamento IVASS n. 38/2018 sul sistema di governo societario. Si tratta di requisiti continuativi: la loro perdita comporta decadenza automatica e obbligo di sostituzione.

Coordinamento con le regole nazionali dello Stato ospitante

L'attività in regime di stabilimento espone l'impresa alla doppia disciplina: norme prudenziali italiane e norme di interesse generale dello Stato ospitante (consumer protection, lingua dei contratti, foro competente). Una impresa italiana che apra una succursale in Germania, ad esempio, dovrà rispettare le specifiche regole BaFin sui contratti vita-link.

Obblighi informativi al contraente in libera prestazione

L'impresa estera operante in Italia in libera prestazione di servizi resta soggetta agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali previsti dal Codice (artt. 165 e 185) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018, perché qualificati come norme di interesse generale ex art. 16. In particolare deve fornire al contraente italiano il fascicolo informativo, il set informativo IBIP (Insurance-Based Investment Products), le condizioni di polizza in lingua italiana e l'indicazione di un canale di reclamo accessibile in Italia. La mancanza anche di una sola di queste informazioni configura ipotesi di vizio del consenso e legittima il recesso senza penali oltre il termine ordinario.

Casi pratici

Caso 1: Apertura succursale a Madrid

Caso 2: Decadenza per perdita requisiti

Domande frequenti

Cosa significa "regime di stabilimento" in ambito assicurativo?

È l'esercizio dell'attività attraverso una presenza stabile (sede secondaria, succursale, agenzia) in uno Stato membro diverso da quello in cui l'impresa ha la sede legale. Si distingue dalla libera prestazione di servizi, in cui non vi è insediamento permanente.

Quanto tempo serve per aprire una sede secondaria in altro Stato UE?

I tempi dipendono dalla procedura dell'articolo 17: l'IVASS ha tre mesi per comunicare le informazioni all'autorità dello Stato ospitante, dopo di che l'attività può iniziare nei termini fissati da quest'ultima (in genere altri due mesi).

Il rappresentante generale può essere una società anziché una persona fisica?

Sì, può essere una persona giuridica, ma deve a sua volta designare una persona fisica come proprio rappresentante munita degli stessi poteri di rappresentanza in giudizio e di conclusione dei contratti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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