← Torna a TUEL — Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il fondo crediti di dubbia esigibilità copre i crediti di incerta riscossione.
  • L'accantonamento è obbligatorio e calcolato sui crediti dei principali titoli di entrata.
  • Garantisce la veridicità della rappresentazione contabile delle entrate.
  • Riduce il rischio di squilibri da incassi non realizzati.
  • L'utilizzo avviene in sede di rendiconto in caso di crediti dichiarati inesigibili.

Testo dell'articoloVigente

Art. 167 TUEL — Articolo 167

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” è stanziato l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell’importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

Commento

L'articolo 167 disciplina il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), istituto chiave della contabilità armonizzata introdotto per garantire una rappresentazione veritiera delle entrate degli enti locali e per prevenire squilibri derivanti dalla mancata riscossione di crediti accertati ma di incerta esigibilità.

La logica del fondo

Prima dell'introduzione del FCDE, gli enti locali accertavano crediti in entrata anche quando la loro effettiva riscossione era incerta, producendo una rappresentazione contabile distorta che gonfiava la capacità finanziaria apparente. Il FCDE corregge questa distorsione, imponendo un accantonamento prudenziale che riflette la probabilità di mancata riscossione. È in piena sinergia con i principi di veridicità e attendibilità del bilancio di cui all'articolo 162.

L'accantonamento obbligatorio

L'accantonamento è obbligatorio ed è calcolato sui crediti dei principali titoli di entrata (in linea generale, tributi e proventi extratributari). La metodologia di calcolo è prevista dai principi contabili armonizzati e si basa sull'analisi storica delle riscossioni: maggiore è la quota storicamente non riscossa, maggiore è l'accantonamento richiesto. Il calcolo non è discrezionale ma tecnico, soggetto a verifica da parte dell'organo di revisione.

L'iscrizione in bilancio

Il FCDE è iscritto nella missione «Fondi e Accantonamenti», all'interno del programma dedicato. L'accantonamento riduce, in pratica, la quota di entrate effettivamente utilizzabile per autorizzare spese, allineando l'autorizzazione di spesa alla capacità di incasso realisticamente prevista. Si tratta di un meccanismo prudenziale che protegge l'equilibrio finanziario.

L'utilizzo in sede di rendiconto

Il fondo è utilizzato in sede di rendiconto in caso di dichiarata inesigibilità di crediti. Quando un credito viene riconosciuto definitivamente inesigibile e cancellato, l'utilizzo del fondo evita che la cancellazione produca un disavanzo. In questa logica, il fondo opera come copertura ex ante di perdite future probabili, conformemente ai principi di prudenza.

Le ricadute sulla sostenibilità finanziaria

Il FCDE ha trasformato profondamente la rappresentazione finanziaria degli enti locali, riducendo il rischio di squilibri strutturali. Le pronunce della Corte dei conti, in linea generale, evidenziano la centralità del corretto dimensionamento del fondo; le linee guida ANCI offrono modelli operativi; l'Osservatorio sulla finanza locale e Funzione Pubblica forniscono indicazioni interpretative. Un FCDE adeguato è presidio essenziale di sostenibilità, in piena sinergia con i principi del buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Domande frequenti

Cos'è il fondo crediti di dubbia esigibilità?

È un accantonamento prudenziale obbligatorio che copre i crediti di incerta riscossione, garantendo una rappresentazione contabile veritiera delle entrate e prevenendo squilibri derivanti dalla mancata riscossione.

Come si calcola l'accantonamento?

Il calcolo segue la metodologia prevista dai principi contabili armonizzati, basata sull'analisi storica delle riscossioni: maggiore è la quota storicamente non riscossa, maggiore è l'accantonamento richiesto.

Quando viene utilizzato il fondo?

Il fondo è utilizzato in sede di rendiconto in caso di dichiarata inesigibilità di crediti, evitando che la cancellazione di crediti inesigibili produca un disavanzo di amministrazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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