Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 185 Ter CPI – Articolo abrogato
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 2598 c.c. (Concorrenza sleale)→art. 2569 c.c. (Marchio)→art. 2575 c.c. (Diritto autore)→art. 20 Cod. Cons. (Pratiche scorrette)→Art. 185 bis CPI – (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)→Art. 185 CPI – Raccolta dei titoli di proprietà industriale→Art. 184 decies CPI – (Ricorso)→Art. 184 novies CPI – (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità)→Art. 184 octies CPI – Estinzione della procedura di decadenza o nullità→Art. 184 septies CPI – (Sospensione della procedura di nullità o decadenza)→Art. 184 sexies CPI – (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)→Art. 186 CPI – Visioni e pubblicazioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo è stato abrogato dalle successive disposizioni normative. La sua disciplina originaria, di carattere procedurale o complementare, è stata superata da successive scelte di riordino del Codice della Proprietà Industriale, in coerenza con un processo di razionalizzazione e adeguamento al quadro europeo.
Effetti dell'abrogazione
L'abrogazione comporta che la disposizione non produce più effetti per i fatti e i rapporti sorti dopo la sua eliminazione. I rapporti pendenti al momento dell'abrogazione possono essere disciplinati da norme transitorie, oppure rientrare nell'ambito delle disposizioni sostitutive. In linea generale, la consultazione di una versione aggiornata del codice è necessaria per identificare la disciplina vigente.
Riconducibilità ad altre norme
Le materie originariamente regolate dalla disposizione abrogata sono spesso state ricondotte ad altre norme del CPI, oppure trasferite in normative speciali, regolamenti attuativi o atti europei direttamente applicabili. La verifica della disciplina vigente richiede una lettura sistematica del codice e degli atti correlati.
Ratio del riordino
L'abrogazione si inserisce in un processo di razionalizzazione della disciplina, dettato dall'esigenza di armonizzare il diritto interno con le evoluzioni del diritto europeo e con le best practices internazionali. Tipicamente le disposizioni abrogate erano superate dalle nuove scelte normative o ridondanti rispetto al quadro complessivo.
Implicazioni operative
Per gli operatori del settore, l'abrogazione richiede attenzione alla corretta individuazione delle norme vigenti applicabili al caso concreto. Tipicamente è opportuno consultare la versione consolidata del CPI e verificare eventuali rinvii a normative speciali. La presenza di rimandi nei moduli e nelle linee guida dell'ufficio è di norma aggiornata per riflettere il quadro vigente.
Continuità di tutela
Sebbene la specifica disposizione sia stata abrogata, le esigenze sostanziali che essa tutelava sono di norma garantite da altre fonti. In linea generale, l'abrogazione di una norma del codice non lascia vuoti di tutela: la materia continua a essere disciplinata in modo coerente con il sistema, attraverso disposizioni sopravvenute o richiami a fonti generali.
Casi pratici
Caso 1: rapporto sorto prima dell'abrogazione
Tizio aveva avviato un procedimento basato sulla disposizione successivamente abrogata. Il procedimento prosegue secondo la disciplina vigente al momento della sua instaurazione, fatte salve eventuali norme transitorie che ne adeguino il regime.
Caso 2: riferimento normativo aggiornato
Un operatore consulta un manuale risalente che richiama la disposizione abrogata. Verifica nella versione consolidata del CPI la norma sopravvenuta e adegua la propria attività al nuovo riferimento normativo vigente.
Domande frequenti
Cosa significa che l'articolo è abrogato?
La disposizione non produce più effetti per i fatti e i rapporti sorti dopo l'abrogazione. La materia è disciplinata da norme sopravvenute o da altre disposizioni del Codice.
Dove posso trovare la disciplina vigente?
Nella versione aggiornata del Codice della Proprietà Industriale, nelle normative speciali o nei regolamenti attuativi che hanno sostituito la disposizione abrogata.
L'abrogazione produce effetti retroattivi?
Di norma no. I rapporti già perfezionati restano disciplinati dalla norma vigente al tempo, salvo disposizioni transitorie che ne regolino diversamente il regime.