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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola competenze delle regioni in materia di rifiuti nel quadro del riparto Stato-Regioni
  • Si fonda sull'art. 117, comma 2, lett. s) Cost.
  • Attua i principi di sussidiarietà e leale collaborazione
  • Distingue tra livelli statale, regionale, provinciale e comunale
  • Si coordina con il Programma nazionale e i piani regionali

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 196 Cod. Amb. — competenze delle regioni

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all’articolo 195: a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d’ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199; b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza; d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all’articolo 7, comma 4-bis; e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 7, comma 4-bis; f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani … ; h) la redazione di linee guida ed i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r); i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto di linee guida elaborate ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera b); n) la definizione di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p); o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; p) l’adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri stabiliti da apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, delle disposizioni occorrenti affinchè gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni. Sino all’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tu tela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, e successive circolari di attuazione. Restano ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

Commento

L'architettura delle competenze in materia di rifiuti risponde al riparto costituzionale ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., che attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale. La Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto la natura trasversale della materia, imponendo modelli di leale collaborazione con Regioni, Province e Comuni. La disposizione in esame definisce il riparto operativo tra i livelli di governo.

Quadro costituzionale del riparto

La norma in tema di competenze delle regioni in materia di rifiuti attua il riparto di competenze in materia di gestione dei rifiuti. funzioni regionali di pianificazione (piano regionale rifiuti), autorizzazione e controllo della gestione dei rifiuti. L'art. 117, comma 2, lett. s) Cost. attribuisce la materia ambientale alla competenza esclusiva statale, ma la Corte costituzionale ha più volte ribadito la natura trasversale della materia, che si interseca con materie di competenza concorrente (governo del territorio, tutela della salute, valorizzazione dei beni culturali) e residuale (servizi pubblici locali). Il riparto operativo è quindi articolato su più livelli, con strumenti di leale collaborazione.

Funzioni statali, regionali e locali

Allo Stato spettano funzioni di indirizzo e coordinamento, definizione dei criteri generali, individuazione delle metodologie di calcolo degli obiettivi, vigilanza sull'attuazione della disciplina europea (con il coordinamento tecnico di ISPRA). Alle Regioni spettano la pianificazione (piano regionale di gestione dei rifiuti, strumento fondamentale per individuare il fabbisogno impiantistico e la localizzazione degli impianti) e le autorizzazioni di rilevanza regionale. Alle Province (e a Province autonome e Città metropolitane) spettano funzioni di controllo e di iscrizione a registri. Ai Comuni spetta la gestione operativa dei rifiuti urbani, con regolamento comunale che ne disciplina raccolta, recupero e smaltimento.

Pianificazione e Programma nazionale

Il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (art. 198-bis) fissa indirizzi e criteri generali per la pianificazione regionale, in coerenza con il diritto europeo e con gli obiettivi quantitativi comunitari. Il piano regionale, a sua volta, individua il fabbisogno impiantistico, le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti, gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha sindacato la localizzazione degli impianti sotto il profilo dell'adeguatezza istruttoria e della motivazione, valorizzando la partecipazione delle comunità locali interessate.

Strumenti di leale collaborazione

La natura trasversale della materia impone strumenti di coordinamento: intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi di programma per la chiusura del ciclo, conferenze di servizi per l'autorizzazione di impianti, regolamentazione integrata dei servizi pubblici locali. La Corte costituzionale, in linea generale, ha sanzionato sia gli interventi statali che comprimessero eccessivamente la potestà regionale in materie connesse, sia gli interventi regionali che ostacolassero la realizzazione di impianti di rilievo nazionale, valorizzando il modello collaborativo.

Profili applicativi e controversie

Sul piano operativo, la corretta individuazione dell'autorità competente è il primo adempimento. Errori possono comportare la trasmissione d'ufficio dell'istanza al soggetto effettivamente competente, con slittamento dei termini. Le controversie sul riparto approdano spesso alla Corte costituzionale in sede di conflitti di attribuzione. Sul piano del controllo, ARPA, ISPRA, Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza coordinano l'attività di vigilanza, con flussi informativi che alimentano il Catasto rifiuti e il sistema MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Domande frequenti

Come si individua l'autorità competente per i procedimenti dell'articolo 196?

Occorre considerare il livello di governo coinvolto e la tipologia di attività: lo Stato definisce indirizzi e Programma nazionale; le Regioni adottano il piano regionale e le autorizzazioni di rilievo regionale; le Province esercitano controlli; i Comuni gestiscono i rifiuti urbani con regolamento e affidamenti.

Cosa accade se istanza è presentata all'autorità sbagliata?

L'autorità ricevente la trasmette d'ufficio a quella competente, con eventuale slittamento dei termini procedimentali. La giurisprudenza, in linea generale, riconosce un margine di sanatoria per gli errori incolpevoli del proponente.

Quale ruolo hanno ARPA, ISPRA e Carabinieri Tutela Ambiente?

ARPA svolge controlli operativi sul territorio; ISPRA cura il coordinamento tecnico nazionale e la reportistica; Carabinieri Tutela Ambiente e Guardia di Finanza contrastano gli illeciti penali. Il MASE coordina l'azione complessiva e cura i rapporti con la Commissione UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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