In sintesi
- All'ordinamento di uffici e personale degli enti locali si applicano le disposizioni del d.lgs. 29/1993.
- La regola si estende a dirigenti, segretari comunali e provinciali.
- È rinvio dinamico al testo unico sul pubblico impiego.
- Garantisce omogeneità di disciplina con le altre amministrazioni pubbliche.
- Salve le disposizioni specifiche del TUEL.
Testo dell'articoloVigente
Art. 88 TUEL — Articolo 88
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — testo aggiornato
1. All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
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Commento
L'articolo 88 fissa una regola di coordinamento normativo essenziale: l'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali è disciplinato dal d.lgs. 29/1993 (oggi sostanzialmente confluito nel d.lgs. 165/2001 sul pubblico impiego), salvo le specificità del TUEL. La norma garantisce coerenza sistemica fra enti locali e altre amministrazioni pubbliche.
Rinvio dinamico
Il rinvio al d.lgs. 29/1993 è di tipo dinamico: si applica la disciplina vigente sul pubblico impiego, comprese le modifiche e integrazioni successive. La regola è espressione del principio di unicità del lavoro pubblico, pur con le specificità delle diverse categorie.
Personale interessato
La disciplina si applica a tutto il personale degli enti locali: dirigenti, dipendenti di ruolo, segretari comunali e provinciali. Esistono regimi specifici per alcune figure (segretari, direttore generale) integrati nel TUEL ma sempre nel quadro generale della disciplina pubblicistica.
Separazione politica-gestione
Il d.lgs. 29/1993 ha introdotto il principio di separazione fra funzioni politiche e gestionali, che il TUEL ha recepito e specificato per gli enti locali. Il principio è oggi codificato nell'art. 107 e attraversa tutto il TUEL, definendo i confini fra il potere di indirizzo del consiglio e della giunta e quello di gestione dei dirigenti.
Contrattazione collettiva
Il rinvio comporta l'applicazione del sistema della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per gli enti locali. I CCNL Funzioni locali (oggi gestiti da ARAN) disciplinano trattamento economico, organizzativo e normativo del personale. La negoziazione decentrata integra le previsioni nazionali.
Disposizioni specifiche del TUEL
Il TUEL contiene regole specifiche su segretari, direttore generale, organizzazione, programmazione del personale, controllo strategico. Queste regole prevalgono sulle disposizioni generali del d.lgs. 165/2001 in quanto leges speciales.
Evoluzione normativa
La disciplina del pubblico impiego è in costante evoluzione: riforme periodiche (dal d.lgs. 150/2009 alla legge Madia 124/2015) hanno modificato profondamente il quadro normativo. Gli enti locali si adeguano automaticamente per effetto del rinvio dinamico dell'art. 88.
Domande frequenti
Quale normativa si applica oggi al personale degli enti locali?
Il d.lgs. 165/2001, che ha sostituito il d.lgs. 29/1993. Per effetto del rinvio dinamico dell'art. 88, gli enti locali applicano la normativa vigente sul pubblico impiego.
Il TUEL prevale sul testo unico sul pubblico impiego?
Solo per le materie espressamente regolate dal TUEL (segretari, direttore generale, organizzazione specifica). Per il resto, prevale la disciplina generale ex d.lgs. 165/2001.
I dirigenti degli enti locali hanno lo stesso status di quelli statali?
In sostanza sì, con le specificità organizzative del livello locale. Le differenze riguardano principalmente le procedure di nomina e le funzioni specifiche, ma il regime giuridico è omogeneo.
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