Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 7 D.Lgs. 209/2005 – (Reclami)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.
))
Vedi anche
→art. 5 ASSICURAZIONI→art. 6 ASSICURAZIONI→art. 8 ASSICURAZIONI→art. 9 ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 9-bis D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza e responsabilità dell’attività di vigilanza)→Art. 4 D.Lgs. 209/2005 – Ministro dello sviluppo economico→Art. 10 D.Lgs. 209/2005 – Segreto d’ufficio→Art. 10-bis D.Lgs. 209/2005 – (Utilizzo delle informazioni riservate)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 7 costruisce il primo livello di tutela del cliente. Prima di promuovere un'azione giudiziaria, l'assicurato deve poter dialogare con la compagnia in modo strutturato. Il sistema dei reclami non sostituisce il giudice, ma filtra le contestazioni più semplici e fornisce all'autorità un termometro delle condotte di mercato.
Struttura del reclamo
Il reclamo deve essere scritto e contenere dati del cliente, riferimenti di polizza e doglianza. Le imprese sono tenute a tracciare ogni reclamo in un registro elettronico e a rispondere entro 45 giorni. Per i prodotti di investimento assicurativo (ramo III) si applicano anche le regole del TUF e del regolamento intermediari Consob, con possibili intrecci di competenza.
Ruolo di IVASS
Quando l'impresa non risponde o risponde in modo insoddisfacente, il cliente può presentare reclamo all'IVASS. L'autorità non sostituisce il giudice nel decidere chi ha torto, ma verifica la correttezza del comportamento della compagnia. Le statistiche sui reclami sono pubblicate periodicamente e alimentano le scelte di vigilanza.
Procedure ADR
Restano impregiudicate le procedure di mediazione (D.Lgs. 28/2010), arbitrato e conciliazione paritetica. Per i prodotti di investimento assicurativo è competente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) della Consob. È in fase di sviluppo l'Arbitro Assicurativo, previsto come organismo ADR settoriale.
Effetti sul rapporto
La presentazione del reclamo non sospende i termini di prescrizione, salvo specifiche regole settoriali. È quindi prudente per il cliente, parallelamente al reclamo, monitorare la decorrenza dei termini di prescrizione (due anni per il diritto al risarcimento ex art. 2952 c.c.).
Statistiche e moral suasion
I reclami sono pubblicati periodicamente dall'IVASS in forma aggregata. Un'impresa con tasso di reclami anomalo viene segnalata e può ricevere richieste di chiarimento o interventi di vigilanza mirati. La statistica agisce come strumento di pressione reputazionale e indirizza il dialogo con la compagnia.
Reclami per polizze unit linked
Per i prodotti finanziari assicurativi (ramo III, IBIP - Insurance-Based Investment Products), oltre al reclamo IVASS è competente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso Consob. L'ACF è un organo stragiudiziale con decisioni che vincolano l'intermediario in caso di accoglimento, e fa parte della rete FIN-NET europea.
Documentazione utile
Per facilitare l'esame del reclamo è opportuno allegare copia del contratto, della corrispondenza pregressa, dei documenti di sinistro (denuncia, perizie, fatture mediche, certificati). La completezza della pratica abbrevia i tempi di risposta e riduce le richieste di integrazione documentale.
Tempi e statistiche di trattamento
Secondo le rilevazioni IVASS pubblicate nella relazione annuale, le compagnie italiane ricevono mediamente oltre 100.000 reclami all'anno, di cui circa il 60% riguarda il ramo RC auto. Il tempo medio di risposta delle compagnie si è attestato negli ultimi anni intorno ai 30 giorni, ben entro la soglia legale dei 45.
Casi pratici
Caso 1: Reclamo non riscontrato dalla compagnia
Caso 2: Reclamo su unit linked verso Consob
Domande frequenti
Entro quanto tempo la compagnia deve rispondere a un reclamo?
Entro 45 giorni dalla ricezione. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all'IVASS.
Posso presentare reclamo all'IVASS senza aver scritto prima alla compagnia?
No: occorre prima esperire il reclamo presso la compagnia o l'intermediario. Solo se la risposta manca o è insoddisfacente l'IVASS interviene.
Il reclamo sospende la prescrizione del diritto al risarcimento?
Di regola no: per interrompere la prescrizione (due anni ex art. 2952 c.c. per la RC) occorre una richiesta di pagamento formale o un atto giudiziario; il reclamo amministrativo è strumento parallelo.