- Vieta la posa di cartelli e mezzi pubblicitari in ambito e prossimita dei beni paesaggistici.
- L'autorizzazione e rilasciata previo parere vincolante del soprintendente.
- Lungo le strade in area vincolata la disciplina si combina con il Codice della strada.
- Per la pubblicita stradale serve parere favorevole del soprintendente.
- Norma di tutela dell'integrita visiva del paesaggio tutelato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 153 D.Lgs. 42/2004 — Cartelli pubblicitari
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente , che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli , previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
Commento
Cornice e finalita
L'articolo 153 affronta uno dei piu frequenti elementi di degrado del paesaggio italiano: la pubblicita visiva. Cartelli stradali pubblicitari, insegne, totem informativi possono compromettere significativamente la percezione dei valori paesaggistici, soprattutto in aree di pregio. La norma istituisce un regime di tutela rafforzato: divieto generale di posa nell'ambito e in prossimita dei beni vincolati, con autorizzazione condizionata a parere vincolante del soprintendente.
Divieto generale e autorizzazione
Il comma 1 stabilisce il divieto generale di posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari nell'ambito e in prossimita dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 (immobili e aree di cui all'articolo 136, aree tutelate per legge ex articolo 142, ulteriori immobili e aree). Il divieto e derogabile solo previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante del soprintendente, salvo il silenzio-assenso ex articolo 146 comma 5.
Pubblicita lungo le strade
Il comma 2 disciplina la fattispecie particolare della pubblicita lungo le strade site nell'ambito o in prossimita di beni vincolati. La disciplina si articola su due livelli: vale il divieto generale, derogabile previa autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita sulle strade e sui veicoli (Codice della strada, D.Lgs. 285/1992); l'autorizzazione richiede parere favorevole del soprintendente sulla compatibilita paesaggistica.
Coordinamento con il Codice della strada
Il rinvio al Codice della strada e necessario perche la pubblicita su strada e gia regolata da specifica normativa di settore (art. 23 D.Lgs. 285/1992, disposizioni regolamentari). La doppia autorizzazione (paesaggistica e stradale) garantisce il coordinamento fra esigenze di tutela del paesaggio e di sicurezza stradale, evitando interventi formalmente legittimi sotto un profilo ma incompatibili con l'altro.
Silenzio sul parere soprintendentizio
L'inutile decorso dei termini dell'articolo 146 comma 8 senza che sia stato reso il prescritto parere del soprintendente attiva il meccanismo dell'articolo 146 comma 9: l'amministrazione competente procede secondo le regole ivi previste. La giurisprudenza ha precisato che il silenzio non equivale a parere favorevole automatico, ma attiva un dovere di motivazione rafforzata dell'amministrazione decidente sulla compatibilita paesaggistica.
Sanzioni e art. 168
La violazione dell'articolo 153 attiva l'apparato sanzionatorio dell'articolo 168, che richiama le sanzioni del Codice della strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992). La doppia tutela penale-amministrativa garantisce effettivita del divieto: rimozione coattiva dei cartelli abusivi, sanzione pecuniaria, eventuale ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore. La giurisprudenza ha confermato la natura permanente dell'illecito fino alla rimozione del cartello.
Profili pratici e prassi
Le amministrazioni comunali, ordinariamente competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dispongono di regolamenti specifici sulla pubblicita visiva in area vincolata. Alcune normative regionali (es. Toscana, Umbria) prevedono modelli standardizzati di insegne compatibili (caratteri sobri, dimensioni ridotte, materiali tradizionali) per esercizi commerciali in centri storici. Il rispetto delle indicazioni regolamentari facilita il rilascio dell'autorizzazione e riduce contenziosi.
Casi pratici
Caso 1: Insegna commerciale in centro storico vincolato
Caso 2: Cartello pubblicitario su strada panoramica
Domande frequenti
Si possono installare cartelli pubblicitari in area paesaggistica?
Solo previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante del soprintendente. Senza autorizzazione la posa e vietata e soggetta a sanzioni ex articolo 168.
Per la pubblicita su strada serve doppia autorizzazione?
Si. Occorre autorizzazione ai sensi del Codice della strada (art. 23 D.Lgs. 285/1992) e parere favorevole del soprintendente sulla compatibilita paesaggistica. La doppia tutela coordina sicurezza stradale e tutela del paesaggio.
Cosa succede se il soprintendente non si pronuncia?
Decorsi i termini dell'articolo 146 comma 8 senza parere, l'amministrazione procede ex articolo 146 comma 9. Il silenzio non equivale a parere favorevole automatico ma attiva un dovere di motivazione rafforzata sulla compatibilita paesaggistica.
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