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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 7-quinquies TUIVA disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi (comprese fiere, esposizioni, mostre) e dei servizi di accesso alle manifestazioni corrispondenti, in deroga alla regola generale dell'art. 7-ter.
  • Lett. a), servizi B2C: le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi (privati) si considerano effettuate nello Stato in cui le attività sono materialmente svolte. Stessa regola per accesso e servizi accessori; criterio di consumo effettivo.
  • Lett. a), servizi virtuali/streaming: dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 180/2024), per attività trasmesse in streaming o rese virtualmente, B2C si applica il luogo del committente (domicilio o residenza); fine del privilegio del prestatore italiano per spettacoli online a clienti esteri.
  • Lett. b), accesso B2B a manifestazioni: le prestazioni di accesso a manifestazioni (ingressi a fiere, congressi, eventi sportivi) e i servizi accessori connessi all'accesso rese a committenti soggetti passivi sono territorialmente rilevanti nello Stato in cui si svolge la manifestazione, derogando al principio del luogo del committente.
  • Soppresso dal 1° gennaio 2027 con D.Lgs. 10/2026; la disciplina sarà ricodificata nel nuovo TU IVA mantenendo invariati i principi della Direttiva 2008/8/CE come modificata dalla Direttiva 2022/542/UE per servizi virtuali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 7 quinquies T.U.IVA – Territorialita’ – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

In vigore dal 01/01/2025 al 01/01/2027

Modificato da: Decreto legislativo del 13/11/2024 n. 180 Articolo 3

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato dall’art. 3 decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, si applicano alle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2011.

“1. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attivita’ culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attivita’, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attivita’ sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonche’ alle relative prestazioni accessorie. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attivita’ che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o e’ ivi residente senza domicilio all’estero;

b) le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonche’ le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse. La disposizione del primo periodo non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza e’ virtuale.”

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Commento

La ratio della deroga: il consumo culturale segue il luogo dell'evento

L'art. 7-quinquies TUIVA disciplina una categoria di servizi che, per loro natura, hanno un nesso forte con un luogo materiale: le manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative. Questi servizi sono per definizione "localizzati" nel luogo in cui si svolgono (un concerto a Milano, una fiera a Bologna, un meeting scientifico a Roma) e il loro consumo coincide con la presenza fisica nello stesso luogo. Applicare la regola generale dell'art. 7-ter, luogo del committente per B2B, luogo del prestatore per B2C, produrrebbe una distorsione: tasserebbe servizi consumati in Italia secondo le regole IVA di altri Stati. La deroga dell'art. 7-quinquies riconduce la tassazione al luogo materiale di consumo, in coerenza con il principio del Paese di consumo che ispira l'IVA UE.

La disciplina è stata oggetto di importanti riforme nel corso degli anni: l'introduzione originaria nel 2010 (D.Lgs. 18/2010 in attuazione della Direttiva 2008/8/CE), la modifica del 2011 (L. 217/2011) per allinearsi alle interpretazioni UE, e la riforma più recente del 2024 (D.Lgs. 180/2024) per recepire la Direttiva 2022/542/UE che disciplina la territorialità dei servizi virtuali e in streaming. Quest'ultima riforma è particolarmente rilevante: nasce dalla constatazione che eventi culturali e sportivi sono sempre più spesso fruiti in modalità remota (streaming, realtà virtuale), e che il "luogo materiale" perde significato per servizi puramente digitali.

Lett. a): servizi B2C, regola del luogo di esecuzione materiale

La lett. a) dell'art. 7-quinquies regola le prestazioni B2C (rese a committenti non soggetti passivi) per attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e ricreative. La regola base è semplice: si considerano effettuate in Italia quando le attività sono materialmente svolte in Italia. Si tratta del principio del luogo di esecuzione: il concerto si svolge a Milano → IVA italiana; la conferenza scientifica si tiene a Berlino → IVA tedesca.

L'ambito oggettivo è ampio: comprende le prestazioni dell'organizzatore dell'evento (es. società che produce un festival musicale), le prestazioni dei singoli artisti/relatori (cachet artistico), e i servizi accessori (es. assistenza tecnica, hospitality, materiali informativi). Tutti questi servizi sono territorialmente rilevanti dove l'evento si svolge fisicamente. Inoltre, la regola vale anche per i servizi di accesso (biglietti) e i servizi accessori connessi all'accesso (parcheggio dedicato all'evento, guardaroba, etc.) quando il committente è privato.

La novità 2025: i servizi virtuali e in streaming

Il D.Lgs. 180/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto una specifica disciplina per le attività trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili. La novità nasce dalla Direttiva UE 2022/542/CE che ha riformato la territorialità dei servizi digitali e virtuali per evitare distorsioni fiscali. La regola: per servizi B2C virtuali/streaming, le prestazioni si considerano effettuate in Italia se il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero.

