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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce le quattro tipologie di immobili e aree di notevole interesse pubblico.
  • Cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica.
  • Ville, giardini e parchi di bellezza non comune.
  • Complessi di immobili che compongono un quadro caratteristico.
  • Bellezze panoramiche e punti di vista pubblici.

Testo dell'articoloVigente

Art. 136 D.Lgs. 42/2004 — Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , inclusi i centri ed i nuclei storici ; d) le bellezze panoramiche . . . e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Commento

Le quattro categorie

L'articolo 136 individua quattro categorie tradizionali di immobili e aree di notevole interesse pubblico, oggetto di dichiarazione paesaggistica. Si tratta della tassonomia ereditata dalla legge 1497/1939, mantenuta nel Codice del 2004: a) cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; b) ville, giardini e parchi non oggetto di tutela culturale, di bellezza non comune; c) complessi di immobili che compongono un quadro caratteristico avente valore estetico-tradizionale; d) bellezze panoramiche e punti di vista pubblici.

Cose con bellezza naturale

La prima categoria comprende elementi naturali di rilievo: rupi, grotte, formazioni geologiche peculiari, alberi monumentali, cascate. Anche elementi naturali isolati possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico, quando presentino caratteri di unicità o eccezionalità. La memoria storica può rafforzare la tutela: una rupe diviene oggetto di interesse non solo per la sua morfologia ma anche per gli eventi che vi si sono svolti.

Ville, giardini e parchi

La seconda categoria estende la tutela a beni che non rientrano nel patrimonio culturale ai sensi degli articoli 10 ss. (per i quali opera la disciplina specifica) ma presentano valore estetico paesaggistico autonomo. Si tratta tipicamente di giardini storici di villa, parchi privati, complessi vegetazionali strutturati. La tutela si concentra sulla composizione, sulla disposizione degli spazi, sulle essenze arboree, sui manufatti integrativi.

Quadro caratteristico

La terza categoria è particolarmente significativa per i centri storici minori e i borghi rurali: complessi di immobili che compongono un quadro caratteristico avente valore estetico e tradizionale. Tipico esempio: i borghi di Castelluccio, di Civita di Bagnoregio, di Pienza. La tutela non incide solo sui singoli edifici ma sulla loro relazione spaziale e percettiva, sui materiali, sulle volumetrie, sulla coerenza dell'insieme.

Bellezze panoramiche

La quarta categoria copre le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e i punti di vista accessibili al pubblico. La tutela si concentra non solo sull'oggetto osservato ma sulla relazione visiva: ad esempio, dal Pincio a Roma il panorama tutelato si estende sulle cupole e sui tetti della città. Interventi che compromettano la percezione, anche se non incidono sui beni osservati, sono sottoposti a vaglio paesaggistico.

Effetti della dichiarazione

La dichiarazione di notevole interesse pubblico produce l'effetto principale di sottoporre il bene all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146. Vincola pertanto interventi edilizi, modifiche d'uso, alterazioni dell'aspetto esteriore. Le prescrizioni d'uso possono essere ulteriormente specificate nel decreto di dichiarazione (articolo 140) e poi recepite nel piano paesaggistico. La tutela perdura fino a eventuale revoca, raramente disposta. Il sistema dell'articolo 136 conserva la sua impostazione storica, riadattata alle nozioni più ampie del paesaggio recepite dalla Convenzione di Firenze.

Massime giurisprudenziali

Cass. Sez. III pen., sent. n. 34764/20/2020

La dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 d.lgs. 42/2004 ha natura ricognitiva del pregio intrinseco del bene e produce effetti vincolanti erga omnes dalla pubblicazione, senza necessità di trascrizione individuale a carico di ciascun proprietario.

Perché è importante: alto

Cass. Sez. III pen., sent. n. 15860/15/2015

L'apposizione del vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142 d.lgs. 42/2004 determina, per gli immobili e le aree tutelati, l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica preventiva di cui all'art. 146 del Codice per ogni opera modificativa dello stato dei luoghi.

Perché è importante: alto

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 367/2007

La Corte ha qualificato la tutela del paesaggio come 'valore primario' e 'assoluto', costituzionalmente garantito (art. 9 Cost.), che si impone su ogni interesse contrapposto e richiede la primazia della pianificazione paesaggistica statale-regionale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 180/2008

La Corte ha chiarito che il vincolo paesaggistico apposto su immobili e aree ex art. 136 prevale sulle previsioni urbanistiche con esso incompatibili e che il piano paesaggistico è strumento sovraordinato alla pianificazione comunale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Sentenza n. 210/2013

L'individuazione delle aree di notevole interesse pubblico rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela del paesaggio, ma il procedimento di dichiarazione resta governato dai principi del Codice statale.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi e linee guida

D.Lgs. · D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 136

Testo originario nel Codice, recante le quattro categorie di immobili e aree di notevole interesse pubblico (cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale, ville/giardini/parchi, complessi di immobili, bellezze panoramiche).

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

D.Lgs. · modifiche parte III

Il secondo correttivo ha ridisegnato la parte III del Codice (paesaggio), rafforzando il ruolo dei piani paesaggistici regionali co-pianificati con il Ministero e precisando i criteri di individuazione dei beni di cui all'art. 136.

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Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Dichiarazione di un borgo

Caso 2: Caso 2 — Bellezza panoramica e impianto fotovoltaico

Domande frequenti

Cosa significa notevole interesse pubblico paesaggistico?

Si tratta di una qualifica formale che individua immobili o aree meritevoli di tutela in quanto presentano caratteri di bellezza naturale, valore estetico, memoria storica, o costituiscono complessi caratteristici o punti panoramici.

Quante categorie di beni dichiarati esistono?

Quattro: a) cose immobili con bellezza naturale o memoria storica; b) ville, giardini, parchi; c) complessi che compongono quadri caratteristici; d) bellezze panoramiche e punti di vista pubblici.

Cosa cambia per il proprietario di un bene dichiarato?

Ogni intervento che modifichi l'aspetto del bene richiede autorizzazione paesaggistica (articolo 146). Possono operare prescrizioni d'uso specifiche, vincolanti per qualsiasi opera anche minima.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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