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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • I commi 59-65 disciplinano incompatibilità, inconferibilità e il regime del "pantouflage" per i dipendenti e dirigenti pubblici.
  • Si introduce il divieto triennale di assunzione presso privati per chi ha esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti.
  • Sono fissate cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali per chi ha subito condanne penali, anche non definitive, per reati contro la PA.
  • Le incompatibilità tra incarichi pubblici e attività professionali private sono ridefinite e ampliate.
  • Viene attribuita all'ANAC la vigilanza sull'effettiva applicazione delle regole su inconferibilità e incompatibilità (D.Lgs. 39/2013).

Testo dell'articoloVigente

Art. 1 (cc. 59–65) L. 190/2012 — Incompatibilità, inconferibilità e pantouflage

L. 6 novembre 2012, n. 190 — testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’ articolo 97 della Costituzione , sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni.

60. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’ articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53; c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all’ articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

61. Attraverso intese in sede di Conferenza unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

62. All’articolo l della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , dopo il comma 1-quinquies sono inseriti i seguenti: «1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

63. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane.

64. Il decreto legislativo di cui al comma 63 provvede al riordino e all’armonizzazione della vigente normativa ed è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) ferme restando le disposizioni del codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti dall’ articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale ; b) in aggiunta a quanto previsto nella lettera a), prevedere che non siano temporaneamente candidabili a deputati o a senatori coloro che abbiano riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti previsti nel libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per altri delitti per i quali la legge preveda una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni; c) prevedere la durata dell’incandidabilità di cui alle lettere a) e b); d) prevedere che l’incandidabilità operi anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale ; e) coordinare le disposizioni relative all’incandidabilità con le vigenti norme in materia di interdizione dai pubblici uffici e di riabilitazione, nonché con le restrizioni all’esercizio del diritto di elettorato attivo; f) prevedere che le condizioni di incandidabilità alla carica di deputato e di senatore siano applicate altresì all’assunzione delle cariche di governo; g) operare una completa ricognizione della normativa vigente in materia di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000 , presidente e componente degli organi delle comunità montane, determinata da sentenze definitive di condanna; h) valutare per le cariche di cui alla lettera g), in coerenza con le scelte operate in attuazione delle lettere a) e i), l’introduzione di ulteriori ipotesi di incandidabilità determinate da sentenze definitive di condanna per delitti di grave allarme sociale; i) individuare, fatta salva la competenza legislativa regionale sul sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, le ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali e di divieto di ricoprire cariche negli organi politici di vertice delle regioni, conseguenti a sentenze definitive di condanna; l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 63; m) disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all’affidamento della carica.

65. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 63, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Commento

I commi 59-65 dell'art. 1 L. 190/2012 affrontano uno dei capitoli più sensibili della prevenzione anticorruzione: la disciplina di chi può ricoprire incarichi pubblici, di chi è "incompatibile" con essi, di cosa può fare un dipendente pubblico dopo la cessazione del servizio. Sono le basi che hanno generato il successivo D.Lgs. 39/2013, organica disciplina di inconferibilità e incompatibilità.

Inconferibilità per condanne penali

Il comma 60 stabilisce cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali: chi ha riportato condanna, anche non definitiva, per reati contro la PA (peculato, corruzione, concussione ex artt. 314 ss. c.p.) non può essere conferito di incarichi di vertice. La misura è preventiva, non sanzionatoria: tutela l'immagine e l'effettiva imparzialità della funzione, non punisce. Il D.Lgs. 39/2013 ha specificato durata e condizioni.

Inconferibilità per cariche politiche

Il comma 61 introduce ulteriori inconferibilità per chi ha ricoperto cariche politiche elettive: chi è stato sindaco, presidente di provincia, parlamentare, non può assumere — entro determinati intervalli — incarichi dirigenziali apicali nelle amministrazioni del medesimo livello territoriale. La logica è impedire la "porta girevole" tra politica e amministrazione.

Incompatibilità con attività private

I commi 62-63 ampliano le incompatibilità tra incarichi pubblici dirigenziali e cariche/attività in soggetti privati. È vietato cumulare incarichi dirigenziali pubblici con cariche in enti privati che operano nei settori regolati dall'amministrazione di appartenenza. Il dipendente in tali situazioni è tenuto a optare entro un termine, pena la decadenza dall'incarico pubblico.

Pantouflage: divieto triennale

Il comma 16-ter (richiamato qui in coerenza tematica) introduce il divieto, per i dipendenti pubblici cessati che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA, di stipulare rapporti di lavoro o consulenza con privati destinatari di tali atti, per i tre anni successivi alla cessazione. La violazione comporta la nullità dei contratti privati e l'inibizione del soggetto privato a contrattare con la PA per due anni.

Vigilanza ANAC

I commi 64-65 attribuiscono all'ANAC poteri di vigilanza e — sviluppati dal D.Lgs. 39/2013 — il potere di accertare l'inconferibilità o l'incompatibilità e di dichiarare la nullità dell'incarico. La pronuncia ANAC è atto autoritativo, impugnabile al TAR. La conseguenza pratica è il decadimento del dirigente dall'incarico.

Prassi e linee guida

Delibera ANAC · n. 207 del 21 febbraio 2018

ANAC accerta la violazione dell'art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage) in relazione all'assunzione, da parte di soggetto privato, di un ex presidente di Autorità portuale. La delibera ha chiarito i confini del divieto e l'estensione del potere accertativo dell'Autorità.

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Linee guida ANAC · Linee guida pantouflage

ANAC ha emanato le Linee guida sul divieto di pantouflage (art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001): perimetro soggettivo e oggettivo del divieto, nozione ampia di attività lavorativa/professionale, esclusione dalle gare degli operatori che assumono ex dipendenti con poteri autoritativi o negoziali nel triennio precedente.

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Delibera ANAC · PNA 2019

Il PNA 2019 ha consolidato l'apparato applicativo di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs. 39/2013, indicando le verifiche obbligatorie a carico del RPCT e i poteri istruttori di ANAC in caso di incarichi presuntivamente inconferibili.

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Domande frequenti

Una condanna in primo grado per corruzione esclude da incarichi dirigenziali?

Sì. Il comma 60, attuato dal D.Lgs. 39/2013, prevede che la condanna anche non definitiva per reati contro la PA determini inconferibilità di incarichi dirigenziali apicali. La durata dell'inconferibilità varia da 2 a 5 anni a seconda della gravità del reato e della cessazione delle conseguenze (es. riabilitazione). È una misura preventiva, non sanzionatoria.

Cos'è il pantouflage?

Il "pantouflage" (dal francese "infilarsi le pantofole") è il fenomeno del passaggio di dirigenti pubblici al settore privato regolato. Il comma 16-ter vieta, per tre anni dalla cessazione del servizio, di assumere incarichi in società private con cui il dirigente ha avuto rapporti contrattuali significativi nell'ultimo triennio di servizio. La violazione comporta nullità dei contratti e inibizione del privato a contrattare con la PA per due anni.

L'ANAC può dichiarare la nullità di un incarico?

Sì. L'art. 16 D.Lgs. 39/2013, attuativo della L. 190, attribuisce all'ANAC il potere di accertare l'inconferibilità o l'incompatibilità e di dichiarare la nullità dell'atto di conferimento. È un atto autoritativo, immediatamente esecutivo, impugnabile al TAR Lazio in unica istanza. Comporta la decadenza del dirigente e la responsabilità dell'organo conferente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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