Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 3 D.Lgs. 28/2010 – Disciplina applicabile e forma degli atti

D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. (9) (10)

2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. (9) (10)

3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-bis , e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter . (9) (10)

In sintesi

  • Rinvia ai regolamenti degli organismi per la disciplina dello svolgimento del procedimento.
  • Garantisce alle parti riservatezza e imparzialità del mediatore.
  • Gli atti del procedimento non sono soggetti a formalità.
  • Il regolamento dell'organismo deve essere pubblico e accessibile.
Indice dei contenuti

L'articolo 3 disegna l'architettura procedurale della mediazione delegandone i dettagli ai regolamenti degli organismi. Si tratta di una scelta deliberata: la materia richiede flessibilità, e una disciplina eccessivamente rigida tradirebbe la natura dialogica dello strumento.

Autonomia regolamentare dell'organismo

Ogni organismo iscritto adotta un proprio regolamento, sotto il controllo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina la nomina del mediatore, la calendarizzazione degli incontri, le tariffe, gli aspetti deontologici. È quindi il primo testo da consultare prima di promuovere la procedura: variazioni anche minime nelle modalità di convocazione possono incidere sulla validità degli atti compiuti.

Imparzialità e riservatezza

Il legislatore impone all'organismo di garantire imparzialità del mediatore e riservatezza del procedimento. Sono i due pilastri etici della funzione. L'imparzialità si traduce in obblighi di disclosure su rapporti pregressi con le parti; la riservatezza viene poi puntualmente disciplinata agli artt. 9 e 10 con sanzioni specifiche.

Libertà delle forme

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a forme particolari, salvo quelle indicate dal decreto stesso (verbale di conclusione, accordo scritto). La libertà delle forme consente al mediatore di adattare l'incontro alla complessità del caso: incontri formali con verbalizzazione integrale, sessioni separate (caucus) con ciascuna parte, modalità ibrida in presenza e da remoto.

Pubblicità del regolamento

Il regolamento deve essere pubblico e conoscibile dalle parti prima dell'avvio. Questo principio di trasparenza protegge soprattutto la parte meno strutturata, evitando sorprese tariffarie o procedurali. Una buona prassi consiste nel consegnare il regolamento al primo accesso, facendone sottoscrivere ricezione.

Modalità telematica

Dopo la riforma Cartabia, il regolamento dell'organismo deve disciplinare anche le modalità telematiche e audiovisive da remoto (artt. 8-bis e 8-ter). Si tratta di un'integrazione necessaria per assicurare effettività al diritto delle parti di scegliere la modalità di partecipazione.

Casi pratici

Caso 1: regolamento non conosciuto

Tizio aderisce a un procedimento senza aver letto il regolamento dell'organismo, che prevede tariffe scaglionate. Al primo incontro scopre costi imprevisti. Pur lamentando vizio del consenso, non può ottenere la nullità: il regolamento era pubblico e accessibile, e la libertà delle forme non esonera dall'onere di informazione preventiva.

Caso 2: rapporto pregresso del mediatore

Caia scopre che il mediatore designato ha svolto in passato attività professionale per la controparte. Solleva la questione e ottiene la sostituzione: il principio di imparzialità dell'art. 3 impone la rimozione del dubbio anche solo apparente.

Domande frequenti

Dove trovo le regole concrete della procedura?

Nel regolamento dell'organismo prescelto. Va consultato prima di depositare l'istanza, perché disciplina convocazione, tariffe e modalità degli incontri.

Gli atti della mediazione devono essere scritti?

Non in generale. Solo alcuni atti tipici (verbale di conclusione, accordo) hanno forma scritta; il resto è gestito con libertà delle forme dal mediatore.

Come è garantita l'imparzialità del mediatore?

Attraverso obblighi di disclosure su precedenti rapporti professionali con le parti e codici deontologici dell'organismo, con possibilità di sostituzione in caso di dubbi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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