Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 672 c.c. – Spese per la prestazione del legato
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell’onerato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 671 - Articolo 671 Codice Civile: Legati e oneri a carico del legatario→Cod. civ. art. 673 - Art. 673 c.c.: Perimento della cosa legata. Impossibilità della→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 670 Codice Civile: Legato di prestazioni periodiche→Articolo 674 Codice Civile: Accrescimento tra coeredi→Articolo 669 Codice Civile: Frutti della cosa legata→Articolo 675 Codice Civile: Accrescimento tra collegatari→Articolo 668 Codice Civile: Adempimento del legato→Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento→Articolo 667 Codice Civile: Accessioni della cosa legata
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 672 del codice civile detta una regola apparentemente semplice ma di sicuro rilievo pratico nella fase di esecuzione del legato. La norma stabilisce che le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato. Dietro la sua brevità si cela un principio di equilibrio: il legatario deve poter ricevere quanto disposto dal testatore senza che il valore dell'attribuzione venga eroso dai costi necessari per realizzarla.
La figura dell'onerato
Per comprendere la disposizione occorre identificare l'onerato, ossia il soggetto gravato dell'obbligo di dare attuazione al legato. Di regola si tratta dell'erede, che riceve l'eredità con il peso di eseguire le disposizioni a titolo particolare in favore dei legatari. In alcune ipotesi, tuttavia, l'onere può gravare su un altro legatario, dando luogo al cosiddetto sublegato. In tutti i casi, l'articolo 672 individua nell'onerato il soggetto su cui ricadono le spese di prestazione.
Quali spese rientrano nella previsione
La norma si riferisce alle spese necessarie per la prestazione del legato, ossia ai costi connessi all'esecuzione dell'attribuzione. In linea generale, vi rientrano gli oneri di consegna del bene legato, le spese per gli adempimenti materiali e amministrativi necessari a porre il legatario nella disponibilità di quanto gli spetta. La regola assicura che tali costi non gravino sul legatario, che altrimenti riceverebbe un vantaggio depurato delle spese sostenute per ottenerlo.
La ratio: tutela dell'integrità dell'attribuzione
La ragione della disposizione risiede nella volontà di preservare l'integrità del beneficio voluto dal testatore. Il legato esprime una liberalità, e sarebbe contraddittorio che il legatario dovesse decurtare il proprio vantaggio per coprire le spese dell'adempimento. Ponendo tali costi a carico dell'onerato, il legislatore garantisce che il legatario riceva esattamente ciò che il testatore ha inteso attribuirgli, salvo diversa indicazione.
Il carattere dispositivo della regola
Un punto essenziale è che la regola dell'articolo 672 ha natura dispositiva, non imperativa. Essa opera salvo diversa volontà del testatore, il quale, nell'esercizio della propria autonomia, può ripartire diversamente le spese, ad esempio ponendole in tutto o in parte a carico del legatario. La disposizione, dunque, detta una regola suppletiva, destinata a colmare il silenzio del testamento. Quando la scheda testamentaria nulla dice, si applica il criterio legale.
Il coordinamento con la disciplina del legato
L'articolo 672 si inserisce nel quadro più ampio della disciplina del legato, che regola l'acquisto, gli effetti e l'esecuzione dell'attribuzione a titolo particolare. Mentre altre norme individuano il momento dell'acquisto del legato e i diritti del legatario, l'articolo 672 si concentra sul profilo dei costi, completando il regime con una regola di ripartizione. La lettura sistematica consente di distinguere chiaramente l'oggetto del legato dalle spese necessarie per attuarlo.
Distinzione dalle spese estranee alla prestazione
È opportuno distinguere le spese di prestazione del legato da altri oneri che possono gravare sul bene o sul rapporto. Le prime, oggetto della norma, riguardano l'adempimento dell'obbligazione dell'onerato; altri costi, come quelli relativi a vincoli intrinseci del bene o a obblighi propri del legatario, seguono regole diverse. In linea generale, l'interprete deve verificare la concreta natura della spesa per stabilire se ricada o meno nell'ambito dell'articolo 672.
