Art. 90 TUEL — Articolo 90
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 139
2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 90 Reg. (UE) 2024/1689 — Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Art. 90 Cod. Amb. — norme sanitarie
- Art. 90 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
- Art. 90 D.Lgs. 209/2005 — Schemi
- Art. 90 D.Lgs. 42/2004 — Scoperte fortuite
- Art. 90 CAD — Oneri finanziari