Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14 D.P.R. 115/2002 – (L) Obbligo di pagamento

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell' articolo 492-bis , secondo comma , del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. (40)

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile , senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. 3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge .

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (27)

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell' articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . Nei ricorsi di cui all' articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste.

In sintesi

  • Pagamento al deposito dell'atto introduttivo
  • A carico della parte che per prima si costituisce
  • Dichiarazione di valore della causa nelle conclusioni
  • Integrazione per modifiche al valore
  • Sanzioni per omesso o tardivo pagamento
Indice dei contenuti

L'articolo 14 disciplina l'obbligo di pagamento del contributo unificato. La norma collega il versamento al deposito dell'atto introduttivo, individua il soggetto obbligato e impone una dichiarazione di valore della causa che funge da base imponibile. La regola riflette la logica della cassa giurisdizionale alimentata sin dall'accesso e tutela l'effettività dell'incasso erariale, evitando differimenti che renderebbero più difficile il recupero.

Momento del pagamento

Il pagamento è contestuale al deposito: la parte che per prima si costituisce, deposita il ricorso introduttivo o fa istanza di assegnazione o vendita nei processi esecutivi versa l'importo. La regola colloca il contributo nel passaggio iniziale del processo, evitando differimenti e assicurando l'incasso erariale all'avvio del servizio. Nei sistemi PCT, il pagamento è integrato nel flusso telematico di deposito dell'atto.

Soggetto obbligato

Il primo costituito è l'obbligato. Nella prassi è l'attore o il ricorrente. Le parti successive (convenuto, parti chiamate) non versano un nuovo contributo, salvo che il loro intervento comporti ampliamento del thema decidendum tale da modificare il valore della causa. In appello, l'obbligato è l'appellante; nel ricorso per cassazione, il ricorrente principale. L'eventuale ricorrente incidentale paga un autonomo contributo se le sue domande hanno valore eccedente.

Dichiarazione di valore

Il valore della causa, determinato ai sensi degli artt. 10 e ss. c.p.c., deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo. La dichiarazione vincola la cancelleria nel calcolo dello scaglione applicabile. Sottoscrizioni inadeguate o valori incoerenti danno luogo a richieste di integrazione. Per cause di valore indeterminabile, la dichiarazione qualifica il rito come tale ai fini dello scaglione presuntivo.

Modifiche del valore in corso di causa

Se nel processo viene introdotta una domanda nuova che modifica il valore della causa (es. domanda riconvenzionale di valore superiore), il funzionario di cancelleria verifica e richiede l'integrazione del contributo. Il meccanismo evita arbitraggi attraverso domande inizialmente contenute poi ampliate. L'omesso pagamento è sanzionato dall'art. 16 e seguenti, con interessi legali e sanzione amministrativa fino al 200% dell'imposta dovuta.

Per gli atti telematici depositati tramite PCT, il versamento del contributo è integrato nel flusso di deposito: il sistema verifica automaticamente la presenza della ricevuta e la coerenza dell'importo dichiarato. Per i depositi cartacei residui, ancora ammessi in alcune materie e davanti ad alcuni giudici, il funzionario procede al controllo manuale al momento della ricezione dell'atto.

L'esperienza applicativa mostra che la regola dell'obbligazione contestuale al deposito è ben metabolizzata dagli operatori, ridotti al minimo i casi di omesso versamento iniziale.

Sul piano sostanziale, l'obbligo di pagamento mantiene un legame stretto con la natura tributaria del contributo, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale fin dalla riforma del 2002.

Casi pratici

Caso 1: Tizio deposita ricorso esecutivo

Caso 2: Caia modifica la domanda

Domande frequenti

Quando va pagato il contributo unificato?

Contestualmente al deposito dell'atto introduttivo da parte di chi per primo si costituisce.

Chi paga se faccio richiesta di vendita in un'esecuzione?

Tu, in qualità di parte che ha fatto istanza, secondo il comma 1 dell'art. 14.

Se modifico la domanda devo pagare un'integrazione?

Sì, se la modifica fa crescere il valore della causa. La cancelleria richiede l'integrazione corrispondente al nuovo scaglione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-24
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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