- Definisce il titolo professionale di "consulente in proprietà industriale" e ne riserva l'uso agli iscritti all'Albo.
- Individua l'oggetto tipico dell'attività: rappresentanza dei clienti davanti all'UIBM per brevetti, marchi e altri titoli di proprietà industriale.
- Distingue tra rappresentanza tecnica e attività di consulenza, con possibili sezioni dell'Albo per specializzazione (marchi e brevetti).
- Tutela il pubblico e la clientela dall'uso indebito del titolo da parte di soggetti non abilitati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 204 CPI — Titolo professionale oggetto dell’attività
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell’albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.
2. Le persone indicate nell’articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Esse possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma
2. 4. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l’incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l’incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.
Commento
L'articolo 204 fissa due elementi cardine della professione: la denominazione protetta e l'ambito materiale dell'attività. La norma assolve una funzione di trasparenza per il mercato, consentendo a imprese e privati di individuare con immediatezza i professionisti legittimati a rappresentarli davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi e nelle correlate procedure amministrative.
Titolo protetto e funzione qualificatoria
Il riconoscimento di un titolo professionale riservato risponde a una logica di pubblica fede: chi si presenta come "consulente in proprietà industriale abilitato" garantisce, in linea generale, di avere superato il vaglio di onorabilità e di competenza tecnica richiesto dagli artt. 203 e 207. L'uso del titolo da parte di soggetti non iscritti è suscettibile di valutazione sotto il profilo delle norme sulla concorrenza sleale e sull'abusivo esercizio di professione, con riflessi anche penali.
Ambito materiale dell'attività
La norma colloca al centro dell'attività la rappresentanza tecnica davanti all'UIBM: deposito di domande, gestione delle procedure di esame, opposizioni, ricorsi davanti alla Commissione, mantenimento dei titoli. Vi si affiancano attività ancillari di consulenza, redazione contratti di licenza e cessione, due diligence, gestione del portafoglio brevetti e marchi. Tale ampiezza riflette la natura della professione, che richiede competenze giuridiche, tecnico-scientifiche e gestionali.
Specializzazione e sezioni dell'Albo
La distinzione tra consulente brevetti e consulente marchi tiene conto della differente preparazione richiesta: i brevetti presuppongono tipicamente una formazione tecnica o scientifica, mentre i marchi pongono questioni prevalentemente giuridiche. L'organizzazione dell'Albo per sezioni o specialità consente al cliente di individuare la professionalità più adeguata alle proprie esigenze.
Rapporti con altre professioni
L'attività del consulente PI si interseca con quella di avvocati e di altre professioni regolamentate. La rappresentanza davanti all'autorità giudiziaria resta tendenzialmente riservata agli avvocati, mentre il consulente opera in ambito amministrativo davanti all'UIBM. Le procedure davanti alle sezioni specializzate del Tribunale (in materia di proprietà industriale) richiedono difensore tecnico abilitato, fatta salva la collaborazione del consulente come ausiliario tecnico.
Tutela della clientela
La disciplina del titolo si lega a quella della responsabilità professionale: il consulente risponde della diligenza qualificata, della corretta gestione dei termini decadenziali tipici della materia, della scelta tra le diverse strategie di tutela (deposito nazionale, internazionale, brevetto europeo, marchio dell'Unione). Il legame con l'Albo assicura inoltre il presidio disciplinare nei casi di scorrettezza professionale.
Domande frequenti
Cosa significa che il titolo è riservato?
Solo gli iscritti all'Albo possono qualificarsi come "consulenti in proprietà industriale abilitati": l'uso indebito da parte di terzi è sanzionabile come concorrenza sleale e può integrare ipotesi di abusivo esercizio della professione.
Quali attività può svolgere il consulente PI?
Rappresentanza davanti all'UIBM, deposito e gestione di brevetti, marchi, disegni e modelli, consulenza contrattuale, opposizioni e gestione del portafoglio, oltre ad assistenza nelle procedure amministrative connesse.
Il consulente PI può difendere in giudizio?
La rappresentanza davanti all'autorità giudiziaria resta tipicamente riservata agli avvocati; il consulente opera davanti all'UIBM e supporta come ausiliario tecnico nelle cause davanti alle sezioni specializzate.
Vedi anche