Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 247 TUEL – Articolo 247

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Ove dalle deliberazioni dell’ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l’organo regionale di controllo venga a conoscenza dell’eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all’ente e motivata relazione all’organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l’ipotesi di dissesto l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l’organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell’ente, ai sensi dell’articolo 141.

In sintesi

  • L'OSL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.
  • È composto da un commissario unico o da una commissione di tre membri.
  • I componenti sono scelti tra magistrati a riposo, dirigenti pubblici, professionisti contabili.
  • Il commissario può essere nominato anche da parte dell'organo regionale di controllo nei casi di dissesto guidato.
  • La nomina avviene di norma entro tempi rapidi dalla dichiarazione di dissesto.
Indice dei contenuti

L'articolo 247 TUEL disciplina la nomina dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), figura centrale nella procedura di risanamento dei comuni e delle province dissestati. La norma definisce competenza, composizione e modalità di nomina, costruendo un assetto istituzionale che mira a garantire competenza tecnica, indipendenza e tempestività di intervento.

La competenza alla nomina

La nomina spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno. La solennità della fonte rispecchia l'importanza dell'incarico: l'OSL gestisce risorse pubbliche, decide sulla soddisfazione di creditori, incide su rapporti contrattuali, agisce in autonomia dall'ente. La proposta ministeriale è preceduta da un'istruttoria che valuta i profili professionali disponibili, l'esperienza maturata in incarichi analoghi, l'assenza di incompatibilità.

La composizione: organo monocratico o collegiale

La norma prevede la possibilità di un commissario unico (per gli enti più piccoli o per situazioni meno complesse) o di una commissione di tre membri (per enti maggiori, con massa passiva consistente, o quando la complessità della liquidazione lo richiede). Nella commissione si distinguono un presidente e due componenti, con suddivisione interna di funzioni. La scelta organizzativa è effettuata con il decreto di nomina, in base alla valutazione del caso concreto.

I profili professionali

I componenti dell'OSL sono scelti tra magistrati ordinari, amministrativi o contabili a riposo, dirigenti pubblici di lunga esperienza, professionisti iscritti agli albi dei commercialisti, esperti contabili o avvocati con specifica competenza in materia di finanza pubblica. La pluralità delle estrazioni professionali è funzionale alla varietà dei compiti dell'OSL: dalla qualificazione giuridica delle posizioni debitorie alla gestione amministrativa, dalla valutazione tecnica delle pretese al rapporto con la Corte dei conti.

Il dissesto guidato e la nomina per supplenza

Quando l'ente non delibera autonomamente il dissesto pur sussistendone i presupposti, può intervenire l'organo regionale di controllo (oggi sostanzialmente individuato nelle prefetture, ai sensi della disciplina sui controlli ex art. 6 D.Lgs. 149/2011) per attivare la procedura. In questi casi la nomina dell'OSL segue procedure analoghe ma adattate alla situazione di supplenza. La possibilità di intervento sostitutivo evita che l'inerzia degli amministratori, magari motivata da ragioni elettorali, ritardi la presa d'atto della crisi.

Tempistiche e ricadute operative

La nomina avviene di norma entro tempi rapidi (decreto entro alcune settimane dalla deliberazione di dissesto), per limitare il vuoto di gestione sui debiti pregressi. Sulle modalità di insediamento, di accesso agli uffici, di esercizio delle funzioni, l'OSL applica le indicazioni del Ministero dell'Interno e si avvale del supporto degli uffici dell'ente. La giurisprudenza ha confermato l'autonomia funzionale dell'OSL, che non è soggetto a direttive politiche dell'ente, ma deve rispondere della propria gestione alla Corte dei conti e al Ministero.

Casi pratici

Caso 1: commissario unico per piccolo comune

Il Comune di Tizio, con circa 4.500 abitanti e massa passiva contenuta, vede nominato un commissario unico, magistrato contabile a riposo, che si insedia entro tre settimane dalla deliberazione di dissesto e avvia la rilevazione dei debiti.

Caso 2: commissione per ente maggiore

Il Comune di Caio, capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e una massa passiva di decine di milioni, riceve una commissione di tre membri (un presidente magistrato contabile, un dirigente pubblico esperto in finanza locale, un commercialista). La commissione organizza il proprio lavoro per aree tematiche e si avvale del supporto degli uffici comunali.

Domande frequenti

Chi nomina l'organo straordinario di liquidazione?

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'Interno. La proposta è preceduta da un'istruttoria sui profili professionali disponibili e sull'assenza di incompatibilità.

L'OSL è sempre composto da più membri?

No, può essere monocratico (un commissario unico) o collegiale (tre componenti). La scelta dipende dalla dimensione dell'ente e dalla complessità della liquidazione, ed è effettuata con il decreto di nomina.

Cosa accade se l'ente non delibera autonomamente il dissesto?

Nei casi di dissesto guidato, l'organo regionale di controllo (oggi le prefetture ai sensi del D.Lgs. 149/2011) può attivare la procedura. La nomina dell'OSL segue procedure analoghe a quelle ordinarie, adattate al regime sostitutivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.