- Disciplina gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni a tutela dell'utenza e delle risorse
- Priorità del consumo umano e tutela delle captazioni
- Concessioni irrigue gestite dai Consorzi di bonifica
- Standard ARERA di qualità contrattuale e tecnica
- Controlli ASL e ARPA su acqua potabile e corpi recettori
Testo dell'articoloVigente
Art. 163 Cod. Amb. — gestione delle aree di salvaguardia
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto dei diritti di uso civico esercitati.
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all’altro, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 163 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti particolari
- Art. 163 D.Lgs. 42/2004 — Perdita di beni culturali
- Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni
- Articolo 163 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 163 Codice della Strada: Convogli militari, cortei e simili
- Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione
In sintesi
Le disposizioni a tutela dell'utenza del Servizio Idrico Integrato e di salvaguardia delle risorse idriche (aree di captazione, acque irrigue, acque potabili) chiudono il quadro della Parte Terza, assicurando la centralità del consumo umano e la qualità del servizio. La disposizione in esame regola uno specifico profilo applicativo di questo sistema.
Tutela dell'utenza e centralità del consumo umano
La disposizione su gestione delle aree di salvaguardia delle captazioni si colloca nel sistema di tutela dell'utenza e delle risorse idriche destinate al consumo umano. gestione operativa delle aree di salvaguardia ex art. 94 da parte dei gestori del SII. Il principio della priorità del consumo umano (art. 144) si traduce in vincoli operativi sull'uso, sulla salvaguardia delle captazioni e sulla qualità del servizio reso all'utente finale.
Aree di salvaguardia e usi concorrenti
Le aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili (artt. 94 e 163) sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati per tutelare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La gestione operativa è affidata, in linea generale, al gestore del SII, in coordinamento con le Regioni e con le ARPA. Eventuali usi concorrenti (irrigui, industriali) sono regolati dalle concessioni di derivazione e dai piani di tutela, con priorità del consumo umano in caso di crisi.
Usi agricoli, irrigui e Consorzi di bonifica
Gli usi irrigui e di bonifica (artt. 166 e 167) coinvolgono i Consorzi di bonifica, enti pubblici economici a cui sono affidate le funzioni di gestione delle acque irrigue e di difesa idraulica del territorio. Le concessioni di derivazione sono rilasciate dalle Regioni, in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. La giurisprudenza, in linea generale, ha richiamato la necessità di un uso razionale e di interventi di modernizzazione delle reti irrigue per ridurre le perdite.
Carta del servizio e diritti informativi
La carta del servizio del SII definisce gli standard di qualità contrattuale (tempi di preventivazione, allaccio, sopralluogo, riparazione guasti) e tecnica (continuità del servizio, qualità dell'acqua erogata). Gli utenti hanno diritto all'informazione trasparente, al reclamo e alla conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente (SCEA) gestito da Acquirente Unico per conto di ARERA. La regolazione ARERA garantisce indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard contrattuali, secondo le deliberazioni vigenti.
Controlli sulla qualità dell'acqua
I controlli sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono disciplinati dal d.lgs. 18/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, e affidati alle Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e al gestore del SII per gli autocontrolli. ARPA opera per i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque destinate alla produzione di acqua potabile. ISPRA e MASE coordinano la rendicontazione alla Commissione UE sull'attuazione delle direttive di settore.
Domande frequenti
Quali divieti operano nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 163?
Le aree sono articolate in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione, con divieti graduati di insediamento di attività potenzialmente inquinanti, nuovi scarichi, spandimenti di fertilizzanti e fitofarmaci, allevamenti intensivi. Il dettaglio è nell'art. 94 e nei provvedimenti regionali.
Chi rilascia le concessioni per usi irrigui?
Le Regioni (di norma tramite gli uffici tecnici del Genio Civile), in coerenza con il bilancio idrico del distretto e con i piani di tutela. I Consorzi di bonifica gestiscono operativamente le acque per l'irrigazione e per la difesa idraulica del territorio.
Chi controlla la qualità dell'acqua del rubinetto?
Le Aziende Sanitarie Locali per i controlli esterni e il gestore del SII per gli autocontrolli, in attuazione del d.lgs. 18/2023 (direttiva (UE) 2020/2184). ARPA esegue i controlli ambientali sui corpi idrici recettori e sulle acque grezze destinate alla produzione di acqua potabile.