- Regola rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e analisi dell'impatto antropico a livello di distretto o regionale
- Attua la direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque)
- Vincola le successive scelte autorizzatorie
- Aggiornata di norma con cadenza sessennale
- Garantisce partecipazione del pubblico ex Convenzione Aarhus
Testo dell'articoloVigente
Art. 118 Cod. Amb. — rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico ed analisi dell’impatto esercitato dall’attività antropica
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all’articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l’impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all’analisi economica dell’utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall’allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato 3 alla parte terza del presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
3. Nell’espletamento dell’attività conoscitiva di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni già acquisite.
Stesso numero, altri codici
- Art. 118 D.Lgs. 159/2011 — Disposizioni finanziarie
- Art. 118 D.Lgs. 209/2005 — Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
- Art. 118 D.Lgs. 42/2004 — Promozione di attività di studio e ricerca
- Art. 118 Codice Civile: Difetto di età
- Articolo 118 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 118 Codice del Consumo: Esclusione della responsabilità
Commento
La pianificazione delle acque si articola su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (di livello eurounitario, ex direttiva 2000/60/CE) e il piano di tutela delle acque (di livello regionale, subordinato al primo). A questi si affianca il programma di misure, strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La norma in esame regola uno specifico tassello di questo sistema pianificatorio, che orienta tanto i provvedimenti autorizzatori quanto le politiche di tutela qualitativa e quantitativa.
Architettura della pianificazione idrica
La disposizione sul tema rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e analisi dell'impatto antropico si colloca nel sistema della pianificazione di gestione delle acque introdotto dalla direttiva 2000/60/CE. obblighi di caratterizzazione idrografica, ecologica e morfologica del distretto e di valutazione delle pressioni antropiche. La pianificazione è strutturata su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (livello unionale) e il piano di tutela delle acque (livello regionale), che si rapportano secondo il principio di gerarchia.
Soggetti competenti
Le autorità di bacino distrettuale, istituite ai sensi dell'art. 63 del codice, redigono i piani di gestione del distretto. Le Regioni adottano i piani di tutela delle acque (art. 121) e concorrono alla formazione dei piani di gestione attraverso la trasmissione di dati e proposte. ISPRA e ARPA forniscono supporto tecnico, mentre il MASE coordina le attività a livello nazionale e trasmette alla Commissione UE i piani approvati.
Contenuti dei piani
I piani contengono la caratterizzazione del distretto, l'individuazione delle pressioni antropiche, la classificazione dello stato dei corpi idrici, gli obiettivi ambientali, il programma di misure (art. 116) e il registro delle aree protette. I piani sono aggiornati di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva quadro acque. La partecipazione del pubblico è garantita attraverso fasi di consultazione formali, ai sensi della Convenzione di Aarhus.
Efficacia e vincolatività
I piani hanno natura prescrittiva: vincolano le successive scelte amministrative in materia di rilascio di concessioni di derivazione, autorizzazioni allo scarico e valutazioni di compatibilità. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'idoneità dei piani a fungere da parametro di legittimità dei provvedimenti puntuali, sindacando l'eventuale contrasto in sede di ricorso.
Connessioni sistemiche
La disposizione si raccorda con la disciplina degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), delle aree sensibili (art. 91), degli scarichi (artt. 100-108) e con il principio di full cost recovery (art. 119). La pianificazione di distretto interagisce inoltre con i piani di assetto idrogeologico (PAI), con le politiche per la prevenzione delle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e con la strategia marina (direttiva 2008/56/CE).
Domande frequenti
Qual è la funzione del piano disciplinato dall'articolo 118?
Il piano stabilisce obiettivi ambientali, misure di tutela e azioni di adeguamento per il distretto idrografico o per il territorio regionale. Ha natura prescrittiva e vincola le successive scelte autorizzatorie in materia di concessioni e scarichi.
Con quale cadenza è aggiornato il piano?
Di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è preceduto da consultazione pubblica e da una valutazione delle pressioni antropiche e dello stato dei corpi idrici.
Il piano è impugnabile?
Sì. I piani sono atti generali impugnabili dinanzi al TAR. La giurisprudenza amministrativa ammette tipicamente l'impugnazione differita unitamente al provvedimento applicativo, salvo che il piano contenga prescrizioni immediatamente lesive.
Vedi anche