- Entro 180 giorni dall'insediamento (raddoppiabili per grandi comuni e province) l'OSL forma il piano di rilevazione della massa passiva.
- Entro 10 giorni l'OSL pubblica avviso di avvio della procedura all'albo pretorio e a mezzo stampa.
- I creditori presentano domanda corredata di documentazione entro 60 giorni (prorogabili di 30).
- Il piano elenca i debiti riconosciuti, gli importi, le cause di prelazione e le pretese escluse.
- Il piano è approvato dall'OSL con provvedimento motivato e diventa esecutivo con il deposito ministeriale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 254 TUEL — Articolo 254
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. L’organo straordinario di liquidazione provvede all’accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall’insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione, l’organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell’insediamento, dà avviso, mediante affissione all’albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività dell’ente locale. Con l’avviso l’organo straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l’inserimento nel piano di rilevazione.
3. 3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi; a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
4. L’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
5. Sull’inserimento nel piano di rilevazione delle domande di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l’organo straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento dell’approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e dall’eventuale attestazione di cui al comma 4.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 .
7. L’organo straordinario di liquidazione è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione.
8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell’organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell’interno, previo parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l’adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell’interno stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.
Commento
L'articolo 254 TUEL disegna il procedimento di accertamento della massa passiva, fase tecnica più delicata e tempo-intensiva della liquidazione: solo dopo aver determinato con precisione i debiti riconosciuti l'OSL può procedere ai pagamenti. La norma combina termini stringenti, pubblicità della procedura e contraddittorio coi creditori.
Il piano di rilevazione e i termini
Entro 180 giorni dall'insediamento (raddoppiati a 360 per comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, capoluoghi di provincia e province) l'OSL deve formare il piano di rilevazione. La proroga per i grandi enti riflette la mole documentale e la complessità delle posizioni: rilevare migliaia di pratiche, contenziosi pendenti e contratti pluriennali richiede tempi proporzionati.
La pubblicità dell'avviso
Entro 10 giorni dall'insediamento, l'OSL pubblica all'albo pretorio e a mezzo stampa un avviso che attiva la procedura. Chiunque ritenga di vantare un credito è invitato a presentare domanda. La pubblicità è essenziale: serve a garantire il principio del contraddittorio e a far emergere anche le posizioni non note all'ente, magari per turnover degli uffici o per documentazione dispersa.
Il termine perentorio di 60 giorni
I creditori hanno 60 giorni perentori, prorogabili per una sola volta di ulteriori 30 con provvedimento motivato dell'OSL, per presentare la domanda in carta libera, corredata da documentazione idonea a dimostrare esistenza del credito, importo ed eventuali cause di prelazione. La perentorietà è un punto delicato: chi non si insinua nei termini perde la possibilità di inserimento nel piano, salve le ipotesi residuali di emersione successiva.
Il contenuto del piano
Il piano di rilevazione contiene l'elenco dei debiti ammessi, con indicazione dell'importo riconosciuto, della causa di prelazione (privilegio, ipoteca, pegno), della scadenza e di ogni elemento utile alla quantificazione. Parallelamente, l'OSL forma un elenco delle pretese escluse, motivando i provvedimenti di diniego: si tratta di credit non riconosciuti per carenza probatoria, prescrizione, infondatezza o estraneità alla competenza dell'organo.
Approvazione e contestazioni
Il piano è approvato dall'OSL con atto motivato e diventa esecutivo con il deposito presso il Ministero dell'Interno (art. 256). I creditori esclusi o ammessi in misura ridotta possono contestare il provvedimento davanti al giudice ordinario, secondo i principi generali, ferma restando l'autonomia della procedura amministrativa. La Corte dei conti, nei propri controlli, verifica la coerenza istruttoria del piano e la correttezza delle motivazioni di esclusione.
Domande frequenti
Quanto tempo ha il creditore per insinuarsi?
Sessanta giorni perentori dall'avviso pubblicato all'albo pretorio e a mezzo stampa; il termine è prorogabile per una sola volta di ulteriori trenta giorni con provvedimento motivato dell'OSL.
Cosa deve contenere la domanda di insinuazione?
La domanda, in carta libera, deve essere corredata di documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del debito, l'importo richiesto e le eventuali cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni). La completezza documentale è essenziale per l'ammissione.
Cosa succede se l'OSL respinge il credito?
Il credito è inserito nell'elenco delle passività escluse, allegato al piano, con provvedimento motivato. Il creditore può contestare la decisione davanti al giudice ordinario nelle forme di legge, fermo restando lo svolgimento della procedura amministrativa.
Vedi anche