Esempio operativo: un concerto registrato a Milano e trasmesso in streaming a clienti privati in tutta Europa. Prima del 2025, l'IVA era italiana (luogo di esecuzione materiale). Dal 2025, l'IVA segue il committente: clienti italiani → IVA italiana 22%, clienti francesi → IVA francese 20%, ecc. Questo allinea la tassazione dei servizi virtuali al principio del Paese di consumo, già applicato ai servizi elettronici dall'art. 7-octies dal 2015. Per gli operatori italiani che vendono accessi a streaming culturali in tutta UE, ciò significa registrarsi all'OSS (One Stop Shop) per gestire le diverse aliquote IVA dei Paesi UE in cui hanno clienti privati.

Lett. b): accesso B2B alle manifestazioni

La lett. b) detta una regola specifica per i servizi di accesso a manifestazioni rese a committenti soggetti passivi (B2B). Esempio tipico: un'azienda italiana acquista 50 biglietti per il proprio personale per un convegno a Parigi. Senza la deroga, la regola B2B dell'art. 7-ter porterebbe l'IVA in Italia (luogo del committente). La deroga dell'art. 7-quinquies lett. b) stabilisce invece che l'IVA è dovuta nel luogo di svolgimento della manifestazione (Francia in questo caso), in linea con il principio del consumo localizzato. La ratio è la stessa del B2C: l'evento è consumato dove si svolge fisicamente, e la tassazione segue.

La regola si applica anche ai servizi accessori connessi all'accesso (parcheggi dedicati, materiali del convegno, etc.). Tuttavia, il principio territoriale subisce un temperamento: la disposizione non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza fisica della parte non è essenziale (es. eventi virtuali, streaming), questi seguono regole proprie introdotte dal D.Lgs. 180/2024 (luogo del committente B2B per servizi di accesso virtuali, in linea con la regola generale dell'art. 7-ter).

Distinzione tra servizi 'di organizzazione' e servizi 'di accesso'

Una distinzione importante riguarda i servizi diversi dall'accesso: la prassi UE distingue tra servizi di organizzazione (rivolti all'organizzatore stesso o al committente complessivo dell'evento, es. gestione tecnica, hospitality, allestimento) e servizi di accesso (rivolti al singolo partecipante per fruire dell'evento, es. biglietto). I servizi di organizzazione B2B seguono la regola generale dell'art. 7-ter (luogo del committente); i servizi di accesso B2B la deroga dell'art. 7-quinquies lett. b) (luogo della manifestazione).

Esempio: una società tedesca organizza un proprio convegno a Roma, acquistando dall'agenzia eventi italiana il servizio completo (sala, catering, allestimento, hostess). Questo è un servizio di organizzazione complessiva, B2B: rilevanza in Germania (luogo del committente, art. 7-ter). I biglietti che l'agenzia italiana eventualmente vende ai partecipanti sono invece servizi di accesso: rilevanza in Italia (luogo della manifestazione, art. 7-quinquies lett. b se i partecipanti sono soggetti passivi, lett. a se privati).

Profili applicativi: organizzatori, artisti, fiere internazionali

L'applicazione concreta dell'art. 7-quinquies impone agli operatori del settore eventi una pianificazione fiscale attenta. Gli organizzatori italiani di eventi internazionali (festival, fiere, concerti) devono distinguere tra: vendita di biglietti a privati (rilevanza nel luogo dell'evento, fatturazione con IVA italiana se evento in Italia); cachet a artisti esteri (regola B2B dell'art. 7-ter, rilevanza nel luogo del committente, l'organizzatore italiano applica reverse charge); servizi di organizzazione a partner/sponsor B2B (regola generale art. 7-ter, IVA del luogo del committente).

Per le fiere internazionali con espositori multinazionali, la qualificazione delle prestazioni si fa complessa: la quota di partecipazione fiera pagata dall'espositore tedesco al Salone del Mobile a Milano è servizio di accesso B2B (art. 7-quinquies lett. b, IVA italiana) o servizio di concessione di stand (regola generale art. 7-ter, IVA tedesca con reverse charge)? La giurisprudenza UE (CGUE C-114/05) ha tendenzialmente qualificato come servizi di accesso le prestazioni che includono spazio espositivo + servizi connessi (allestimento, energia, etc.) come pacchetto unitario.

La transizione al nuovo TU IVA dal 2027

L'art. 7-quinquies è soppresso dal 1° gennaio 2027 con il D.Lgs. 10/2026 (nuovo TU IVA), che ricodifica le regole sulla territorialità dei servizi culturali/sportivi/educativi negli articoli del nuovo testo unico mantenendo i principi della Direttiva 2008/8/CE come modificata dalla Direttiva 2022/542/UE. La continuità è totale: stesse regole, stessa distinzione B2B/B2C, stessa disciplina dei servizi virtuali. Cambieranno i riferimenti normativi nei sistemi di fatturazione e nei contratti di settore.

