Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 D.Lgs. 42/2004 – Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. b-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 MAGGIO 2014, N. 83 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106 .

2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito , ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.

3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

In sintesi

  • I documenti degli archivi di Stato e degli archivi storici pubblici sono liberamente consultabili.
  • Sono escluse le carte riservate di politica estera o interna: consultabili dopo 50 anni.
  • I documenti con dati sensibili sono consultabili dopo 40 anni; 70 anni per dati sanitari o sessuali.
  • La consultazione avviene presso gli archivi o, ove possibile, in modalità digitale.
  • La norma bilancia diritto di accesso, riservatezza e ricerca storica.
Indice dei contenuti

L'articolo 122 è la norma cardine della consultabilità degli archivi pubblici. Disciplina il delicato equilibrio tra libertà di accesso (presupposto della ricerca storica e del controllo democratico) e tutela della riservatezza (protezione dei dati personali e degli interessi dello Stato).

Principio della libera consultabilità

Il principio generale è la libera consultabilità dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti territoriali e di tutti gli enti pubblici. Si tratta di un diritto fondamentale per la ricerca storica e per la formazione della memoria collettiva, attuativo dei principi costituzionali di libertà della ricerca scientifica (articolo 33) e di trasparenza dell'azione pubblica.

Eccezioni: documenti riservati di Stato (50 anni)

La lettera a) esclude dalla consultabilità immediata i documenti dichiarati di carattere riservato ex articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato. Tali documenti diventano consultabili 50 anni dopo la loro data. È la versione italiana del classified information per gli affari sensibili (relazioni internazionali, sicurezza interna, intelligence). La declaratoria di riservatezza è atto formale ex articolo 125.

Eccezioni: dati sensibili (40 anni)

La lettera b) esclude i documenti contenenti dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa privacy. Diventano consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine sale a 70 anni se i dati riguardano salute, vita sessuale o rapporti familiari riservati, in coerenza con la disciplina dei dati supersensibili del GDPR e del Codice Privacy.

Coordinamento con la disciplina del trattamento dati

La norma si raccorda con il Regolamento UE 2016/679 e con il Codice Privacy (articoli 99 e seguenti). Per i trattamenti a fini di ricerca scientifica con dati personali sono previste garanzie specifiche (autorizzazioni Garante, codici deontologici, finalità non discriminatorie). La ricerca storica negli archivi è espressamente bilanciata con la tutela dell'interessato.

Modalità di consultazione

La consultazione avviene presso le sale di studio degli archivi, secondo regolamenti che disciplinano orari, ammissione studiosi, riproduzioni. È in crescita la consultazione digitale: portale SIAS-ICAR, repository regionali, accessi remoti per archivi digitalizzati. Le campagne di digitalizzazione PNRR stanno accelerando la fruizione online.

Diritti del ricercatore

Il ricercatore qualificato può accedere alle carte previa identificazione e dichiarazione di finalità. Eventuali pubblicazioni che usano documenti d'archivio richiedono rispetto delle clausole privacy e citazione corretta della fonte. Le pubblicazioni di documenti riservati prima della scadenza dei termini integrano illecito amministrativo e, nei casi più gravi, possono dare luogo a responsabilità penale.

Casi pratici

Caso 1: Ricerca di tesi dottorato

Caso 2: Documenti sensibili e termini più lunghi

Domande frequenti

Quando diventano consultabili i documenti riservati?

I documenti di politica estera o interna dello Stato dichiarati riservati ex articolo 125 sono consultabili 50 anni dopo la loro data. I documenti con dati sensibili o penali: 40 anni. Quelli con dati su salute, vita sessuale o rapporti familiari riservati: 70 anni.

Posso fotografare i documenti durante la consultazione?

Di norma sì, con regole specifiche di ciascun archivio (uso di fotocamere senza flash, eventuali tariffe per riproduzioni di alta qualità). Le finalità di ricerca scientifica e personale sono di norma gratuite; quelle commerciali soggette a canone.

Un ricercatore può accedere agli archivi del Ministero degli Esteri?

Sì, una volta scaduti i termini di riservatezza. Per documenti recenti su affari di politica estera occorre rispettare la prescrizione dei 50 anni e attenersi alle modalità definite dal regolamento dell'archivio storico-diplomatico del MAECI.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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