Indice
- Definisce le quattro tipologie di immobili e aree di notevole interesse pubblico.
- Cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica.
- Ville, giardini e parchi di bellezza non comune.
- Complessi di immobili che compongono un quadro caratteristico.
- Bellezze panoramiche e punti di vista pubblici.
Testo dell'articoloVigente
Art. 136 D.Lgs. 42/2004 — Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
1. 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici ; d) le bellezze panoramiche . . . e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Commento
Le quattro categorie
L'articolo 136 individua quattro categorie tradizionali di immobili e aree di notevole interesse pubblico, oggetto di dichiarazione paesaggistica. Si tratta della tassonomia ereditata dalla legge 1497/1939, mantenuta nel Codice del 2004: a) cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; b) ville, giardini e parchi non oggetto di tutela culturale, di bellezza non comune; c) complessi di immobili che compongono un quadro caratteristico avente valore estetico-tradizionale; d) bellezze panoramiche e punti di vista pubblici.
Cose con bellezza naturale
La prima categoria comprende elementi naturali di rilievo: rupi, grotte, formazioni geologiche peculiari, alberi monumentali, cascate. Anche elementi naturali isolati possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico, quando presentino caratteri di unicità o eccezionalità. La memoria storica può rafforzare la tutela: una rupe diviene oggetto di interesse non solo per la sua morfologia ma anche per gli eventi che vi si sono svolti.
Ville, giardini e parchi
La seconda categoria estende la tutela a beni che non rientrano nel patrimonio culturale ai sensi degli articoli 10 ss. (per i quali opera la disciplina specifica) ma presentano valore estetico paesaggistico autonomo. Si tratta tipicamente di giardini storici di villa, parchi privati, complessi vegetazionali strutturati. La tutela si concentra sulla composizione, sulla disposizione degli spazi, sulle essenze arboree, sui manufatti integrativi.
Quadro caratteristico
La terza categoria è particolarmente significativa per i centri storici minori e i borghi rurali: complessi di immobili che compongono un quadro caratteristico avente valore estetico e tradizionale. Tipico esempio: i borghi di Castelluccio, di Civita di Bagnoregio, di Pienza. La tutela non incide solo sui singoli edifici ma sulla loro relazione spaziale e percettiva, sui materiali, sulle volumetrie, sulla coerenza dell'insieme.
Bellezze panoramiche
La quarta categoria copre le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e i punti di vista accessibili al pubblico. La tutela si concentra non solo sull'oggetto osservato ma sulla relazione visiva: ad esempio, dal Pincio a Roma il panorama tutelato si estende sulle cupole e sui tetti della città. Interventi che compromettano la percezione, anche se non incidono sui beni osservati, sono sottoposti a vaglio paesaggistico.
Effetti della dichiarazione
La dichiarazione di notevole interesse pubblico produce l'effetto principale di sottoporre il bene all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146. Vincola pertanto interventi edilizi, modifiche d'uso, alterazioni dell'aspetto esteriore. Le prescrizioni d'uso possono essere ulteriormente specificate nel decreto di dichiarazione (articolo 140) e poi recepite nel piano paesaggistico. La tutela perdura fino a eventuale revoca, raramente disposta. Il sistema dell'articolo 136 conserva la sua impostazione storica, riadattata alle nozioni più ampie del paesaggio recepite dalla Convenzione di Firenze.
Massime giurisprudenziali
Cass. Sez. III pen., sent. n. 34764/20/2020
Perché è importante: alto
Cass. Sez. III pen., sent. n. 15860/15/2015
Perché è importante: alto
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 367/2007
principio
La Corte ha qualificato la tutela del paesaggio come 'valore primario' e 'assoluto', costituzionalmente garantito (art. 9 Cost.), che si impone su ogni interesse contrapposto e richiede la primazia della pianificazione paesaggistica statale-regionale.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 180/2008
rigetto
La Corte ha chiarito che il vincolo paesaggistico apposto su immobili e aree ex art. 136 prevale sulle previsioni urbanistiche con esso incompatibili e che il piano paesaggistico è strumento sovraordinato alla pianificazione comunale.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 210/2013
parziale incostituzionalità
L'individuazione delle aree di notevole interesse pubblico rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela del paesaggio, ma il procedimento di dichiarazione resta governato dai principi del Codice statale.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
D.Lgs. · D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 136
Gazzetta Ufficiale
Testo originario nel Codice, recante le quattro categorie di immobili e aree di notevole interesse pubblico (cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, ville/giardini/parchi, complessi di immobili, bellezze panoramiche).
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itD.Lgs. · modifiche parte III
D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63
Il secondo correttivo ha ridisegnato la parte III del Codice (paesaggio), rafforzando il ruolo dei piani paesaggistici regionali co-pianificati con il Ministero e precisando i criteri di individuazione dei beni di cui all'art. 136.
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Dichiarazione di un borgo
Caso 2: Caso 2 — Bellezza panoramica e impianto fotovoltaico
Domande frequenti
Cosa significa notevole interesse pubblico paesaggistico?
Si tratta di una qualifica formale che individua immobili o aree meritevoli di tutela in quanto presentano caratteri di bellezza naturale, valore estetico, memoria storica, o costituiscono complessi caratteristici o punti panoramici.
Quante categorie di beni dichiarati esistono?
Quattro: a) cose immobili con bellezza naturale o memoria storica; b) ville, giardini, parchi; c) complessi che compongono quadri caratteristici; d) bellezze panoramiche e punti di vista pubblici.
Cosa cambia per il proprietario di un bene dichiarato?
Ogni intervento che modifichi l'aspetto del bene richiede autorizzazione paesaggistica (articolo 146). Possono operare prescrizioni d'uso specifiche, vincolanti per qualsiasi opera anche minima.
Vedi anche