In sintesi
- Ciascuna parte provvede alle spese degli atti che compie
- Anticipa per gli atti che chiede
- Obbligo di anticipazione per legge o ordine del magistrato
- Se ammessa al patrocinio l'erario anticipa o prenota a debito
- Speculare all'art. 4 sul penale
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. spese di giustizia
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
Stesso numero, altri codici
- Art. 8 Cod. Amb. — Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
- Art. 8 D.Lgs. 159/2011 — Decisione
- Art. 8 D.Lgs. 209/2005 — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
- Art. 8 D.Lgs. 42/2004 — Regioni e province ad autonomia speciale
- Art. 8 CAD — Alfabetizzazione informatica dei cittadini
- Art. 8 L. 91/1992
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 8 fissa per il processo civile la regola opposta a quella penale: ciascuna parte sopporta le spese degli atti che compie o richiede. Lo Stato non anticipa in via generale, perché nel civile prevale l'autonomia delle parti e l'iniziativa processuale è disponibile. L'erario interviene solo in casi specifici, in particolare quando la parte è ammessa al patrocinio. La regola riflette il principio dispositivo che governa il processo civile e la natura disponibile dei diritti azionati.
Principio dispositivo e onere delle spese
Il principio dispositivo (artt. 99 e 112 c.p.c.) si traduce, sul piano economico, nell'onere per ciascuna parte di sostenere i costi degli atti propri. Chi notifica un atto paga le spese di notifica; chi chiede una CTU anticipa il fondo spese; chi richiede copia paga i diritti. La logica è quella della cassa processuale alimentata dalle parti. Il sistema responsabilizza chi propone domande, deduce mezzi istruttori, chiede provvedimenti d'urgenza.
Anticipazione per legge o per ordine
Il comma 1 distingue le anticipazioni che derivano dalla legge (es. fondo spese del CTU ex art. 8 disp. att. c.p.c.) da quelle imposte dal magistrato con ordinanza. L'inadempimento è sanzionato in modi diversi: il giudice può ritenere abbandonata la prova non anticipata o dichiarare improcedibile la domanda. La pronuncia di abbandono è particolarmente penalizzante quando la prova era decisiva per il merito.
Patrocinio a spese dello Stato
Il comma 2 introduce l'eccezione: per la parte ammessa al gratuito patrocinio, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito secondo la parte III del testo unico. La prenotazione a debito è una tecnica contabile: la spesa è annotata come credito erariale, da recuperare in caso di vittoria con condanna alle spese del soccombente. Il meccanismo garantisce parità di chances ai meno abbienti, dando concretezza all'art. 24 Cost.
Coordinamento con la sentenza finale
Al termine del giudizio, le spese anticipate confluiscono nella liquidazione finale ex art. 91 c.p.c. Il soccombente è condannato al rimborso. Per le parti ammesse al patrocinio, il rimborso va direttamente all'erario, secondo le regole della parte III. La doppia funzione (anticipazione e recupero) è il cuore del sistema. Le spese vive documentate possono essere recuperate in misura intera, mentre per gli onorari forensi opera il DM 55/2014.
Nel processo del lavoro vigono regole particolari: gli artt. 412-bis e 412-ter c.p.c., sull'arbitrato e la conciliazione, modulano l'onere delle spese tenendo conto della specialità della materia. Anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione la regola dell'art. 8 si applica con adattamenti, perché spesso manca una vera dialettica di parti contrapposte e la spesa si distribuisce secondo criteri di equità.
Il principio dell'art. 8 si coordina con l'art. 90 c.p.c., per cui la liquidazione finale può comprendere anche le somme inutilmente anticipate per attività poi non utilizzate dal giudice.
Casi pratici
Caso 1: Tizio chiede una CTU contabile
Caso 2: Caia ammessa al patrocinio
Domande frequenti
Nel processo civile chi paga le spese?
Ciascuna parte anticipa le spese degli atti che compie o chiede; l'erario interviene solo se la parte è ammessa al patrocinio.
Cosa accade se non anticipo il fondo spese del CTU?
Il giudice può ritenere non acquisita la prova o dichiarare improcedibile l'istanza, salvo regolarizzazione tempestiva.
Come funziona la prenotazione a debito?
È un'annotazione contabile: la spesa è registrata come credito erariale, recuperabile dal soccombente in sentenza.
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