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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina tariffa del servizio idrico integrato nel sistema tariffario del SII
  • Attua il principio di copertura integrale dei costi
  • Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA
  • Articolazione in quota fissa e variabile (scaglioni)
  • Tutela dell'utente: carta del servizio, SCEA, indennizzi

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 154 Cod. Amb. — tariffa del servizio idrico integrato

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’ente di governo dell’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”. Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio “chi inquina paga”, definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua.

3. Al fine di assicurare un’omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”, e prevedendo altresì riduzioni del canone nell’ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L’aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano .

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’ articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L’eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell’organizzazione del servizio idrico integrato.

Commento

La tariffa del Servizio Idrico Integrato remunera il gestore per la fornitura del servizio, garantendo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del full cost recovery e dei principi chi inquina paga e chi usa paga, in attuazione della direttiva 2000/60/CE. La regolazione tariffaria è oggi affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). La disposizione in esame regola uno specifico profilo del sistema tariffario.

Inquadramento del sistema tariffario

La disposizione su tariffa del servizio idrico integrato si colloca nel sistema tariffario del Servizio Idrico Integrato. criteri di determinazione della tariffa (copertura integrale dei costi, principio chi inquina paga, articolazione per utenze); ruolo di ARERA. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio reso, è determinata secondo il principio della copertura integrale dei costi (art. 9 direttiva 2000/60/CE) e attua i principi 'chi inquina paga' e 'chi usa paga'. Dal 2011 la regolazione tariffaria nazionale è affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Metodo tariffario e ruolo di ARERA

ARERA definisce il Metodo Tariffario Idrico (MTI), oggi articolato in periodi regolatori, che fissa la formula di calcolo della tariffa sulla base dei costi efficienti riconosciuti (operativi, di investimento, fiscali e finanziari), del Piano Economico Finanziario (PEF) di ambito e degli indicatori di qualità. L'EGA elabora la proposta tariffaria sulla base della convenzione con il gestore e la sottopone ad ARERA, che approva la tariffa di riferimento. In linea generale, l'aggiornamento è annuale.

Componenti e articolazione

La tariffa si articola tipicamente in quota fissa (a copertura dei costi del rapporto contrattuale e della disponibilità del servizio) e quota variabile (commisurata al consumo, con eventuale tariffa a scaglioni a fini di equità e di disincentivo agli sprechi). Le componenti fognatura e depurazione (art. 155) sono distinte e dovute in funzione dell'effettiva fruizione del servizio. La giurisprudenza, in linea generale, ha chiarito che la quota di depurazione non è dovuta se il servizio non è materialmente prestato, in coerenza con la sua natura di corrispettivo.

Riscossione, morosità e tutela dell'utente

La riscossione della tariffa avviene di norma per il tramite del gestore mediante fattura periodica. La disciplina della morosità è stata oggetto di specifica regolazione ARERA (REMSI), che prevede procedure di sollecito, costituzione in mora, eventuale limitazione della fornitura nel rispetto del quantitativo essenziale di vita. La carta del servizio definisce gli standard di qualità contrattuale e tecnica e i diritti dell'utente, anche in sede di reclamo e di conciliazione presso lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (SCEA).

Vincoli di destinazione e investimenti

La tariffa è strumento di finanziamento degli investimenti infrastrutturali pianificati nel piano d'ambito: gli incrementi tariffari riconosciuti coprono il fabbisogno finanziario degli interventi e ne assicurano l'equilibrio economico. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di investimento può comportare sanzioni regolatorie ARERA e revisione della tariffa, oltre a riflettersi sulla durata e sull'equilibrio della concessione. ARERA pubblica periodicamente la relazione sullo stato del settore e gli indicatori di qualità tecnica raggiunti dai gestori.

Domande frequenti

Come si determina la tariffa di cui all'articolo 154?

Secondo il Metodo Tariffario Idrico (MTI) definito da ARERA, sulla base dei costi efficienti riconosciuti (operativi, di investimento, fiscali, finanziari) e del Piano Economico Finanziario dell'ambito. L'EGA elabora la proposta tariffaria, ARERA approva la tariffa di riferimento.

La quota di depurazione è dovuta se manca l'impianto?

No. In linea generale la quota di depurazione è dovuta solo se il servizio è materialmente prestato, in coerenza con la sua natura di corrispettivo, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

Cosa accade in caso di morosità dell'utente?

Si applica la disciplina REMSI di ARERA, che prevede sollecito, costituzione in mora, eventuale limitazione della fornitura nel rispetto del quantitativo essenziale di vita. L'utente può avvalersi del reclamo e della conciliazione presso lo Sportello del Consumatore Energia e Ambiente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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