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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi come illecito amministrativo
  • Si raccorda con la l. 689/1981 e con la specialità rispetto al penale
  • Accertamento di norma curato da ARPA e organi di vigilanza
  • Sanzioni graduate per gravità e tipologia di acque
  • Proventi vincolati a interventi di tutela delle acque

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 133 Cod. Amb. — sanzioni amministrative

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, commi 2 e 3, , nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 e di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 2, , effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque: a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2; b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

In sintesi

  • Disciplina sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi come illecito amministrativo
  • Si raccorda con la l. 689/1981 e con la specialità rispetto al penale
  • Accertamento di norma curato da ARPA e organi di vigilanza
  • Sanzioni graduate per gravità e tipologia di acque
  • Proventi vincolati a interventi di tutela delle acque

L'apparato sanzionatorio amministrativo della Parte Terza del Codice dell'Ambiente presidia il rispetto delle prescrizioni in materia di scarichi e di tutela delle aree di salvaguardia. Le fattispecie sono calibrate sulla gravità della violazione e sulla tipologia di acque interessate, e si raccordano con la disciplina generale dell'illecito amministrativo (l. 689/1981). La disposizione in esame regola uno specifico profilo di questo sistema sanzionatorio.

Struttura della fattispecie

La norma in tema di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi introduce una fattispecie sanzionatoria amministrativa. apparato sanzionatorio amministrativo per le violazioni della Parte Terza, articolato in funzione della gravità della condotta e del tipo di acque interessate. La cornice edittale è graduata in funzione della gravità della violazione, della tipologia di acque interessate (superficiali, sotterranee, di salvaguardia) e dell'eventuale presenza di sostanze pericolose. L'apparato si raccorda con la disciplina generale dell'illecito amministrativo (l. 689/1981), che governa procedimento, prescrizione, pagamento in misura ridotta e ricorso.

Procedimento di accertamento

L'accertamento è in linea generale curato da ARPA e da altri organi di vigilanza (Capitanerie di porto, Polizia provinciale, Carabinieri Forestali, Guardia di Finanza per le tariffe). Il verbale di contestazione, redatto secondo le regole della l. 689/1981, deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido entro novanta giorni dall'accertamento (centottanta se residente all'estero). L'amministrazione competente all'irrogazione è, di regola, la Regione o la Provincia delegata, che adotta l'ordinanza-ingiunzione previa valutazione degli scritti difensivi.

Strumenti deflattivi e tutela

Il trasgressore può estinguere la sanzione mediante pagamento in misura ridotta (art. 16 l. 689/1981) ovvero scritti difensivi nei sessanta giorni dalla notifica. Contro l'ordinanza-ingiunzione è esperibile opposizione al giudice di pace o al tribunale (in base al valore) ex artt. 22-23 l. 689/1981. La giurisprudenza, in linea generale, ha valorizzato la proporzionalità della sanzione e la corretta individuazione dell'elemento soggettivo (colpa, salva prova contraria).

Destinazione dei proventi e funzione preventiva

I proventi delle sanzioni sono vincolati al finanziamento di interventi di tutela delle acque (art. 136), in coerenza con la funzione restitutoria e preventiva della sanzione ambientale. Si tratta di un modello che attua, sul piano operativo, il principio 'chi inquina paga' (art. 191 TFUE), trasferendo le risorse economiche dal trasgressore al sistema di tutela del bene ambientale violato.

Concorso con la sanzione penale

In linea generale opera il principio di specialità (art. 9 l. 689/1981) che, in presenza di concorso apparente tra fattispecie amministrativa e fattispecie penale, conduce all'applicazione della sola norma penale. La l. 68/2015 ha inoltre introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) che possono concorrere con le contravvenzioni del codice, secondo il regime di cui all'art. 84 c.p. e ai principi generali della successione di leggi.

Domande frequenti

Qual è il termine per la notifica del verbale ex articolo 133?

In applicazione della l. 689/1981 il verbale di contestazione deve essere notificato al trasgressore e all'obbligato in solido entro novanta giorni dall'accertamento (centottanta giorni se residenti all'estero).

È possibile estinguere la sanzione con pagamento in misura ridotta?

Sì, ex art. 16 l. 689/1981 è possibile pagare entro sessanta giorni una somma pari al doppio del minimo o, se più favorevole, a un terzo del massimo, salvo che il singolo articolo del codice non escluda questa facoltà.

Dove vanno i proventi delle sanzioni?

Sono vincolati al finanziamento di interventi di tutela delle acque (art. 136), in coerenza con il principio 'chi inquina paga' di matrice eurounitaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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