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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 126 disciplina la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione.
  • Il giudice può ordinare la pubblicazione su uno o più giornali, anche online.
  • La misura ha funzione informativa e ripristinatoria della reputazione del titolare.
  • Le spese di pubblicazione sono in linea generale a carico del contraffattore.
  • Il giudice valuta caso per caso l'opportunità e le modalità di pubblicazione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 126 CPI — Pubblicazione della sentenza

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — testo aggiornato

1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente. In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali di cui all’articolo 98.

1-bis. Nei procedimenti relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice, nel decidere se adottare una delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne la proporzionalità, considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: a) il valore dei segreti commerciali; b) la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; c) l’impatto dell’utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali da parte dell’autore della violazione.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresì se le informazioni sull’autore della violazione siano tali da consentire l’identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sia giustificata anche in considerazione degli eventuali danni che la misura può provocare alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.

Commento

L'art. 126 disciplina la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale. Si tratta di una misura tradizionale ma sempre attuale, che mira a comunicare al mercato l'esito del giudizio: ha una funzione informativa rispetto agli operatori del settore e ai consumatori, e una funzione ripristinatoria della reputazione del titolare, che può essere stata danneggiata dalla circolazione di prodotti contraffatti.

La logica della pubblicazione

La pubblicazione della sentenza serve a far conoscere al mercato che una determinata condotta è stata giudicata illecita e che il titolare ha ottenuto tutela. È una misura particolarmente efficace nei casi in cui la contraffazione abbia avuto ampia eco mediatica, abbia coinvolto un gran numero di consumatori o abbia inciso sulla reputazione del titolare. La pubblicazione "chiude il cerchio" dell'azione di tutela, dando visibilità al risultato favorevole.

Modalità di pubblicazione

Tipicamente la pubblicazione viene disposta su uno o più giornali, scelti in funzione della diffusione e del target di lettori. Il giudice modula la misura: numero di testate, dimensione dell'avviso, parti della sentenza da pubblicare (in linea generale dispositivo e brevi motivazioni). Negli ultimi anni si è affermata anche la pubblicazione su mezzi digitali — siti web specializzati, piattaforme sociali, motori di ricerca — coerente con l'evoluzione dei canali di comunicazione.

Pubblicazione su mezzi digitali

La pubblicazione online presenta peculiarità interessanti: maggiore durata temporale, possibilità di indicizzazione, raggiungimento di un pubblico specifico. Il giudice può ordinare la pubblicazione su siti web specifici, l'inserimento in newsletter del settore, persino la pubblicazione sul sito del contraffattore stesso quando questo abbia rilievo per il mercato di riferimento. È una modulazione che sfrutta le opportunità del digitale per massimizzare l'effetto informativo.

Spese a carico del contraffattore

Le spese della pubblicazione sono in linea generale a carico del contraffattore, in coerenza con il principio che chi ha realizzato l'illecito ne sopporta le conseguenze. La spesa può essere significativa, soprattutto quando la pubblicazione riguardi più testate o avvisi di grandi dimensioni: è un ulteriore elemento di deterrenza della misura.

Bilanciamento con la riservatezza

La pubblicazione richiede un bilanciamento con esigenze di riservatezza. Tipicamente vengono pubblicati solo il dispositivo della sentenza e parti essenziali della motivazione, omettendo informazioni sensibili — quantitativi, prezzi, segreti commerciali, dati personali. L'obiettivo è informare il mercato senza divulgare dettagli che eccedano la finalità della misura.

Limiti temporali

La pubblicazione produce effetti per un periodo limitato: dopo qualche tempo l'attualità della notizia si attenua e l'effetto informativo si esaurisce. Per questo è importante che la pubblicazione sia tempestiva, in linea generale subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Il giudice in linea generale fissa termini precisi per l'esecuzione della misura, anche per evitare procrastinazioni che ne riducano l'efficacia.

Valutazione di opportunità

L'art. 126 lascia al giudice un margine di valutazione sull'opportunità di disporre la pubblicazione. Non si tratta di una misura automatica: il giudice valuta la rilevanza della violazione, l'estensione del pregiudizio, l'opportunità di rendere noto al mercato l'esito. Per il titolare è essenziale chiedere espressamente la misura e motivarne l'utilità, perché in linea generale il giudice non la dispone d'ufficio.

Domande frequenti

Quando viene disposta la pubblicazione della sentenza?

Quando il giudice ritiene utile rendere noto al mercato l'esito del giudizio per ragioni informative e ripristinatorie. Non si tratta di una misura automatica: il titolare deve in linea generale richiederla espressamente e il giudice valuta caso per caso l'opportunità.

Su quali mezzi può avvenire la pubblicazione?

Tradizionalmente su uno o più giornali, scelti in funzione della diffusione e del target di lettori. Negli ultimi anni si è affermata anche la pubblicazione su mezzi digitali — siti web specializzati, piattaforme online, persino il sito del contraffattore — coerente con l'evoluzione dei canali di comunicazione.

Chi paga le spese della pubblicazione?

In linea generale il contraffattore, in coerenza con il principio che chi ha realizzato l'illecito ne sopporta le conseguenze. La spesa può essere significativa, soprattutto quando la pubblicazione riguardi più testate o avvisi di grandi dimensioni: è un ulteriore elemento di deterrenza della misura.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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