- Regola Programma nazionale per la gestione dei rifiuti nel quadro del riparto Stato-Regioni
- Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
- Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
- Distingue tra livelli statale, regionale, provinciale e comunale
- Si coordina con il Programma nazionale e i piani regionali
Testo dell'articoloVigente
Art. 198 Bis Cod. Amb. — Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene: a) i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte; b) la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; c) l’adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi stessi; d) l’indicazione dei criteri generali per l’individuazione di macroaree, definite tramite accordi tra Regioni ai sensi dell’ articolo 117, ottavo comma, della Costituzione , che consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in coordinamento con quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera f); e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell’Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l’individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi; f) l’individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; g) l’individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l’economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo; h) la definizione di un Piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economica circolare; i) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 .
4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere: a) l’indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti; b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l’altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.
Commento
L'architettura delle competenze in materia di rifiuti risponde al riparto costituzionale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale. La Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto la natura trasversale della materia, imponendo modelli di leale collaborazione con Regioni, Province e Comuni. La disposizione in esame definisce il riparto operativo tra i livelli di governo.
Quadro costituzionale del riparto
La norma in tema di Programma nazionale per la gestione dei rifiuti attua il riparto di competenze in materia di gestione dei rifiuti. strumento di programmazione nazionale che fissa obiettivi e criteri direttivi per la pianificazione regionale e attua la gerarchia europea. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale, ma la Corte costituzionale ha più volte ribadito la natura trasversale della materia, che si interseca con materie di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali) e residuale (servizi pubblici locali). Il riparto operativo è quindi articolato su più livelli, con strumenti di leale collaborazione.
Funzioni statali, regionali e locali
Allo Stato spettano funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione dei criteri generali, individuazione delle metodologie di calcolo degli obiettivi, vigilanza sull'attuazione della disciplina europea (con il coordinamento tecnico di ISPRA). Alle Regioni spettano la pianificazione (piano regionale di gestione dei rifiuti, strumento fondamentale per individuare il fabbisogno impiantistico e la localizzazione degli impianti) e le autorizzazioni di rilevanza regionale. Alle Province (e a Province autonome e Città metropolitane) spettano funzioni di controllo e di iscrizione a registri. Ai Comuni spetta la gestione operativa dei rifiuti urbani, con regolamento comunale che ne disciplina raccolta, recupero e smaltimento.
Pianificazione e Programma nazionale
Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis) fissa indirizzi e criteri generali per la pianificazione regionale, in coerenza con il diritto europeo e con gli obiettivi quantitativi comunitari. Il piano regionale, a sua volta, individua il fabbisogno impiantistico, le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato la localizzazione degli impianti sotto il profilo dell'adeguatezza istruttoria e della motivazione, valorizzando la partecipazione delle comunità locali interessate.
Strumenti di leale collaborazione
La natura trasversale della materia impone strumenti di coordinamento: intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi di programma per la chiusura del ciclo, conferenze di servizi per l'autorizzazione di impianti, regolamentazione integrata dei servizi pubblici locali. La Corte costituzionale, in linea generale, ha sanzionato sia gli interventi statali che comprimessero eccessivamente la potestà regionale in materie connesse, sia gli interventi regionali che ostacolassero la realizzazione di impianti di rilievo nazionale, valorizzando il modello collaborativo.
Profili applicativi e controversie
Sul piano operativo, la corretta individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento. Errori possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con slittamento dei termini. Le controversie sul riparto approdano spesso alla Corte costituzionale in sede di conflitti di attribuzione. Sul piano del controllo, ARPA, ISPRA, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza coordinano l'attività di vigilanza, con flussi informativi che alimentano il Catasto rifiuti e il sistema MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
Domande frequenti
Come si individua l'autorità competente per i procedimenti dell'articolo 198-bis?
Occorre considerare il livello di governo coinvolto e la tipologia di attività: lo Stato definisce indirizzi e Programma nazionale; le Regioni adottano il piano regionale e le autorizzazioni di rilievo regionale; le Province esercitano controlli; i Comuni gestiscono i rifiuti urbani con regolamento e affidamenti.
Cosa accade se istanza è presentata all'autorità sbagliata?
L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. La giurisprudenza, in linea generale, riconosce un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente.
Quale ruolo hanno ARPA, ISPRA e Carabinieri Tutela Ambiente?
ARPA svolge controlli operativi sul territorio; ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la reportistica; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza contrastano gli illeciti penali. Il MASE coordina l'azione complessiva e cura i rapporti con la Commissione UE.
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