Indice
- L'articolo 102-bis disciplina l'ammortamento dei beni materiali strumentali utilizzati nelle attività regolate di distribuzione e trasporto di gas naturale e di distribuzione e trasmissione di energia elettrica.
- Le quote di ammortamento sono deducibili dividendo il costo del bene per la vita utile fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a fini tariffari, riducendo poi il risultato del 20 per cento.
- La vita utile decorre dall'esercizio di entrata in funzione del bene, anche se già utilizzato da un precedente soggetto, e non si modifica per effetto di successivi trasferimenti.
- Per i beni in locazione finanziaria la deduzione delle quote spetta all'utilizzatore, mentre al concedente concorrono al reddito solo i proventi finanziari impliciti nei canoni.
- Eventuali modifiche delle vite utili stabilite dall'Autorità dopo l'entrata in vigore della norma rilevano anche ai fini delle quote deducibili; per i beni non rientranti nelle categorie regolate si applica l'articolo 102.
- I costi incrementativi capitalizzati dopo l'entrata in funzione sono ammortizzati sulla vita utile residua del cespite.
Testo dell'articoloVigente
Art. 102 Bis TUIR – Ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attivita’ regolate.
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle seguenti attivita’ regolate sono deducibili nella misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina dell’articolo 102: a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. 2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle attivita’ regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili cosi’ come determinate ai fini tariffari dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture” ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l’attivita’ di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni; b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l’attivita’ di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti”.
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e, per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del possesso. 4. (Comma abrogato)
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili. 6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102. 8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.”
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Indice dei contenuti
Ammortamento dei beni nelle attività regolate: una disciplina speciale
L'articolo 102-bis del TUIR detta una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario di ammortamento previsto dall'articolo 102, costruita su misura per le imprese che operano nei settori regolati della distribuzione e del trasporto di gas naturale e dell'energia elettrica. La ratio della norma è quella di allineare il piano di ammortamento fiscale alle vite utili che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA) determina ai fini tariffari, evitando disallineamenti tra il ciclo economico riconosciuto dal regolatore e quello rilevante ai fini IRES.
Le attività rientranti nel perimetro
La norma elenca tassativamente le attività regolate cui si applica: la distribuzione e il trasporto di gas naturale ai sensi del D.Lgs. 164/2000 e la distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale ai sensi del D.Lgs. 79/1999. Sono escluse le attività di produzione e vendita di energia, per le quali resta applicabile la disciplina generale dell'articolo 102. Si pensi a Tizio Energia S.p.A., società che gestisce una rete locale di distribuzione del gas: per i tubi, le cabine di decompressione e i misuratori inclusi nelle categorie individuate dall'Autorità applicherà l'articolo 102-bis, mentre per gli arredi degli uffici amministrativi continuerà ad applicare l'articolo 102 con i coefficienti del DM 31 dicembre 1988.
Il meccanismo di calcolo: vita utile tariffaria meno 20 per cento
La quota deducibile si ottiene dividendo il costo del bene per la vita utile tariffaria determinata dall'Autorità e riducendo il risultato del 20 per cento. Questa riduzione costituisce un correttivo fiscale che allunga di fatto il periodo di ammortamento rispetto a quello tariffario, ampliando in chiave prudenziale la base imponibile dell'impresa. Esempio: se Caio Reti Elettriche S.p.A. acquista una cabina di trasformazione del costo di 1.000.000 di euro con vita utile tariffaria di 40 anni, la quota di ammortamento ‘tariffaria’ sarebbe 25.000 euro l'anno (1.000.000 / 40); applicando la riduzione del 20 per cento la quota fiscalmente deducibile diventa 20.000 euro l'anno, corrispondente a un periodo effettivo di ammortamento di 50 anni.
Decorrenza, trasferimenti e leasing
Un aspetto pratico rilevante è la regola sulla decorrenza: la vita utile parte dall'esercizio di entrata in funzione del bene, anche se questa è avvenuta presso un precedente utilizzatore. Ciò significa che chi acquisisce una rete già in esercizio non «riparte da zero», ma eredita la storia ammortativa del cespite. Per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario la deduzione si ferma al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento, in proporzione alla durata del possesso. Nel caso di leasing finanziario, infine, la norma deroga ai principi contabili: la deduzione spetta all'utilizzatore indipendentemente da come il bene risulta iscritto in bilancio, mentre al concedente concorrono al reddito solo i proventi finanziari impliciti nei canoni.
Costi incrementativi e adeguamento delle vite utili
L'articolo prevede infine due flessibilità importanti. I costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione non riavviano l'ammortamento ex novo, ma si ripartiscono sulla vita utile residua del bene cui afferiscono. Le eventuali revisioni delle vite utili decise dall'Autorità dopo l'entrata in vigore della norma producono effetti anche fiscali: il piano di ammortamento «segue» quindi le delibere tariffarie successive, garantendo coerenza tra mondo regolatorio e mondo tributario.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · IRES, ammortamenti e beni strumentali (DPR 917/1986, art. 102-bis)
Sezione normativa e prassi AE
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
L'articolo 102-bis si applica a tutte le imprese energetiche?
No, solo a quelle che esercitano le attività regolate elencate al comma 1: distribuzione e trasporto di gas naturale e distribuzione e trasmissione di energia elettrica. Le attività di produzione, vendita e trading restano soggette all'articolo 102.
Come si determina concretamente la vita utile del bene?
Si fa riferimento alle tabelle allegate alle delibere ARERA citate nella norma (delibere 166/2005 e 170/2004 per il gas, delibera 5/2004 per l'elettricità), e successive modifiche. Il valore così ottenuto va aumentato del 20 per cento ai fini fiscali.
Cosa succede se acquisto una rete da un altro operatore?
La vita utile non si azzera: continua a decorrere dalla data di originaria entrata in funzione del bene presso il precedente utilizzatore. Si erediterà quindi solo la quota residua di ammortamento.
In caso di leasing finanziario chi deduce le quote?
Sempre l'impresa utilizzatrice, anche se in bilancio il bene risulta iscritto presso il concedente. Per il concedente al reddito concorrono solo i proventi finanziari impliciti nei canoni, secondo il piano di ammortamento finanziario.
Per i beni non inclusi nelle categorie individuate dall'Autorità quale regime si applica?
Si applica l'articolo 102 del TUIR, con i coefficienti tabellari ordinari del DM 31 dicembre 1988, in quanto compatibili.
Vedi anche