← Torna a L. 24/2017 — Sicurezza cure e resp. sanitaria (Gelli-Bianco)
Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La struttura sanitaria pubblica o privata risponde delle condotte dei sanitari di cui si avvale ex artt. 1218 e 1228 c.c.
  • La responsabilità della struttura è contrattuale anche quando il sanitario non è dipendente o è scelto dal paziente.
  • L'esercente la professione sanitaria risponde ex art. 2043 c.c., salvo che abbia assunto obbligazione contrattuale con il paziente.
  • Si applicano le tabelle del Codice delle assicurazioni per la liquidazione del danno biologico.
  • Il giudice tiene conto della condotta del sanitario ai sensi degli artt. 5 della legge e 590-sexies c.p.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 L. 24/2017 — Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria

1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile , delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell' articolo 2043 del codice civile , salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell' articolo 590-sexies del codice penale , introdotto dall'articolo 6 della presente legge.

4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private , di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile .

Commento

L'articolo 7 è la norma cardine della responsabilità civile in ambito sanitario. Riallinea l'architettura della responsabilità su un doppio binario, contrattuale per la struttura ed extracontrattuale per il sanitario, superando l'orientamento giurisprudenziale del contatto sociale che aveva trattato anche il sanitario come obbligato ex contractu.

La responsabilità contrattuale della struttura

Il comma 1 stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle condotte dolose o colpose dei sanitari di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti. Il fondamento è il contratto di spedalità che si forma con l'accettazione del paziente, di cui la prestazione tecnica del sanitario è componente essenziale. Il regime contrattuale comporta inversione dell'onere della prova sulla colpa, prescrizione decennale e responsabilità per il fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c.

L'estensione applicativa del comma 2

Il comma 2 estende la disciplina alle prestazioni in libera professione intramuraria, alla sperimentazione e ricerca clinica, alla convenzione con il Servizio sanitario nazionale e alla telemedicina. È un'estensione importante: la struttura risponde anche dell'attività intramuraria, perché si avvale del proprio organigramma e dei propri mezzi; risponde della sperimentazione, perché ne è titolare; risponde della telemedicina, settore in forte espansione.

La responsabilità aquiliana del sanitario

Il comma 3 disciplina la responsabilità del sanitario, prevedendo che essa sia di natura aquiliana ex art. 2043 c.c., salvo che il sanitario abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. La scelta legislativa ribalta l'orientamento giurisprudenziale precedente: il sanitario dipendente o ausiliario della struttura non è più contrattualmente vincolato verso il paziente, salvo che intercorra tra loro un autonomo rapporto contrattuale (tipicamente nei rapporti di libera professione pura).

Le conseguenze pratiche del doppio binario

Il doppio binario ha conseguenze rilevanti. Verso la struttura il paziente fruisce di una posizione probatoria favorevole: gli basta provare il contatto, il danno e il nesso, mentre la struttura deve dimostrare di aver adempiuto correttamente o l'esistenza di una causa non imputabile. Verso il sanitario, invece, l'onere della prova della colpa grava sul danneggiato, secondo le regole della responsabilità aquiliana. La prescrizione è decennale verso la struttura, quinquennale verso il sanitario.

Il rilievo della condotta ex artt. 5 e 590-sexies

Il giudice, nella determinazione del risarcimento, tiene conto della condotta del sanitario ai sensi dell'art. 5 della legge e dell'art. 590-sexies c.p. Il richiamo è significativo: anche in sede civile, la condotta che si è attenuta alle linee guida adeguate al caso concreto rileva ai fini della modulazione della colpa e dell'an del risarcimento. La norma costruisce così un ponte tra il giudizio civile e il quadro procedurale degli artt. 5-6.

Le tabelle del Codice delle assicurazioni

Il danno conseguente all'attività sanitaria si risarcisce sulla base delle tabelle del Codice delle assicurazioni private (artt. 138 e 139 cod. ass.). Si tratta di un parametro di liquidazione che riguarda il danno biologico da lesioni di lieve entità e quelle macropermanenti, e che mira a garantire uniformità sul territorio nazionale. La scelta riduce la variabilità delle decisioni e favorisce la prevedibilità dell'esposizione risarcitoria, anche ai fini della copertura assicurativa.

Sinergie con la disciplina civilistica

L'art. 7 si integra con l'art. 1218 c.c. sulla responsabilità contrattuale, con l'art. 1228 c.c. sulla responsabilità per il fatto degli ausiliari, con l'art. 2043 c.c. sulla responsabilità aquiliana e con l'art. 2236 c.c. sulla diligenza in prestazioni di speciale difficoltà. Il quadro normativo, all'apparenza complesso, è in realtà coerente: la struttura risponde per inadempimento del contratto di spedalità, il sanitario risponde da illecito aquiliano, salvo rapporto contrattuale autonomo con il paziente.

Prassi e linee guida

Pagina istituzionale · Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità

L'Osservatorio AGENAS raccoglie i dati su eventi avversi e sinistri ex L. 24/2017: l'attività di monitoraggio fornisce alle strutture sanitarie (cui l'art. 7 attribuisce responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.) elementi tecnici per la valutazione del rischio clinico-organizzativo.

Leggi il documento su www.agenas.gov.it

Domande frequenti

La struttura risponde anche se il sanitario è scelto dal paziente?

Sì, la norma è espressa: la struttura risponde delle condotte dei sanitari di cui si avvale anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti, in coerenza con il contratto di spedalità.

Qual è la prescrizione dell'azione contro il sanitario?

L'azione aquiliana contro il sanitario si prescrive in cinque anni dal fatto, mentre l'azione contrattuale contro la struttura si prescrive in dieci anni.

Le tabelle del Codice delle assicurazioni sono vincolanti per il giudice?

Sì, la norma rinvia espressamente alle tabelle degli artt. 138 e 139 cod. ass. ai fini della liquidazione del danno biologico, garantendo uniformità di trattamento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.