Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 701 c.c. – Persone capaci di essere nominate
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 700 - Articolo 700 Codice Civile: Facoltà di nomina e di sostituzione→Cod. civ. art. 702 - Articolo 702 Codice Civile: Accettazione e rinunzia alla nomina→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 699 c.c.: Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili→Art. 703 Codice Civile: Funzioni dell’esecutore testamentario→Articolo 698 Codice Civile: Usufrutto successivo→Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale→Articolo 697 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria nei legati→Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario→Articolo 696 Codice Civile: Devoluzione al sostituito
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio e principio di capacita
L'art. 701 c.c. detta i requisiti soggettivi necessari per essere nominati esecutori testamentari, ponendo come unico parametro positivo la piena capacita di obbligarsi. La ratio della disposizione e evidente: poiche l'esecutore e investito di un ufficio che comporta il compimento di atti giuridici incidenti sul patrimonio ereditario - amministrazione, conservazione, possesso, eventualmente alienazione previa autorizzazione giudiziale - egli deve essere idoneo a obbligarsi validamente, dunque a manifestare un consenso giuridicamente efficace. La capacita richiesta non e quindi una mera capacita giuridica (art. 1 c.c., riferita all'attitudine astratta a essere titolari di diritti e obblighi), ma una capacita di agire piena, identica a quella richiesta dall'art. 1425 c.c. per la conclusione dei contratti.
Categorie soggettive escluse
L'esclusione opera in primo luogo nei confronti dei minori di eta non emancipati: privi di capacita di agire, essi non possono validamente compiere gli atti propri dell'ufficio. Allo stesso modo sono esclusi gli interdetti giudiziali (art. 414 c.c.), totalmente privati della capacita di agire, e gli interdetti legali (art. 32 c.p. - reclusi a pena superiore a cinque anni), limitatamente agli atti patrimoniali oggetto dell'interdizione. Quanto agli inabilitati e ai minori emancipati, la capacita di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione richiede l'assistenza del curatore (artt. 394 e 424 c.c.): conseguentemente, secondo l'orientamento prevalente, essi non possono validamente assumere l'ufficio di esecutore, che implica atti di amministrazione complessi. Posizione piu sfumata vale per i beneficiari di amministrazione di sostegno, la cui capacita va valutata in concreto in base al decreto di nomina.
Compatibilita con la qualita di erede o legatario
Il secondo comma chiarisce un profilo che potrebbe altrimenti suscitare dubbi: anche l'erede o il legatario possono essere nominati esecutori testamentari. La disposizione, di tenore esplicativo, esclude qualsiasi profilo di incompatibilita derivante dall'interesse personale del nominato all'esecuzione delle disposizioni. La scelta del legislatore e coerente con la prassi: spesso il testatore individua proprio fra i membri della famiglia o fra i beneficiari delle disposizioni quei soggetti che, conoscendo gli affari ereditari, sono in grado di garantire un'esecuzione efficace. Va peraltro precisato che l'esecutore-erede esercita l'ufficio in qualita di terzo gestore: i due ruoli restano distinti, con corrispondenti distinti regimi di responsabilita.
Caso pratico: l'incapacita sopravvenuta
Tizio nomina nel proprio testamento esecutore testamentario Caio, fratello capace e di sua piena fiducia. Caio, all'apertura della successione, accetta l'ufficio in cancelleria. Dopo otto mesi, Caio viene colpito da grave decadimento cognitivo e sottoposto a interdizione giudiziale con sentenza ai sensi dell'art. 414 c.c. L'incapacita sopravvenuta determina la cessazione dell'ufficio per impossibilita di continuarlo. Se Tizio aveva previsto la sostituzione preventiva designando Mevia, questa subentra automaticamente. Altrimenti, gli eredi potranno chiedere all'autorita giudiziaria la nomina di un nuovo esecutore solo se cio sia previsto da clausola testamentaria espressa; in mancanza, le funzioni residue sono riassorbite dagli eredi ai sensi dell'art. 712 c.c.
Capacita delle persone giuridiche
Un profilo dibattuto e quello dell'ammissibilita della nomina di persone giuridiche o enti come esecutori testamentari. La prevalente dottrina ammette la nomina, in quanto le persone giuridiche godono di piena capacita di obbligarsi attraverso i propri organi rappresentativi. La prassi notarile registra in particolare la designazione di banche, fondazioni e istituti professionali per la gestione di patrimoni complessi. La nomina deve in tal caso identificare con chiarezza l'ente, e l'esercizio dell'ufficio compete agli organi statutariamente legittimati.
Coordinamento normativo e rilevanza pratica
L'art. 701 c.c. va letto in coordinamento con l'art. 1 c.c. (capacita giuridica) e con l'art. 1425 c.c. (capacita contrattuale). La verifica della capacita avviene al momento dell'accettazione formale ex art. 702 c.c., e il difetto originario determina la nullita dell'accettazione, con conseguente possibilita di nomina sostitutiva. La capacita deve poi permanere per tutta la durata dell'ufficio: la perdita sopravvenuta integra causa di cessazione, valutabile dal giudice anche d'ufficio su istanza degli interessati.
Domande frequenti
Un minore di eta puo essere nominato esecutore testamentario?
No. L'art. 701 c.c. richiede la piena capacita di obbligarsi: i minori di eta non emancipati ne sono privi e non possono assumere validamente l'ufficio. La nomina e nulla e si applicano le regole sulla sostituzione.
L'erede puo essere anche esecutore testamentario?
Si. Il secondo comma dell'art. 701 c.c. ammette espressamente la nomina di un erede o di un legatario come esecutore testamentario, escludendo qualsiasi profilo di incompatibilita derivante dall'interesse personale del nominato.
Una banca o una fondazione possono essere esecutori testamentari?
Si, secondo l'orientamento prevalente. Le persone giuridiche godono di piena capacita di obbligarsi attraverso i loro organi rappresentativi e possono pertanto essere nominate esecutori testamentari, nel rispetto del proprio statuto.
Cosa accade se l'esecutore diventa incapace dopo l'accettazione?
L'incapacita sopravvenuta integra causa di cessazione dell'ufficio per impossibilita a continuarlo. Subentra l'eventuale sostituto preventivo (art. 700 c.c.) o, in mancanza, si applicano gli artt. 712 c.c. e seguenti.
L'inabilitato puo essere nominato esecutore testamentario?
L'orientamento prevalente lo esclude: l'inabilitato (art. 415 c.c.) puo compiere autonomamente solo atti di ordinaria amministrazione, mentre l'ufficio di esecutore richiede di compiere atti di amministrazione complessi, eccedenti tale limite.