Il legato come disposizione a titolo particolare
Per inquadrare correttamente la norma occorre ricordare la differenza tra erede e legatario. L'erede succede a titolo universale, subentrando nella generalità dei rapporti del defunto, mentre il legatario riceve una disposizione a titolo particolare, ossia un bene o un diritto determinato. Il legato, in linea generale, non comporta responsabilità per i debiti ereditari oltre i limiti previsti dalla legge. In questo contesto, le spese di prestazione di cui all'articolo 672 rappresentano un costo dell'esecuzione, distinto sia dai debiti ereditari sia dal valore intrinseco del bene legato. La loro collocazione a carico dell'onerato è coerente con la struttura del legato come peso gravante sulla successione.
L'interpretazione della volontà del testatore
Poiché la regola è dispositiva, l'indagine sulla volontà del testatore assume rilievo centrale. La scheda testamentaria va interpretata secondo i criteri propri delle disposizioni di ultima volontà, volti a ricostruire l'effettiva intenzione del de cuius. In linea generale, una previsione che ponga le spese a carico del legatario deve emergere con sufficiente chiarezza, perché deroga al criterio legale. In mancanza di indicazioni univoche, prevale la regola dell'articolo 672, che attribuisce le spese all'onerato. L'interprete deve quindi muoversi con prudenza, evitando di desumere deroghe non chiaramente volute.
La distinzione tra spese di prestazione e oneri del legato
È opportuno distinguere le spese di prestazione del legato dall'eventuale onere apposto al legato stesso. L'onere è una disposizione accessoria che impone al legatario un determinato comportamento o prestazione; le spese di prestazione, invece, sono i costi necessari per dare attuazione all'attribuzione. Le due figure rispondono a logiche diverse: l'onere incide sul contenuto del beneficio, le spese sull'esecuzione. La corretta qualificazione è importante, perché soltanto le seconde ricadono nella regola dell'articolo 672, mentre l'onere segue la propria specifica disciplina.
Rilievo pratico nella successione
Nella pratica successoria, la disposizione assume importanza ogni volta che l'esecuzione del legato comporti costi non trascurabili. Per il professionista, è utile verificare con attenzione la volontà del testatore, perché una clausola specifica può derogare alla regola legale. In assenza di indicazioni, opera il criterio dell'articolo 672, con conseguente addebito delle spese all'onerato. La corretta applicazione della norma evita contrasti tra erede e legatario in sede di adempimento e consente di quantificare con precisione il valore netto dell'attribuzione effettivamente ricevuta dal legatario.
Domande frequenti
Chi sostiene le spese per eseguire un legato?
Di regola l'onerato, ossia il soggetto tenuto a dare attuazione al legato, normalmente l'erede. L'articolo 672 pone a suo carico le spese necessarie per la prestazione.
Il testatore può cambiare questa regola?
Sì. La regola ha carattere dispositivo: opera salvo diversa volontà del testatore, che può ripartire diversamente le spese, anche ponendole a carico del legatario.
Quali spese rientrano nella previsione?
In linea generale i costi connessi all'esecuzione dell'attribuzione, come gli oneri di consegna del bene e gli adempimenti materiali e amministrativi necessari a soddisfare il legatario.
Perché le spese gravano sull'onerato e non sul legatario?
Per preservare l'integrità della liberalità: il legatario deve ricevere esattamente quanto voluto dal testatore, senza dover decurtare il proprio vantaggio per coprire i costi dell'adempimento.
Cosa accade se il testamento non dice nulla sulle spese?
Si applica la regola legale dell'articolo 672, con addebito delle spese di prestazione all'onerato. La norma opera come criterio suppletivo in caso di silenzio della scheda testamentaria.