Testo dell'articoloVigente
Art. 10-quater D.Lgs. 209/2005 – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2 , gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta .
2. 2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; b) la protezione adeguata del personale dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo; c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell' articolo 2043 del codice civile , la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS. (45)
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 10-quater introduce nel settore assicurativo l'obbligo di whistleblowing interno. La norma poggia sulla constatazione che molte irregolarità vengono scoperte da dipendenti o collaboratori interni: assicurare loro un canale sicuro è una leva efficace di vigilanza.
Obblighi delle imprese
Le compagnie devono predisporre canali di segnalazione (cartacei, telematici o vocali), nominare un responsabile della gestione (di norma il responsabile compliance o un soggetto autonomo) e definire procedure di istruttoria e feedback al segnalante.
Tutele del segnalante
L'identità del segnalante è riservata. Sono vietate ritorsioni (licenziamento, demansionamento, trasferimenti punitivi). La protezione si estende a familiari, collaboratori e altri soggetti collegati. Il D.Lgs. 24/2023 ha rafforzato queste tutele attuando la direttiva UE 2019/1937.
Segnalazione esterna a IVASS
L'articolo 10-quinquies disciplina la segnalazione esterna direttamente all'IVASS. Il segnalante può rivolgersi all'autorità quando il canale interno non è praticabile, è inefficace o presenta rischi di ritorsione.
Rapporto con il D.Lgs. 231/2001
Per le imprese che adottano un modello organizzativo ex D.Lgs. 231, il sistema di whistleblowing interno è parte integrante del modello e contribuisce alla sua adeguatezza. Mancanze in questa area possono incidere sulla responsabilità amministrativa dell'ente.
Contenuto della segnalazione
Una segnalazione di whistleblowing deve indicare circostanze di fatto, possibilmente con riferimenti temporali, soggetti coinvolti e documenti a sostegno. Le segnalazioni vaghe o non circostanziate possono essere archiviate. Il regolamento IVASS sul whistleblowing prevede modalità di acquisizione orale (incontri verbalizzati) e scritta (piattaforme dedicate con cifratura).
Garanzie procedimentali per gli accusati
I soggetti coinvolti dalla segnalazione hanno diritto al contraddittorio: in caso di apertura di un procedimento sanzionatorio sono notificati e possono presentare memorie. L'identità del segnalante resta riservata, salvo casi tassativamente previsti (giudizio penale, esigenze difensive incomprimibili).
Cultura della compliance
Il sistema di whistleblowing è componente di una cultura aziendale orientata alla legalità. Le compagnie più evolute affiancano al canale di segnalazione programmi formativi, codici etici e meccanismi premiali di compliance. L'IVASS, in sede ispettiva, valuta non solo l'esistenza formale ma anche l'effettività del sistema.
Reportistica al CdA
Le evidenze di whistleblowing vengono di norma riportate al consiglio di amministrazione attraverso il comitato controllo e rischi o il responsabile compliance. Tipici contenuti: numero di segnalazioni ricevute (in forma aggregata), tipologia delle violazioni denunciate, esiti delle istruttorie, eventuali azioni correttive. La frequenza minima è semestrale; nelle imprese più strutturate la reportistica è trimestrale.
Casi pratici
Caso 1: Segnalazione interna trattata correttamente
Caso 2: Ricorso a segnalazione esterna
Domande frequenti
Tutte le imprese assicurative devono avere un canale di whistleblowing?
Sì. L'obbligo riguarda imprese e intermediari rilevanti; il dettaglio applicativo è definito dai regolamenti IVASS e dal D.Lgs. 24/2023.
Il segnalante è protetto da licenziamento?
Sì: la legge vieta ritorsioni e prevede la nullità degli atti ritorsivi, con reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.
Posso segnalare anonimamente?
Le segnalazioni anonime sono ammesse, ma vengono trattate se sufficientemente circostanziate. L'identificazione del segnalante consente una protezione più completa contro eventuali ritorsioni.