- Disciplina disposizioni di attuazione e di esecuzione della Parte Terza nella Parte Terza del codice
- Recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive)
- Si raccorda con il modello del servizio idrico integrato
- Coinvolge ARERA, MASE, Regioni e ATO idrici
- Si coordina con la disciplina degli scarichi e dei rifiuti
Testo dell'articoloVigente
Art. 174 Cod. Amb. — disposizioni di attuazione e di esecuzione
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Sino all’adozione da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di nuove disposizioni attuative della sezione terza della parte terza del presente decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1994 .
2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, nell’ambito di apposite intese istituzionali, predispone uno specifico programma per il raggiungimento, senza ulteriori oneri a carico del Ministero, dei livelli di depurazione, così come definiti dalla direttiva 91/271/CEE , attivando i poteri sostitutivi di cui all’articolo 152 negli ambiti territoriali ottimali in cui vi siano agglomerati a carico dei quali pendono procedure di infrazione per violazione della citata direttiva.
Stesso numero, altri codici
- Art. 174 D.Lgs. 209/2005 — Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
- Art. 174 D.Lgs. 42/2004 — Articolo abrogato
- Art. 174 Codice Civile: Sostituzione del coniuge amministratore
- Articolo 174 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 174 C.d.S.: Durata della guida degli autoveicoli adibiti al
- Art. 174 c.p.c.: Immutabilità del giudice istruttore
Commento
La disciplina di chiusura della Parte Terza del Codice dell'Ambiente regola i profili residuali in materia di acque: gestioni esistenti, personale, oneri concessori, disposizioni di attuazione e abrogazioni. La norma in esame si colloca in questo contesto sistematico e va letta in coordinamento con la disciplina generale del servizio idrico integrato e con la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive).
Inquadramento nella Parte Terza del codice
La norma in tema di disposizioni di attuazione e di esecuzione della Parte Terza chiude la disciplina della Parte Terza del Codice dell'Ambiente in materia di tutela delle acque. rinvio a decreti attuativi e regolamenti tecnici per la concreta operatività della disciplina sulle acque. La Parte Terza recepisce la direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive), che impone agli Stati membri il raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici entro termini definiti, attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Coordinamento con il servizio idrico integrato
La disciplina si raccorda con il modello del servizio idrico integrato, organizzato per ambiti territoriali ottimali (ATO) e gestito da soggetti individuati con procedure di affidamento conformi al diritto europeo dei servizi pubblici locali. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha valorizzato la continuità del servizio e la tutela degli utenti come interesse primario, con conseguente cautela nell'adozione di provvedimenti interruttivi della gestione. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione tariffaria e di definizione degli standard di qualità del servizio.
Regime concessorio e canoni
Le utenze di acqua pubblica sono soggette a un regime concessorio con corresponsione di canoni periodici, secondo parametri stabiliti dalla legge e adeguati nel tempo. Il principio del recupero dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) impone che i canoni e le tariffe riflettano adeguatamente il costo della risorsa, includendo anche i costi ambientali e quelli per la risorsa. La giurisprudenza tributaria, in linea generale, ha riconosciuto natura di entrata pubblica ai canoni di derivazione, con applicazione delle regole sull'accertamento e sulla riscossione.
Profili transitori e di chiusura
Le disposizioni transitorie e finali della Parte Terza assicurano la continuità tra previgente disciplina (legge Galli e regolamentazione settoriale) e nuova disciplina del codice. In linea generale, si applica il principio tempus regit actum per i procedimenti già avviati, con applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi procedimenti. Le abrogazioni espresse evitano sovrapposizioni normative e duplicazioni applicative.
Connessioni con altre discipline ambientali
La disciplina sulle acque si coordina con la Parte Seconda del codice (VAS, VIA, AIA per gli impianti ad elevato impatto sulla risorsa idrica), con la Parte Quarta (gestione dei rifiuti, anche liquidi, e disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose), con la disciplina dei siti contaminati (artt. 239 ss. del codice) e con la normativa eurounitaria di settore (direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, direttiva 2006/118/CE sulle acque sotterranee). Il MASE, con il supporto di ISPRA e ARPA, cura l'attuazione coordinata delle discipline.
Domande frequenti
Come si raccorda l'articolo 174 con la direttiva quadro sulle acque?
La disposizione attua nel diritto interno parte del quadro stabilito dalla direttiva 2000/60/CE, che impone obiettivi di buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici, da raggiungere attraverso piani di gestione di distretto idrografico e programmi di misure.
Quale ruolo hanno ARERA e MASE in questo settore?
ARERA esercita la regolazione tariffaria e gli standard di qualità del servizio idrico integrato; il MASE cura l'indirizzo strategico, la pianificazione di livello nazionale e i rapporti con la Commissione UE. ISPRA fornisce il supporto tecnico.
Cosa accade ai procedimenti in essere al momento delle modifiche normative?
In linea generale si applica il principio tempus regit actum, con conservazione della disciplina previgente per gli atti già adottati e applicazione della disciplina sopravvenuta ai nuovi atti istruttori, salvo diversa previsione di legge.
Vedi anche