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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per gli operatori dei rifiuti
  • Autorizzazione unica ex art. 208, AIA o iscrizione all'Albo
  • Si svolge tipicamente in conferenza di servizi
  • Comporta requisiti soggettivi e oggettivi rigorosi
  • Coordina con il regime sanzionatorio amministrativo e penale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 208 Cod. Amb. — autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

2. Per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce l’autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti: a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi; b) se l’istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5, è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all’articolo 208, comma 3; c) la Regione, o l’autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell’articolo 208, comma 11, lettera g); d) i contenuti dell’AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all’articolo 208, comma 11; e) le garanzie finanziarie di cui all’articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell’autorità da essa delegata alla gestione della materia; f) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 18, è effettuata dall’amministrazione che rilascia l’autorizzazione integrata ambientale; g) la comunicazione di cui all’articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l’evento incidente.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4; c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.

5. Per l’istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.

8. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.

10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l’autorita competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all’ articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

11. L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell’impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell’impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto diposto dall’ articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ; h) la data di scadenza dell’autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. Salva l’applicazione dell’articolo 29-octies per le installazioni di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. In ogni caso l’attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell’autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell’evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990 .

12-bis. Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, il rinnovo, l’aggiornamento e il riesame dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.

13. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la gravità dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

14. Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l’interessato, almeno venti giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedi mento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica. 218

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo prima della raccolta effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo

185-bis. 17-bis. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell’amministrazione competente al rilascio della stessa, al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), di cui al comma 3-septies dell’articolo 184-ter, interoperabile con il Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 e secondo gli standard concordati con ISPRA, accessibile al pubblico, indicando i seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: a) ragione sociale; b) sede legale dell’impresa autorizzata; c) sede dell’impianto autorizzato; d) attività di gestione autorizzata; e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione; f) quantità autorizzate; g) scadenza dell’autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER) secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull’autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all’interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo

189. 19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.

19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.

20. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205 .

In sintesi

  • Disciplina autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per gli operatori dei rifiuti
  • Autorizzazione unica ex art. 208, AIA o iscrizione all'Albo
  • Si svolge tipicamente in conferenza di servizi
  • Comporta requisiti soggettivi e oggettivi rigorosi
  • Coordina con il regime sanzionatorio amministrativo e penale
Indice dei contenuti

La gestione professionale dei rifiuti richiede un titolo abilitativo: autorizzazione unica ex art. 208 per i nuovi impianti, iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per trasportatori e intermediari, AIA ove ricorrano le soglie dell'Allegato VIII alla Parte Seconda. La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo regime autorizzatorio, di primaria importanza per la tracciabilità della filiera.

Regime autorizzatorio per gli impianti di gestione

La norma in tema di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplina il titolo abilitativo richiesto per l'esercizio professionale di attività nella gestione dei rifiuti. procedimento unico in conferenza di servizi per l'autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti, con durata decennale. L'autorizzazione unica ex art. 208 è il modello base per i nuovi impianti di smaltimento e recupero, con istruttoria in conferenza di servizi e durata decennale. Per gli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda (impianti ad elevato impatto), si applica invece l'AIA, ai sensi del coordinamento previsto dall'art. 213.

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

L'Albo nazionale gestori ambientali, istituito presso il MASE e articolato in sezioni regionali, è il registro pubblico delle imprese abilitate a esercitare attività di trasporto dei rifiuti, intermediazione e commercio senza detenzione, bonifica dei siti, bonifica di beni contenenti amianto. L'iscrizione è obbligatoria, presuppone requisiti soggettivi e oggettivi (onorabilità, capacità finanziaria, dotazioni tecniche) e ha durata quinquennale. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato i provvedimenti di diniego o sospensione sotto il profilo della motivazione e della proporzionalità rispetto alle violazioni contestate.

Procedimento di autorizzazione unica e conferenza di servizi

Il procedimento di autorizzazione unica si svolge in conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (Regione o Provincia), con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate (urbanistica, paesaggio, salute, sicurezza, lavoro). Il termine ordinario di conclusione è di centocinquanta giorni, prorogabile in presenza di integrazioni documentali. Il provvedimento finale sostituisce a ogni effetto i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta delle singole amministrazioni. In caso di dissenso, la deliberazione finale può essere rimessa al livello superiore di governo, secondo il modello della conferenza decisoria.

Rinnovo agevolato e certificazione ambientale

Per le imprese in possesso di certificazione ambientale EMAS o ISO 14001 il codice prevede un regime di rinnovo semplificato (art. 209), con riduzione di adempimenti e oneri istruttori. La ratio è riconoscere e premiare le imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale strutturati e sottoposti a verifica esterna. La certificazione, tuttavia, non esime dal rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e non costituisce di per sé garanzia di legittimità delle modalità gestionali concretamente adottate.

Controlli, sanzioni e raccordo con la disciplina penale

L'esercizio in assenza di autorizzazione, la violazione delle prescrizioni, la mancata iscrizione all'Albo costituiscono illeciti sanzionati in via amministrativa o penale (artt. 256-256-bis del codice). I controlli sono affidati ad ARPA, Carabinieri Tutela Ambiente, Guardia di Finanza, polizia provinciale. ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale. La l. 68/2015 ha introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), che si affiancano alle contravvenzioni di settore. La gestione di rifiuti pericolosi senza titolo, o in violazione di prescrizioni, può integrare condotte penalmente rilevanti, anche con responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001.

Domande frequenti

Qual è il rapporto tra autorizzazione unica ex art. 208 e AIA?

L'AIA si applica agli impianti rientranti nell'Allegato VIII alla Parte Seconda; per gli altri impianti di smaltimento e recupero si applica l'autorizzazione unica ex art. 208. L'art. 213 disciplina il raccordo tra i due regimi, evitando duplicazioni.

Qual è la durata dell'autorizzazione unica?

Tipicamente dieci anni, rinnovabile su istanza del gestore con verifica dei requisiti. Per le imprese in possesso di certificazione EMAS o ISO 14001 si applica il regime di rinnovo semplificato ex art. 209, con riduzione di oneri istruttori.

Chi può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali?

Le imprese in possesso di requisiti soggettivi (onorabilità, idoneità tecnica) e oggettivi (dotazioni, capacità finanziaria). L'iscrizione abilita a trasporto, intermediazione, bonifiche e ha durata quinquennale. I requisiti sono periodicamente verificati con possibile sospensione o cancellazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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