L'evoluzione futura della disciplina è prevedibile sui fronti: ulteriori chiarimenti per servizi ibridi (eventi misti fisici + streaming, esperienze in realtà virtuale); allineamento con le interpretazioni della CGUE su qualificazioni borderline; eventuali ulteriori riforme UE per nuove modalità di fruizione culturale (es. metaverso, NFT culturali, gaming). Gli operatori del settore eventi/spettacolo dovranno mantenere alta l'attenzione su prassi e novità giurisprudenziali.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 37/E del 29 luglio 2011

Detta la disciplina IVA in materia di territorialita delle prestazioni di servizi ai sensi degli artt. 7 e seguenti del DPR 633/1972. Per l'art. 7-quinquies chiarisce che le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e ricreativi si considerano effettuate in Italia quando vi sono materialmente svolte.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Risposta a interpello · n. 409/2022

Chiarisce profili applicativi dell'art. 7-quinquies DPR 633/1972 con riferimento alle prestazioni di accesso a manifestazioni culturali, scientifiche ed educative, distinguendo tra committente soggetto passivo e privato consumatore.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Dove si applica l'IVA per un concerto di un artista italiano a Vienna venduto a clienti privati?

Si applica in Austria (luogo di materiale esecuzione del servizio), in deroga alla regola generale dell'art. 7-ter che porterebbe in Italia (luogo del prestatore italiano per B2C). L'art. 7-quinquies lett. a) prevede infatti che le prestazioni culturali/artistiche/sportive rese a privati seguono il luogo dove l'attività è materialmente svolta. L'organizzatore italiano deve quindi gestire la fatturazione secondo le regole austriache: registrazione IVA in Austria o utilizzo del rappresentante fiscale, applicazione dell'aliquota austriaca, dichiarazione IVA austriaca.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2025 per i servizi in streaming culturali e sportivi?

Il D.Lgs. 180/2024 (recepimento Direttiva UE 2022/542) introduce per i servizi B2C virtuali/streaming la regola del luogo del committente: la prestazione è territorialmente rilevante in Italia se il cliente privato è domiciliato/residente in Italia. Esempio: un concerto registrato a Milano e trasmesso in streaming. Prima del 2025: IVA italiana per tutti i clienti UE (luogo dell'evento). Dal 2025: IVA segue il cliente, italiani 22%, francesi 20%, tedeschi 19%. Per gli operatori italiani significa iscriversi all'OSS (One Stop Shop) per gestire le aliquote IVA dei diversi Paesi clienti.

L'IVA su un biglietto di accesso a una fiera in Italia acquistato da un'azienda tedesca dove si applica?

In Italia. L'art. 7-quinquies lett. b) deroga alla regola generale dell'art. 7-ter (che porterebbe in Germania, luogo del committente B2B): per i servizi di accesso a manifestazioni rese a committenti soggetti passivi, si applica il luogo della manifestazione. L'organizzatore italiano fattura con IVA italiana al 22% (o aliquota applicabile) all'azienda tedesca, che non può applicare reverse charge perché la deroga dell'art. 7-quinquies prevale sulla regola generale. L'azienda tedesca potrà eventualmente recuperare l'IVA italiana tramite procedura di rimborso ex Direttiva 2008/9/CE (8th/13th Directive refund).

Qual è la differenza tra 'servizi di organizzazione' e 'servizi di accesso' a fini territoriali?

I servizi di organizzazione B2B seguono la regola generale dell'art. 7-ter (luogo del committente): es. società tedesca che organizza un proprio convegno a Roma e acquista il servizio completo da agenzia italiana, IVA tedesca con reverse charge. I servizi di accesso B2B seguono la deroga dell'art. 7-quinquies lett. b) (luogo della manifestazione): es. biglietti di partecipazione al convegno acquistati da partecipanti soggetti passivi, IVA italiana. La distinzione segue la giurisprudenza UE (CGUE C-114/05) e considera "di accesso" i servizi rivolti al singolo partecipante per fruire dell'evento, "di organizzazione" quelli rivolti al committente complessivo che assume il rischio dell'evento.

Le partecipazioni a fiere internazionali con stand espositivo come si qualificano?

La giurisprudenza UE (CGUE C-114/05 Inter-Mark Group) ha qualificato come servizi di accesso unitari le prestazioni che includono spazio espositivo + servizi connessi (allestimento, energia, hostess) come pacchetto inscindibile, applicando la deroga dell'art. 7-quinquies lett. b): IVA nel luogo della manifestazione. Se invece la concessione dello stand è autonoma rispetto a servizi accessori separatamente fatturati, lo stand può essere qualificato come servizio su immobile (art. 7-quater lett. a), rilevanza nel luogo dell'immobile, che coincide comunque con il luogo della fiera. In entrambe le qualificazioni, il risultato pratico è simile: IVA nel Paese della fiera.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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