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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la verifica dell'adempimento della prescrizione
  • Entro 60 giorni dalla scadenza, l'organo accertatore verifica l'eliminazione della violazione
  • In caso di adempimento, ammette al pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda
  • Il pagamento estingue la contravvenzione ai sensi dell'art. 318-septies
  • Cuore operativo del meccanismo estintivo

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 318 Quater Cod. Amb. — Verifica dell’adempimento

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell’articolo 318-ter, l’organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. 2. Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell’articolo 318-ter, comma

4-bis. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo accertatore comunica al pubblico ministero l’adempimento della prescrizione nonché l’eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica. Gli importi di cui all’articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti

3. Quando risulta l’inadempimento della prescrizione, l’organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

In sintesi

  • Disciplina la verifica dell'adempimento della prescrizione
  • Entro 60 giorni dalla scadenza, l'organo accertatore verifica l'eliminazione della violazione
  • In caso di adempimento, ammette al pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda
  • Il pagamento estingue la contravvenzione ai sensi dell'art. 318-septies
  • Cuore operativo del meccanismo estintivo

L'articolo 318-quater disciplina la fase di verifica dell'adempimento della prescrizione e il successivo pagamento amministrativo. Si tratta di una delle norme operativamente piu rilevanti della parte sesta-bis: definisce i tempi, le modalita e le conseguenze della verifica, condizionando l'esito estintivo del procedimento.

Il termine di verifica

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ex art. 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione e stata eliminata. Si tratta di un termine ordinatorio per l'amministrazione, ma operativamente importante: la tempestivita della verifica evita situazioni di incertezza prolungata per il contravventore. La verifica si svolge tipicamente con sopralluogo, controllo documentale, eventuali analisi di laboratorio.

Le modalita di verifica

L'accertamento richiede che la violazione sia stata eliminata secondo le modalita e nel termine indicati dalla prescrizione. La conformita deve essere sostanziale, non solo formale: non basta un adempimento parziale o cosmetico, ma serve l'effettiva regolarizzazione. La verifica e tecnica e si fonda su parametri oggettivi, riducendo il margine di discrezionalita. ARPA o l'ente specializzato fornisce la valutazione asseverata.

L'ammissione al pagamento

Quando la verifica accerta l'adempimento, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. La riduzione a un quarto e elemento di forte vantaggio per il contravventore, che evita il processo penale e paga una somma significativamente inferiore alla pena ordinaria.

Il calcolo della somma

Il riferimento e al massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione. Questo significa che la base di calcolo non e la pena che il giudice avrebbe in concreto applicato, ma il massimo edittale. La scelta semplifica il calcolo e offre certezza al contravventore, che sa anticipatamente l'importo da versare. Il sistema e simile a quello dell'oblazione (art. 162-bis c.p.), ma con riferimento a un parametro diverso.

Le modalita di pagamento

Il pagamento avviene in sede amministrativa, secondo le modalita stabilite dall'organo accertatore. Le procedure sono quelle ordinarie dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni: bonifico, modello F24, sistemi telematici. Il pagamento entro il termine e essenziale: il mancato pagamento riapre la procedura penale ordinaria e fa decadere il beneficio.

Gli effetti del pagamento

Il pagamento, unito all'adempimento della prescrizione, integra le condizioni per l'estinzione del reato ex art. 318-septies. L'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'avvenuto adempimento e pagamento, e il PM richiede l'archiviazione. La sequenza e dunque chiara: prescrizione, adempimento, verifica, pagamento, comunicazione, archiviazione, estinzione.

Il caso del mancato adempimento

Quando la verifica accerta che la prescrizione non e stata eseguita o non e stata eseguita correttamente, la procedura estintiva non si attiva. Il procedimento penale prosegue secondo le regole ordinarie. Il contravventore, in tal caso, perde il beneficio della procedura agevolata e si espone all'esito ordinario del processo penale, con possibili pene e ammenda nella misura piena.

Profili interpretativi

La giurisprudenza ha precisato che l'adempimento deve essere completo e tempestivo. Adempimenti parziali, oltre il termine prorogato, o solo formali non integrano i presupposti dell'art. 318-quater. La rigidita di interpretazione si bilancia con la flessibilita della proroga ex art. 318-ter, che permette di adattare i termini alle effettive necessita tecniche.

Domande frequenti

Entro quanto si verifica l'adempimento?

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ex art. 318-ter, con verifica tecnica dell'organo accertatore.

Quanto si paga in caso di adempimento?

Una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, entro 30 giorni dall'ammissione.

Cosa succede se non si adempie?

La procedura estintiva non si attiva e il procedimento penale prosegue secondo le regole ordinarie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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