Indice
In sintesi
- Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata è ammesso ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione.
- Il ricorso si propone avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento.
- Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia).
- Lo strumento garantisce il sindacato giurisdizionale sul diniego.
- Il procedimento ricalca il rito previsto per il patrocinio civile generale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15-sexies D.Lgs. 28/2010 — Ricorso avverso il rigetto dell’istanza per l’ammissione anticipata
D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 — testo aggiornato
1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l' articolo 99, commi 2 , 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 . (9) 10
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 15-sexies disciplina il rimedio impugnatorio contro il rigetto dell'istanza di ammissione anticipata al patrocinio per la mediazione. È una norma di garanzia: senza un mezzo di reazione, la decisione del consiglio dell'ordine avrebbe carattere insindacabile, esponendo l'istante al rischio di valutazioni arbitrarie o erronee. Il legislatore opta per il rinvio integrale alla disciplina del patrocinio civile generale, garantendo uniformità sistematica e coerenza con un istituto già consolidato.
L'oggetto del ricorso
Il rimedio è esperibile esclusivamente contro il rigetto dell'istanza di ammissione anticipata. Resta fuori dal perimetro dell'articolo 15-sexies il diverso scenario della revoca del provvedimento già concesso, disciplinato dal successivo articolo 15-novies. Il ricorso, dunque, riguarda il momento iniziale: il consiglio dell'ordine ha esaminato l'istanza e l'ha respinta, sia per ragioni di inammissibilità formale (incompletezza ex articolo 15-quater), sia per ragioni sostanziali (superamento della soglia reddituale, manifesta infondatezza della pretesa).
Il termine perentorio di 20 giorni
Il termine per proporre ricorso è di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto. Si tratta di un termine perentorio, decorso il quale il provvedimento di diniego diviene definitivo. La decorrenza è ancorata alla "comunicazione": ciò significa che occorre verificare la data di effettiva ricezione del provvedimento da parte dell'istante (o del suo difensore). La modalità di comunicazione tipica oggi è la PEC, con prova di ricezione attestata dalla ricevuta di consegna.
L'autorità competente
Il ricorso si propone avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento di rigetto. La scelta del presidente del tribunale, anziché di un'altra autorità giudiziaria, riflette la natura camerale e snella del procedimento. Il presidente decide con provvedimento monocratico, secondo modalità che rinviano alla disciplina del T.U.S.G.
Il rinvio agli art. 99, commi 2, 3 e 4 del T.U.S.G.
La disposizione richiama tre commi specifici dell'articolo 99 del D.P.R. 115/2002, che disciplina il ricorso avverso il provvedimento del consiglio dell'ordine in materia di patrocinio civile. Il comma 2 stabilisce che il ricorso si propone con atto scritto, contenente i motivi specifici. Il comma 3 prevede che il presidente del tribunale decida con decreto motivato. Il comma 4 disciplina la comunicazione del decreto al ricorrente e al consiglio dell'ordine. Il decreto presidenziale chiude il procedimento sul piano della tutela in via anticipata; resta salva, eventualmente, la possibilità di sollevare questioni in sede di liquidazione finale o di azione di risarcimento per il provvedimento ritenuto illegittimo.
Il giudizio prognostico nella sede impugnatoria
Il presidente del tribunale, decidendo sul ricorso, riesamina sia i presupposti soggettivi (condizioni reddituali ex art. 15-ter) sia quelli oggettivi (non manifesta infondatezza della pretesa ex art. 15-quater). Il sindacato sul giudizio di non manifesta infondatezza è particolarmente delicato: si tratta di una valutazione prognostica che, di norma, non investe il merito della controversia ma il "fumus" di sostenibilità giuridica della pretesa. In sede di ricorso, il giudice può integrare la documentazione, sentire l'istante, valutare anche profili che il consiglio dell'ordine non aveva considerato.
Effetti del ricorso e dell'eventuale accoglimento
Il ricorso ha effetto devolutivo. L'accoglimento del ricorso comporta l'ammissione retroattiva al patrocinio, con conseguenze sulla liquidazione delle attività svolte dal difensore nel frattempo. Se l'istante, in pendenza del ricorso, ha comunque partecipato alla mediazione anticipando le spese, in caso di accoglimento può richiedere il rimborso. In caso di rigetto del ricorso, invece, le spese restano a carico dell'istante secondo le regole ordinarie.
Cautele pratiche per l'avvocato
Sul piano operativo, alcune considerazioni. Primo, verificare immediatamente la motivazione del rigetto: spesso il consiglio dell'ordine fornisce indicazioni che orientano il ricorso. Secondo, valutare se il rigetto sia dovuto a un vizio formale dell'istanza, sanabile con una nuova presentazione, o a una valutazione sostanziale, che richiede invece il ricorso. Terzo, attenzione al termine di 20 giorni: la decorrenza dalla comunicazione, non dalla pubblicazione del provvedimento, impone un monitoraggio attento della PEC. Quarto, considerare l'urgenza: se la mediazione è in corso, può essere opportuno chiedere al presidente del tribunale un'istruttoria accelerata.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Pagina ministeriale
Il Ministero della Giustizia descrive i crediti d'imposta riconosciuti per le procedure di mediazione: credito sull'indennità versata all'organismo (fino a 600 euro), credito sul compenso dell'avvocato nei casi di mediazione obbligatoria, rimborso del contributo unificato e regole di cumulo. L'istanza si presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione del procedimento.
Decreto ministeriale
Il regolamento attuativo della riforma Cartabia ridetermina le indennità spettanti agli organismi di mediazione, riviste rispetto al D.M. 180/2010: da 80-160 euro per controversie fino a 1.000 euro a 1.200-1.500 euro per controversie tra 50.001 e 150.000 euro. Le nuove tariffe si applicano alle domande presentate dal 15 novembre 2023 (art. 46).
Pagina ministeriale
Scheda del Ministero della Giustizia sul d.m. 150/2023, contenente il testo del regolamento e l'allegato tariffario con la tabella delle indennità di mediazione per scaglione di valore della controversia e i criteri di modulazione (mediazione obbligatoria, demandata, con esito positivo, telematica).
Domande frequenti
Qual è il termine per impugnare il rigetto dell'istanza?
20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto. Il termine è perentorio: decorso, il provvedimento diviene definitivo. La decorrenza è ancorata alla data di effettiva ricezione, di norma documentata dalla PEC.
A quale autorità si propone il ricorso?
Al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento di rigetto. Il presidente decide con decreto motivato, applicando l'art. 99, commi 2, 3 e 4 del T.U. spese di giustizia.
Cosa succede se in pendenza del ricorso la mediazione è già in corso?
In caso di accoglimento del ricorso, l'ammissione retroagisce e le attività svolte dal difensore vengono liquidate dallo Stato. In caso di rigetto, le spese restano a carico dell'istante secondo le regole ordinarie.