Indice
In sintesi
- La sicurezza delle cure è qualificata come parte costitutiva del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.
- L'obiettivo è perseguito nell'interesse del singolo paziente e della collettività, con valenza pubblicistica.
- La sicurezza si realizza attraverso prevenzione e gestione del rischio clinico e uso appropriato delle risorse organizzative.
- Tutto il personale, dipendente e convenzionato SSN, è tenuto a concorrere alle attività di prevenzione.
- La norma fonda un obbligo organizzativo e individuale che si proietta sulla responsabilità civile e penale degli artt. 6 e 7 della stessa legge.
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 L. 24/2017 — Sicurezza delle cure in sanità
L. 8 marzo 2017, n. 24 — Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 1 della legge Gelli-Bianco apre il testo con una norma di principio dal forte valore programmatico: la sicurezza delle cure non è un obiettivo accessorio dell'attività sanitaria, ma elemento costitutivo del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 Cost. La scelta lessicale è significativa, perché ancora la materia a un valore costituzionale e ne giustifica la disciplina trasversale che attraversa l'intera legge, dall'organizzazione del rischio clinico alla responsabilità penale, civile e assicurativa.
La doppia dimensione individuale e collettiva
La norma chiarisce che la tutela è perseguita tanto nell'interesse dell'individuo, cioè del singolo paziente, quanto della collettività. Si tratta di un'impostazione coerente con la giurisprudenza costituzionale che, da tempo, valorizza il diritto alla salute come diritto sociale fondamentale e contemporaneamente come interesse pubblico. La sicurezza delle cure non è quindi solo questione risarcitoria ex post, ma soprattutto questione preventiva e organizzativa.
Prevenzione del rischio come paradigma organizzativo
Il comma 2 indica gli strumenti attraverso cui la sicurezza si realizza: l'insieme delle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. La formulazione richiama il modello internazionale del clinical risk management, che dagli anni Duemila ha riorientato le politiche sanitarie verso la cultura della segnalazione e dell'apprendimento dagli eventi avversi. È in questa cornice che si comprendono gli articoli successivi sui Centri regionali, sull'Osservatorio nazionale e sulla trasparenza dei dati.
Il dovere di concorso del personale
Il comma 3 estende l'obbligo di concorso alle attività di prevenzione del rischio a tutto il personale, includendo espressamente i liberi professionisti che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La scelta legislativa è significativa, perché supera la tradizionale distinzione tra rapporto di lavoro dipendente e libera professione: ai fini della sicurezza, ciò che rileva è la partecipazione all'erogazione della prestazione, non il titolo giuridico. Si tratta di una scelta in linea con la successiva architettura della responsabilità, dove la struttura risponde anche dell'operato di sanitari non dipendenti ex art. 7.
Riflessi sulla responsabilità professionale
Pur essendo una norma di principio, l'art. 1 ha implicazioni pratiche concrete. Definisce lo standard di diligenza atteso dagli esercenti la professione sanitaria e dalle strutture in ottica preventiva, e fornisce al giudice civile e penale un parametro di valutazione della condotta. La violazione delle procedure di gestione del rischio clinico, ad esempio, può rilevare ai fini della colpa, anche in combinato disposto con le linee guida dell'art. 5 e con la disciplina dell'art. 590-sexies c.p. introdotto dall'art. 6.
Sinergie con la cornice costituzionale e civilistica
L'articolo si collega in modo diretto all'art. 32 Cost. e si pone in rapporto con la disciplina civilistica del danno alla persona (artt. 2043 e 2059 c.c.), nonché con il dovere di diligenza qualificata dell'art. 2236 c.c. nelle prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Sul piano del trattamento dei dati sanitari, la disciplina si integra con il GDPR e con il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), che presidiano la circolazione delle informazioni cliniche utilizzate nei sistemi di risk management.
Prassi e linee guida
Pagina istituzionale · Sicurezza delle cure e governo clinico
Ministero della Salute
Pagina ufficiale del Ministero dedicata alla sicurezza delle cure ex art. 1 L. 24/2017: indica obiettivi di governo clinico, prevenzione del rischio e tutela del diritto del paziente alla sicurezza delle prestazioni sanitarie.
Leggi il documento su www.salute.gov.itPagina istituzionale · Rischio clinico e sicurezza del paziente
AGENAS
Sezione AGENAS dedicata alla sicurezza del paziente come parte costitutiva del diritto alla salute (art. 1 L. 24/2017), con database delle buone pratiche e linee di indirizzo per la prevenzione del rischio clinico.
Leggi il documento su www.agenas.gov.itDomande frequenti
La sicurezza delle cure è un diritto autonomo o parte del diritto alla salute?
La legge la qualifica come parte costitutiva del diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., dunque non è un diritto separato ma una componente essenziale che integra e specifica il contenuto della tutela costituzionale.
L'obbligo di concorrere alla prevenzione vale anche per i liberi professionisti?
Sì, la norma estende l'obbligo a tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal titolo giuridico del rapporto.
La violazione dei protocolli di gestione del rischio incide sulla responsabilità?
Sì, può rilevare come elemento di valutazione della colpa, sia in sede civile sia in sede penale, in combinato disposto con le linee guida dell'art. 5 e con la disciplina dell'art. 590-sexies c.p.
Vedi anche