Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 10-quater D.Lgs. 209/2005 – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2 , gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta .

2. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) la protezione adeguata del personale dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.

3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell' articolo 2043 del codice civile , la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS. (45)

In sintesi

  • Obbligo per imprese e intermediari di dotarsi di canali interni di segnalazione (whistleblowing).
  • Tutela del segnalante: riservatezza dell'identità e divieto di ritorsioni.
  • Procedure formalizzate, gestite da soggetti indipendenti all'interno dell'organizzazione.
  • Coerenza con il D.Lgs. 24/2023 di recepimento della direttiva UE 2019/1937.
  • Possibilità di segnalazione esterna direttamente all'IVASS in casi specifici.
Indice dei contenuti

L'articolo 10-quater introduce nel settore assicurativo l'obbligo di whistleblowing interno. La norma poggia sulla constatazione che molte irregolarità vengono scoperte da dipendenti o collaboratori interni: assicurare loro un canale sicuro è una leva efficace di vigilanza.

Obblighi delle imprese

Le compagnie devono predisporre canali di segnalazione (cartacei, telematici o vocali), nominare un responsabile della gestione (di norma il responsabile compliance o un soggetto autonomo) e definire procedure di istruttoria e feedback al segnalante.

Tutele del segnalante

L'identità del segnalante è riservata. Sono vietate ritorsioni (licenziamento, demansionamento, trasferimenti punitivi). La protezione si estende a familiari, collaboratori e altri soggetti collegati. Il D.Lgs. 24/2023 ha rafforzato queste tutele attuando la direttiva UE 2019/1937.

Segnalazione esterna a IVASS

L'articolo 10-quinquies disciplina la segnalazione esterna direttamente all'IVASS. Il segnalante può rivolgersi all'autorità quando il canale interno non è praticabile, è inefficace o presenta rischi di ritorsione.

Rapporto con il D.Lgs. 231/2001

Per le imprese che adottano un modello organizzativo ex D.Lgs. 231, il sistema di whistleblowing interno è parte integrante del modello e contribuisce alla sua adeguatezza. Mancanze in questa area possono incidere sulla responsabilità amministrativa dell'ente.

Contenuto della segnalazione

Una segnalazione di whistleblowing deve indicare circostanze di fatto, possibilmente con riferimenti temporali, soggetti coinvolti e documenti a sostegno. Le segnalazioni vaghe o non circostanziate possono essere archiviate. Il regolamento IVASS sul whistleblowing prevede modalità di acquisizione orale (incontri verbalizzati) e scritta (piattaforme dedicate con cifratura).

Garanzie procedimentali per gli accusati

I soggetti coinvolti dalla segnalazione hanno diritto al contraddittorio: in caso di apertura di un procedimento sanzionatorio sono notificati e possono presentare memorie. L'identità del segnalante resta riservata, salvo casi tassativamente previsti (giudizio penale, esigenze difensive incomprimibili).

Cultura della compliance

Il sistema di whistleblowing è componente di una cultura aziendale orientata alla legalità. Le compagnie più evolute affiancano al canale di segnalazione programmi formativi, codici etici e meccanismi premiali di compliance. L'IVASS, in sede ispettiva, valuta non solo l'esistenza formale ma anche l'effettività del sistema.

Reportistica al CdA

Le evidenze di whistleblowing vengono di norma riportate al consiglio di amministrazione attraverso il comitato controllo e rischi o il responsabile compliance. Tipici contenuti: numero di segnalazioni ricevute (in forma aggregata), tipologia delle violazioni denunciate, esiti delle istruttorie, eventuali azioni correttive. La frequenza minima è semestrale; nelle imprese più strutturate la reportistica è trimestrale.

Casi pratici

Caso 1: Segnalazione interna trattata correttamente

Caso 2: Ricorso a segnalazione esterna

Domande frequenti

Tutte le imprese assicurative devono avere un canale di whistleblowing?

Sì. L'obbligo riguarda imprese e intermediari rilevanti; il dettaglio applicativo è definito dai regolamenti IVASS e dal D.Lgs. 24/2023.

Il segnalante è protetto da licenziamento?

Sì: la legge vieta ritorsioni e prevede la nullità degli atti ritorsivi, con reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Posso segnalare anonimamente?

Le segnalazioni anonime sono ammesse, ma vengono trattate se sufficientemente circostanziate. L'identificazione del segnalante consente una protezione più completa contro eventuali ritorsioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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