Testo dell'articoloVigente
Art. 272 TUEL – Articolo 272
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. L’Anci e l’Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzata a stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
2. I comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 272 TUEL apre uno spazio di azione internazionale per gli enti locali, riconoscendo loro un ruolo nelle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale. È una norma di apertura: tradizionalmente la cooperazione internazionale era materia statale o regionale, ma il TUEL ammette che i comuni e le province, con i loro vincoli quantitativi, possano destinare risorse e attivare progetti.
ANCI e UPI come soggetti attuatori
Il comma 1 prevede che ANCI e UPI possano essere individuate quali soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli Affari Esteri relativi alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni). La ratio è di canalizzare l'azione locale attraverso strutture organizzate, capaci di garantire qualità, controllo e rendicontazione. Le due associazioni nazionali assumono dunque un ruolo di intermediazione tra Stato e enti locali nei programmi di cooperazione.
Le convenzioni con il MAE
Il MAE (oggi MAECI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) è autorizzato a stipulare convenzioni che prevedano uno stanziamento globale utilizzabile anche da singoli enti associati. Si tratta di un sistema cooperativo: lo Stato finanzia le associazioni con stanziamenti complessivi, che vengono poi distribuiti ai singoli comuni e province per progetti specifici. La gestione amministrativa centrale evita la frammentazione e garantisce coerenza con la politica estera italiana.
Il limite dello 0,80 per cento
Il comma 2 fissa un tetto quantitativo all'iniziativa propria degli enti: i comuni e le province possono destinare un importo non superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio di previsione per cooperazione e solidarietà internazionale. La percentuale si calcola sull'aggregato di entrate tributarie (titolo I), entrate da trasferimenti correnti (titolo II) ed entrate extratributarie (titolo III).
L'ambito applicativo
Le finalità ammesse sono cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale: progetti in Paesi in via di sviluppo (sanità, istruzione, infrastrutture, capacity building), interventi di solidarietà a seguito di calamità naturali, gemellaggi attivi con città di Paesi terzi, sostegno a comunità in difficoltà. È un ambito ampio, ma sempre orientato a finalità non profit e di interesse pubblico internazionale.
I limiti contabili e di controllo
Le spese ex art. 272 sono soggette ai principi generali di buona amministrazione, trasparenza e rendicontazione. Vanno motivate, contabilizzate correttamente, sottoposte a rendicontazione e controllo dell'organo di revisione e, eventualmente, della Corte dei conti. Negli enti in dissesto o sottoposti a vincoli di spesa, l'attivazione di iniziative ex art. 272 è di norma fortemente limitata o sospesa: la solidarietà internazionale non può prevalere sul risanamento dei conti dell'ente.
Casi pratici
Caso 1: Progetto di cooperazione
Il Comune di Tizio destina lo 0,5% delle entrate correnti al cofinanziamento di un progetto in un Paese in via di sviluppo, per la realizzazione di un pozzo d'acqua e una scuola primaria. Il progetto è realizzato tramite una convenzione con ANCI nell'ambito di un programma del MAECI; la spesa è regolarmente contabilizzata e rendicontata.
Caso 2: Solidarietà internazionale
A seguito di un evento calamitoso in un Paese estero, il Comune di Caio stanzia 50.000 euro come contributo straordinario di solidarietà, entro il limite dello 0,80% delle entrate correnti. Il versamento è effettuato tramite un'organizzazione umanitaria accreditata e regolarmente rendicontato all'organo di revisione e alla cittadinanza.
Domande frequenti
Un comune può finanziare progetti di cooperazione internazionale?
Sì, entro il limite dello 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio di previsione. La spesa deve essere motivata, contabilizzata e rendicontata, e rispettare i principi generali di buona amministrazione e trasparenza.
Come operano ANCI e UPI nella cooperazione internazionale?
Possono essere individuate dal MAECI quali soggetti idonei a realizzare programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (legge 49/1987). Operano da intermediarie tra Stato e enti locali, gestendo stanziamenti globali distribuiti ai singoli comuni e province per progetti specifici.
Gli enti in dissesto possono finanziare cooperazione internazionale?
Solo nei limiti delle prescrizioni del decreto ministeriale di risanamento e dei vincoli sulle spese non essenziali. Tipicamente, durante il quinquennio di risanamento le iniziative di cooperazione internazionale sono fortemente limitate o sospese per priorità del risanamento dei conti.