- La procedura amministrativa può essere sospesa in presenza di procedimenti collegati
- Sospensione tipica quando pendono azioni giudiziali sulle stesse questioni
- La sospensione tutela la coerenza fra decisioni di sedi diverse
- Al venir meno della causa il procedimento riprende
Testo dell'articoloVigente
Art. 184 Septies CPI — (Sospensione della procedura di nullità o decadenza)
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato
1. Oltre che nel caso di cui all’articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullità è sospeso: a) se l’istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d’impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile; b) se l’istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un’opposizione avverso la registrazione di tale marchio; c) se l’istanza di nullità è basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione; e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all’Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l’istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile; f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile; g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
2. L’istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilità del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull’istanza di decadenza o di nullità si estingue.
3. Se il procedimento è sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l’istanza di nullità
Commento
L'articolo regola la sospensione del procedimento amministrativo di nullità o decadenza, in coerenza con l'analogo istituto previsto per le opposizioni. La ratio è la stessa: evitare disallineamenti decisionali tra procedimenti pendenti sulle medesime questioni.
Cause di sospensione
La sospensione è tipicamente disposta quando pendono procedimenti giudiziali sulle stesse questioni: ad esempio quando il titolare del marchio contestato ha promosso un'azione di accertamento positivo della validità del marchio, o quando l'istante ha già attivato un giudizio di nullità o decadenza. La duplicazione di procedimenti su identica materia rischierebbe di produrre decisioni contraddittorie.
Coordinamento con la via giudiziale
La sospensione è particolarmente rilevante nel rapporto con la via giudiziale. Quando un soggetto agisce davanti al giudice ordinario per la nullità di un marchio sulla base dei medesimi motivi invocati nell'istanza amministrativa, il procedimento davanti all'ufficio è normalmente sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza. La logica è di evitare la sovrapposizione e di privilegiare la sede giurisdizionale ordinaria.
Pregiudizialità di altri procedimenti
La sospensione può intervenire anche in caso di procedimenti pregiudiziali: ad esempio davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea su questioni interpretative del diritto europeo dei marchi. In tali casi l'attesa della pronuncia europea è funzionale a una corretta applicazione della normativa, in coerenza con il principio di leale collaborazione fra giudici nazionali ed europei.
Iniziativa della sospensione
La sospensione può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte. L'ufficio valuta caso per caso la rilevanza del procedimento collegato e la sua idoneità a incidere sull'esito dell'istanza. Tipicamente le parti hanno interesse a segnalare i procedimenti collegati, perché la sospensione consente di concentrare le risorse procedurali su un'unica sede.
Effetti e ripresa
Durante la sospensione i termini sono interrotti e le attività processuali congelate. Al venir meno della causa di sospensione, il procedimento riprende dal punto in cui era stato sospeso. Le parti possono essere invitate a depositare osservazioni alla luce delle novità intervenute, in particolare delle pronunce giurisdizionali sopravvenute. In linea generale, una gestione coordinata dei procedimenti riduce costi e rischi di decisioni incoerenti.
Domande frequenti
Quando è sospesa la procedura amministrativa?
Tipicamente quando pendono procedimenti giudiziali sulle stesse questioni, oppure procedimenti pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia UE su questioni interpretative rilevanti.
Posso chiedere io la sospensione?
Sì, la sospensione può essere disposta su istanza di parte. È necessario documentare il procedimento collegato e la sua rilevanza per la decisione amministrativa.
Cosa accade alla ripresa del procedimento?
Il procedimento riprende dal punto in cui era stato sospeso. Le parti possono essere invitate a depositare osservazioni aggiornate alla luce delle pronunce sopravvenute.
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