Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 99 TUEL – Articolo 99

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

In sintesi

  • La nomina del segretario è competenza esclusiva del sindaco o del presidente della provincia, scelto tra gli iscritti all'albo.
  • Il segretario dipende funzionalmente dal vertice politico dell'ente.
  • La durata dell'incarico coincide con quella del mandato dell'organo che ha effettuato la nomina (cd. spoils system).
  • La cessazione è automatica al termine del mandato, ma il segretario continua a esercitare le funzioni fino al nuovo incarico.
  • La nomina deve avvenire in una finestra temporale compresa tra 60 e 120 giorni dall'insediamento.
Indice dei contenuti

L'articolo 99 disciplina uno dei nodi più delicati del rapporto tra politica e amministrazione locale: la nomina del segretario comunale o provinciale. La scelta del legislatore del 2000 si inserisce nella scia della riforma del 1997, che ha sganciato il segretario dal modello prefettizio per renderlo figura di fiducia del vertice politico, pur conservandone la qualificazione professionale tramite l'albo. Il risultato è un equilibrio tra dipendenza funzionale (verso il sindaco) e indipendenza tecnica (garantita dall'iscrizione all'albo e dai doveri di legalità).

La logica fiduciaria dello spoils system

Il legame tra durata dell'incarico e durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia esprime in forma chiara il modello dello spoils system di derivazione anglosassone: il vertice politico sceglie il proprio collaboratore apicale e, alla cessazione del mandato, l'incarico viene meno automaticamente. Si tratta di una scelta che ha conosciuto vaglio costituzionale in più occasioni, con la giurisprudenza costituzionale che ha generalmente salvato il modello purché applicato a figure di stretto raccordo fiduciario e non a posizioni puramente tecniche.

La dipendenza funzionale

Il comma 1 stabilisce che il segretario "dipende funzionalmente" dal capo dell'amministrazione. È una formula calibrata: non si tratta di dipendenza gerarchica piena, perché il segretario conserva autonomia nell'esercizio delle funzioni di legalità (controllo preventivo, rogito, partecipazione agli organi collegiali) ma opera all'interno di un rapporto di collaborazione stretta con il vertice politico, che ne orienta l'azione attraverso direttive.

Il meccanismo della prorogatio

Una clausola di grande rilievo pratico è quella della prosecuzione delle funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. La norma evita vuoti di responsabilità: alla cessazione del mandato del sindaco, il segretario non lascia immediatamente l'ufficio ma continua a operare in regime di prorogatio. Questo garantisce continuità nella verbalizzazione delle sedute, nella firma degli atti, nella partecipazione alle commissioni.

La finestra di nomina

Il comma 3 individua una finestra temporale precisa: la nomina del nuovo segretario non può avvenire prima di sessanta giorni dall'insediamento (per evitare scelte affrettate) e deve essere effettuata entro centoventi giorni, decorsi i quali si perfeziona la conferma automatica del segretario in carica. È un meccanismo di tutela del segretario stesso: l'inerzia del nuovo sindaco non può tradursi in una decapitazione di fatto della struttura, ma viene riassorbita in una conferma per silenzio. Le linee guida ANCI ricordano agli amministratori l'importanza di gestire con tempestività la fase post-elettorale, mentre le indicazioni della Funzione Pubblica chiariscono i profili contrattuali correlati.

Casi pratici

Caso 1: conferma automatica del segretario in carica

Tizio è stato eletto sindaco e si insedia il 20 giugno. Trascorrono i centoventi giorni successivi senza che provveda alla nomina di un nuovo segretario. In base al comma 3, decorso il termine, il segretario già in carica si intende confermato e l'incarico prosegue per la durata del nuovo mandato, senza necessità di ulteriori atti formali.

Caso 2: continuità tra due mandati

Caio cessa dalla carica di sindaco al termine del mandato, in attesa delle nuove elezioni. Il segretario in carica non lascia immediatamente le funzioni: continua a partecipare alle sedute della giunta uscente per gli atti di ordinaria amministrazione e cura la verbalizzazione fino all'insediamento del nuovo sindaco, garantendo continuità documentale e giuridica all'ente.

Domande frequenti

Chi nomina il segretario comunale?

La nomina è di competenza esclusiva del sindaco (o del presidente della provincia), che sceglie il segretario tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Non sono richieste deliberazioni della giunta o del consiglio: si tratta di un atto monocratico fiduciario.

Quanto dura l'incarico del segretario comunale?

L'incarico ha durata pari a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che ha effettuato la nomina. Alla cessazione del mandato, l'incarico cessa automaticamente, ma il segretario continua a esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare.

Cosa accade se il sindaco non nomina un nuovo segretario entro 120 giorni dall'insediamento?

Decorso il termine di centoventi giorni dall'insediamento senza che sia stato nominato un nuovo segretario, il segretario in carica si intende confermato automaticamente per la durata del nuovo mandato. Si tratta di una tutela di continuità amministrativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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