- Disposizioni speciali per gli stabilimenti di produzione del biossido di titanio
- Recepisce la direttiva 2010/75/UE (IED) sulle emissioni industriali
- Vieta determinati scarichi e immersioni in mare di residui di produzione
- Identifica rifiuti solidi, liquidi e particolari (vetriolo verde, cloruri, ecc.)
- Disciplina di settore con elevato rigore tecnico-ambientale
Testo dell'articoloVigente
Art. 298 Bis Cod. Amb. — Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti: a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato (FeSO4H2O; i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di 1titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 per cento di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido solforico libero; c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 per cento di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 per cento o meno di acido cloridrico libero; d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.
1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l’autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l’autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell’esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull’ambiente, finchè la conformità non sia ripristinata con l’applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis
2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell’atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti all’Allegato I, parti 1 e 2, alla Parte Quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l’emissione di aerosol acidi dalle installazioni.
3. Le autorità competenti per il controllo effettuano ispezioni e prelievi di campioni 3.relativamente alla emissioni nelle acque, alle emissioni nell’atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all’Allegato I, Parte 3.3, alla Parte Quinta-bis. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. 3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell’articolo 29-undecies
4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all’articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all’attuazione del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni: a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico; b) l’indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati; c) i risultati delle analisi; d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.
6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alla province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell’anno civile precedente.
6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , l’autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell’attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l’assenza di cedibilità dei suddetti analiti.
6-ter. Fatto salvo l’obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all’attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , l’autorità competente, nell’autorizzare l’utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell’attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente.
Commento
L'articolo 298-bis introduce disposizioni speciali per gli stabilimenti che producono biossido di titanio (TiO2), settore industriale a forte impatto ambientale e regolato in modo specifico dal diritto dell'Unione. La disposizione recepisce nella materia delle emissioni in atmosfera (parte quinta) il complesso quadro tecnico stabilito dalla direttiva 2010/75/UE (IED) e dalle precedenti direttive sulla produzione di TiO2 (cd. direttive biossido di titanio).
Il biossido di titanio e i suoi processi
Il biossido di titanio e un pigmento bianco di larghissimo uso industriale (vernici, plastica, cosmetici, alimenti). I processi produttivi principali sono il processo al solfato e il processo al cloruro, entrambi caratterizzati da consistenti residui industriali. La disciplina europea ha progressivamente imposto vincoli stringenti per ridurre lo scarico di tali residui in acqua e in atmosfera, riconoscendo nella produzione di TiO2 una delle attivita industriali storicamente piu impattanti.
I divieti di scarico
La norma vieta espressamente l'immersione, l'iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d'acqua e nel mare di specifiche categorie di rifiuti: residui solidi insolubili del minerale, vetriolo verde (solfato ferroso cristallizzato), residui liquidi del processo, soluzioni di cloruri provenienti dalla fase di filtrazione. Si tratta di rifiuti che, fino agli anni Ottanta, venivano in molti casi smaltiti in mare, con conseguenze gravi sugli ecosistemi marini. Il divieto e oggi assoluto ed e coerente con il principio di precauzione e con la convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo.
Le tecniche di abbattimento
Il divieto di scarico ha imposto alle imprese del settore di adottare tecniche di trattamento, riciclo o smaltimento alternativo dei residui. Il vetriolo verde, ad esempio, viene oggi recuperato per usi industriali o trattato in impianti dedicati. Il principio guida e quello delle migliori tecniche disponibili (BAT), aggiornate periodicamente dai documenti di riferimento europei (BREF) e che costituiscono il parametro tecnico delle autorizzazioni integrate ambientali.
Coordinamento con la disciplina AIA
Gli stabilimenti di produzione di TiO2 sono attivita IPPC ai sensi dell'allegato VIII alla parte seconda del Codice e sono dunque soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. L'art. 298-bis interviene su aspetti specifici, ma il quadro autorizzativo generale e quello AIA, che prevede valori limite di emissione coerenti con le BAT, monitoraggi e controlli stringenti, e un riesame periodico delle prescrizioni.
Profili sanzionatori
La violazione dei divieti dell'art. 298-bis puo integrare illeciti penali ai sensi della disciplina generale sulla tutela delle acque (parte terza) e sulla gestione dei rifiuti (parte quarta), oltre alle sanzioni AIA dell'art. 29-quattuordecies. Per i fatti piu gravi, possono trovare applicazione gli ecoreati introdotti dalla L. 68/2015 (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico organizzato di rifiuti).
Impatto sulla filiera
La regolamentazione stringente ha avuto effetti significativi sulla geografia europea della produzione di TiO2. Alcuni stabilimenti storici sono stati chiusi o riconvertiti, altri hanno effettuato investimenti consistenti per adeguarsi alle migliori tecniche disponibili. Il bilanciamento tra esigenze produttive e tutela ambientale e oggetto di un dialogo costante tra associazioni industriali, autorita ambientali e Commissione europea.
Domande frequenti
Cosa vieta l'art. 298-bis?
L'immersione, l'iniezione e lo scarico in corpi d'acqua e in mare di specifici residui dei processi di produzione del biossido di titanio.
Gli stabilimenti TiO2 sono soggetti ad AIA?
Si, in quanto attivita IPPC dell'allegato VIII, con valori limite e prescrizioni allineate alle migliori tecniche disponibili (BAT).
Cosa si fa oggi del vetriolo verde?
Tipicamente viene recuperato per usi industriali (ad esempio nella produzione di pigmenti o nei processi metallurgici) oppure trattato in impianti dedicati al recupero.
Vedi anche