Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 1 L. 24/2017 – Sicurezza delle cure in sanità
L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria
1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.
2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1 della legge Gelli-Bianco apre il testo con una norma di principio dal forte valore programmatico: la sicurezza delle cure non è un obiettivo accessorio dell'attività sanitaria, ma elemento costitutivo del diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 Cost. La scelta lessicale è significativa, perché ancora la materia a un valore costituzionale e ne giustifica la disciplina trasversale che attraversa l'intera legge, dall'organizzazione del rischio clinico alla responsabilità penale, civile e assicurativa.
La doppia dimensione individuale e collettiva
La norma chiarisce che la tutela è perseguita tanto nell'interesse dell'individuo, cioè del singolo paziente, quanto della collettività. Si tratta di un'impostazione coerente con la giurisprudenza costituzionale che, da tempo, valorizza il diritto alla salute come diritto sociale fondamentale e contemporaneamente come interesse pubblico. La sicurezza delle cure non è quindi solo questione risarcitoria ex post, ma soprattutto questione preventiva e organizzativa.
Prevenzione del rischio come paradigma organizzativo
Il comma 2 indica gli strumenti attraverso cui la sicurezza si realizza: l'insieme delle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. La formulazione richiama il modello internazionale del clinical risk management, che dagli anni Duemila ha riorientato le politiche sanitarie verso la cultura della segnalazione e dell'apprendimento dagli eventi avversi. È in questa cornice che si comprendono gli articoli successivi sui Centri regionali, sull'Osservatorio nazionale e sulla trasparenza dei dati.
Il dovere di concorso del personale
Il comma 3 estende l'obbligo di concorso alle attività di prevenzione del rischio a tutto il personale, includendo espressamente i liberi professionisti che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. La scelta legislativa è significativa, perché supera la tradizionale distinzione tra rapporto di lavoro dipendente e libera professione: ai fini della sicurezza, ciò che rileva è la partecipazione all'erogazione della prestazione, non il titolo giuridico. Si tratta di una scelta in linea con la successiva architettura della responsabilità, dove la struttura risponde anche dell'operato di sanitari non dipendenti ex art. 7.
Riflessi sulla responsabilità professionale
Pur essendo una norma di principio, l'art. 1 ha implicazioni pratiche concrete. Definisce lo standard di diligenza atteso dagli esercenti la professione sanitaria e dalle strutture in ottica preventiva, e fornisce al giudice civile e penale un parametro di valutazione della condotta. La violazione delle procedure di gestione del rischio clinico, ad esempio, può rilevare ai fini della colpa, anche in combinato disposto con le linee guida dell'art. 5 e con la disciplina dell'art. 590-sexies c.p. introdotto dall'art. 6.
Sinergie con la cornice costituzionale e civilistica
L'articolo si collega in modo diretto all'art. 32 Cost. e si pone in rapporto con la disciplina civilistica del danno alla persona (artt. 2043 e 2059 c.c.), nonché con il dovere di diligenza qualificata dell'art. 2236 c.c. nelle prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Sul piano del trattamento dei dati sanitari, la disciplina si integra con il GDPR e con il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), che presidiano la circolazione delle informazioni cliniche utilizzate nei sistemi di risk management.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Pagina istituzionale
Pagina ufficiale del Ministero dedicata alla sicurezza delle cure ex art. 1 L. 24/2017: indica obiettivi di governo clinico, prevenzione del rischio e tutela del diritto del paziente alla sicurezza delle prestazioni sanitarie.
Pagina istituzionale
Sezione AGENAS dedicata alla sicurezza del paziente come parte costitutiva del diritto alla salute (art. 1 L. 24/2017), con database delle buone pratiche e linee di indirizzo per la prevenzione del rischio clinico.
Casi pratici
Caso 1: La segnalazione dell'evento avverso
Tizio, infermiere convenzionato con una RSA, rileva un quasi-evento durante la somministrazione di una terapia. In coerenza con l'art. 1 e con il sistema di gestione del rischio, segnala l'accaduto al referente per la sicurezza del paziente. La segnalazione non costituisce ammissione di responsabilità ma attiva il ciclo di prevenzione, che potrà condurre alla revisione delle procedure.
Caso 2: La struttura privata senza protocolli
Caia, paziente di una clinica privata convenzionata, subisce un danno da scambio di paziente. In sede risarcitoria emerge che la struttura non aveva adottato procedure di identificazione del paziente. Il giudice valorizza l'art. 1 e la disciplina del rischio clinico per ritenere la struttura inadempiente rispetto al proprio obbligo organizzativo, ancor prima della valutazione della condotta del singolo sanitario.
Domande frequenti
La sicurezza delle cure è un diritto autonomo o parte del diritto alla salute?
La legge la qualifica come parte costitutiva del diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost., dunque non è un diritto separato ma una componente essenziale che integra e specifica il contenuto della tutela costituzionale.
L'obbligo di concorrere alla prevenzione vale anche per i liberi professionisti?
Sì, la norma estende l'obbligo a tutto il personale, compresi i liberi professionisti che operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal titolo giuridico del rapporto.
La violazione dei protocolli di gestione del rischio incide sulla responsabilità?
Sì, può rilevare come elemento di valutazione della colpa, sia in sede civile sia in sede penale, in combinato disposto con le linee guida dell'art. 5 e con la disciplina dell'art. 590-sexies c.p.