- Disciplina operazioni di recupero in regime semplificato in regime semplificato
- Si fonda su comunicazione invece che su autorizzazione espressa
- Presuppone il rispetto rigoroso dei decreti ministeriali settoriali
- Soggetto a controllo successivo di ARPA e Provincia
- L'abuso integra esercizio senza titolo (art. 256 codice)
Testo dell'articoloVigente
Art. 216 Cod. Amb. — operazioni di recupero
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle attività è subordinato all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare: a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; b) per i rifiuti pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la competente Sezione regionale dell’Albo accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la medesima sezione propone alla provincia di disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.
7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’articolo 214, comma 3, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento.
8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto.
8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.
8-quater. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all’ articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L’operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinchè gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento: a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività; c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 , dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161 , e 17 novembre 2005, n. 269, e dell’articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 , operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all’articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma
8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008 . Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nell’allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 , possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione. 233
9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 .
10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4 .
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .
15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 216 D.Lgs. 209/2005 — (Comunicazione delle operazioni infragruppo)
- Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione
- Articolo 216 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 216 C.d.S.: Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
- Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione
- Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni
In sintesi
Il Codice dell'Ambiente prevede regimi semplificati per le operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e per le operazioni di recupero che rispondano alle condizioni dei decreti ministeriali di settore (in particolare il D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi e il D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi). La disposizione in esame disciplina uno di questi regimi semplificati, fondato sulla comunicazione invece che sull'autorizzazione espressa.
Regimi semplificati ed esigenze di proporzionalità
La norma in tema di operazioni di recupero in regime semplificato introduce un regime semplificato fondato sulla comunicazione di inizio attività invece che sull'autorizzazione espressa. regime di comunicazione (in luogo dell'autorizzazione) per le operazioni di recupero rispondenti alle condizioni dei decreti ministeriali. La ratio è quella di alleggerire gli adempimenti per attività considerate a basso impatto e standardizzate, garantendo comunque la tracciabilità e la verificabilità delle operazioni. La semplificazione si fonda sull'adesione a condizioni tecniche predefinite, contenute in decreti ministeriali specifici (D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, D.M. 161/2002 per i rifiuti pericolosi).
Condizioni di operatività e limiti tecnici
Il regime semplificato presuppone il rispetto rigoroso delle condizioni dei decreti ministeriali: tipologia di rifiuti trattati (individuati con codici CER), quantitativi massimi, modalità operative, requisiti tecnici dell'impianto e degli operatori. Il superamento dei quantitativi o l'esecuzione di operazioni non previste comporta la decadenza dal regime semplificato e l'obbligo di acquisire l'autorizzazione unica ex art. 208. La giurisprudenza, in linea generale, ha interpretato in modo restrittivo i presupposti del regime semplificato, escludendone l'estensione analogica a fattispecie non espressamente previste.
Procedura di comunicazione e controllo successivo
L'avvio dell'attività è subordinato alla comunicazione alla Provincia (o alla Regione, secondo l'organizzazione regionale), che acquisita la comunicazione iscrive l'impresa in un registro e trasmette gli atti agli organi di controllo (in particolare ARPA). Il regime è di silenzio-assenso: trascorsi novanta giorni senza provvedimenti contrari, l'attività può essere avviata. L'autorità competente, comunque, conserva il potere di verificare il rispetto delle condizioni in qualsiasi momento e di disporre la cessazione dell'attività in caso di non conformità.
Rapporti con altre autorizzazioni e con l'AIA
Il regime semplificato si applica solo ad attività non ricomprese in altri regimi autorizzatori. In particolare, se l'impianto rientra nell'Allegato VIII alla Parte Seconda, si applica l'AIA in luogo del regime semplificato. Analogamente, se l'attività di recupero produce emissioni significative in atmosfera o scarichi soggetti a autorizzazione, queste vanno autorizzate secondo le rispettive discipline. La giurisprudenza ha più volte chiarito che il regime semplificato non può essere utilizzato per eludere autorizzazioni sostanzialmente dovute.
Sanzioni in caso di abuso del regime semplificato
L'abuso del regime semplificato, attraverso la comunicazione di attività di fatto non riconducibili alle condizioni dei decreti ministeriali, integra l'esercizio di attività di gestione di rifiuti senza titolo, sanzionato in via penale (art. 256 del codice). La giurisprudenza, in linea generale, ha valorizzato la verifica sostanziale delle modalità operative concretamente adottate, prescindendo dalla mera formale presentazione della comunicazione. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è quindi determinante per la corretta qualificazione della condotta.
Domande frequenti
Quale procedura segue il regime semplificato dell'articolo 216?
Comunicazione alla Provincia (o Regione) accompagnata dalla documentazione attestante il rispetto delle condizioni dei decreti ministeriali. Trascorsi novanta giorni senza provvedimenti contrari, l'attività può essere avviata in regime di silenzio-assenso, fermi i controlli successivi.
Cosa accade se si superano i quantitativi o si effettuano operazioni non previste?
Decade il regime semplificato e l'impresa deve acquisire l'autorizzazione unica ex art. 208. L'esercizio in carenza integra esercizio di attività di gestione senza titolo, sanzionato penalmente ex art. 256 del codice, con possibili aggravanti per rifiuti pericolosi.
L'iscrizione all'Albo gestori è richiesta anche per il regime semplificato?
L'iscrizione all'Albo è richiesta per chi svolge trasporto, intermediazione e bonifica. Per l'attività di recupero in regime semplificato presso l'impianto di produzione, l'obbligo di iscrizione va valutato caso per caso in base alla tipologia di attività svolta.