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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola piani di gestione e registro delle aree protette a livello di distretto o regionale
  • Attua la direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque)
  • Vincola le successive scelte autorizzatorie
  • Aggiornata di norma con cadenza sessennale
  • Garantisce partecipazione del pubblico ex Convenzione Aarhus

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 Cod. Amb. — piani di gestione e registro delle aree protette

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all’articolo

65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’articolo

66. Le Autorità di bacino, ai fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico settore.

2. Il Piano di gestione è composto dagli elementi indicati nella parte A dell’Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.

2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell’ articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 , sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

2-ter. Qualora l’analisi effettuata ai sensi dell’articolo 118 e i risultati dell’attività di monitoraggio condotta ai sensi dell’articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le Autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell’inquinamento. In tali casi i piani di gestione prevedono misure che vietano l’introduzione di inquinanti nell’acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre. 2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali, nell’ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all’assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 , e concorrono all’attuazione dell’ articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , che individua come prioritari, tra le misure da finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l’obiettivo di migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi d’acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido, sull’assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull’assetto e sulle modalità di gestione delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti: a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato morfologico attuale dei corsi d’acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di trasporto solido in atto, all’interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l’alterazione dell’equilibrio geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un’ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali; c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla lettera b), al loro monitoraggio e all’adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla base di un’adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di rinaturazione e riqualificazione morfologica; l’eventuale asportazione locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d’acqua devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d’acqua, agli effetti attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all’asportazione dal corso d’acqua è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale

3. L’Autorità di bacino, sentite gli enti di governo dell’ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un registro delle aree protette di cui all’Allegato 9 alla parte terza del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

In sintesi

  • Regola piani di gestione e registro delle aree protette a livello di distretto o regionale
  • Attua la direttiva 2000/60/CE (Direttiva quadro acque)
  • Vincola le successive scelte autorizzatorie
  • Aggiornata di norma con cadenza sessennale
  • Garantisce partecipazione del pubblico ex Convenzione Aarhus

La pianificazione delle acque si articola su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (di livello eurounitario, ex direttiva 2000/60/CE) e il piano di tutela delle acque (di livello regionale, subordinato al primo). A questi si affianca il programma di misure, strumento operativo per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. La norma in esame regola uno specifico tassello di questo sistema pianificatorio, che orienta tanto i provvedimenti autorizzatori quanto le politiche di tutela qualitativa e quantitativa.

Architettura della pianificazione idrica

La disposizione sul tema piani di gestione e registro delle aree protette si colloca nel sistema della pianificazione di gestione delle acque introdotto dalla direttiva 2000/60/CE. redazione dei piani di gestione del distretto idrografico e tenuta del registro delle aree protette ai sensi della direttiva 2000/60/CE. La pianificazione è strutturata su due livelli: il piano di gestione del distretto idrografico (livello unionale) e il piano di tutela delle acque (livello regionale), che si rapportano secondo il principio di gerarchia.

Soggetti competenti

Le autorità di bacino distrettuale, istituite ai sensi dell'art. 63 del codice, redigono i piani di gestione del distretto. Le Regioni adottano i piani di tutela delle acque (art. 121) e concorrono alla formazione dei piani di gestione attraverso la trasmissione di dati e proposte. ISPRA e ARPA forniscono supporto tecnico, mentre il MASE coordina le attività a livello nazionale e trasmette alla Commissione UE i piani approvati.

Contenuti dei piani

I piani contengono la caratterizzazione del distretto, l'individuazione delle pressioni antropiche, la classificazione dello stato dei corpi idrici, gli obiettivi ambientali, il programma di misure (art. 116) e il registro delle aree protette. I piani sono aggiornati di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva quadro acque. La partecipazione del pubblico è garantita attraverso fasi di consultazione formali, ai sensi della Convenzione di Aarhus.

Efficacia e vincolatività

I piani hanno natura prescrittiva: vincolano le successive scelte amministrative in materia di rilascio di concessioni di derivazione, autorizzazioni allo scarico e valutazioni di compatibilità. In linea generale, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'idoneità dei piani a fungere da parametro di legittimità dei provvedimenti puntuali, sindacando l'eventuale contrasto in sede di ricorso.

Connessioni sistemiche

La disposizione si raccorda con la disciplina degli obiettivi di qualità (artt. 76-80), delle aree sensibili (art. 91), degli scarichi (artt. 100-108) e con il principio di full cost recovery (art. 119). La pianificazione di distretto interagisce inoltre con i piani di assetto idrogeologico (PAI), con le politiche per la prevenzione delle alluvioni (direttiva 2007/60/CE) e con la strategia marina (direttiva 2008/56/CE).

Domande frequenti

Qual è la funzione del piano disciplinato dall'articolo 117?

Il piano stabilisce obiettivi ambientali, misure di tutela e azioni di adeguamento per il distretto idrografico o per il territorio regionale. Ha natura prescrittiva e vincola le successive scelte autorizzatorie in materia di concessioni e scarichi.

Con quale cadenza è aggiornato il piano?

Di norma con cadenza sessennale, in coerenza con il ciclo della direttiva 2000/60/CE. L'aggiornamento è preceduto da consultazione pubblica e da una valutazione delle pressioni antropiche e dello stato dei corpi idrici.

Il piano è impugnabile?

Sì. I piani sono atti generali impugnabili dinanzi al TAR. La giurisprudenza amministrativa ammette tipicamente l'impugnazione differita unitamente al provvedimento applicativo, salvo che il piano contenga prescrizioni immediatamente lesive.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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